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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 04/08/2015, n. 15
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TITOLO I - ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI AREA VASTA DELLA REGIONE SICILIANA |
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Capo I - Autonomia degli enti di area vasta |
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Art. 1. - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane1. Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali. |
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Art. 2. - Potestà statutaria e regolamentare del libero Consorzio comunale1. Il libero Consorzio comunale, nell’ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale: a) stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente; b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni; c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio del libero Consorzio comu |
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Art. 3. - Potestà statutaria e regolamentare della Città metropolitana1. La Città metropolitana, nell’ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale: a) stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente; b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni; c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Città metropolita |
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Capo II - Organi degli enti di area vasta |
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Sezione I - Liberi Consorzi comunali |
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Art. 4. - Organi del libero Consorzio comunale1. Sono organi del libero Consorzio comunale: |
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Art. 5. - Presidente del libero Consorzio comunale1. Il Presidente del libero Consorzio comunale: a) è il legale rappresentante dell’ente; b) N18 c) convoca e presiede l’Assemblea del libero Consorzio comunale; |
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Art. 6. - Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025, è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l |
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Art. 7. - Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune |
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Art. 7-bis - Consiglio del libero Consorzio comunale1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta. 2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva: a) il regola |
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Art. 8. - Assemblea del libero Consorzio comunale |
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Sezione II - Città metropolitane |
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Art. 11. - Organi della Città metropolitana1. Sono organi della Città metropolitana: |
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Art. 13. - Sindaco metropolitano |
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Art. 14 - Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano |
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Art. 14-bis - Consiglio metropolitano1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta. 2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva: a) il regolamento per il proprio funzionamento; b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolit |
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Art. 15. - Conferenza metropolitana |
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Sezione III - Disposizioni comuni |
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Art. 18. - Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta. 2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione. 3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale. 4. Entro il diciottesimo giorno |
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Art. 19. - Durata, decadenza e cessazione degli organi1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di |
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Art. 20. - Gratuità delle cariche |
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Art. 21. - Segretario degli enti di area vasta1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tr |
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Art. 22. - Organo di revisione degli enti di area vasta1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti, “residenti in Sicilia,”N11 individuati con le |
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Art. 23. - Norme di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alle disposizioni co |
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Capo III - Organismi di raccordo |
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Art. 24. - Semplificazione organizzativa e gestionale1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i co |
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Art. 25. - Osservatorio regionale1. Entro “centocinquanta giorni”N5 dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Regione - autonomie locali, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l’accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nell |
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TITOLO II - FUNZIONI E PERSONALE |
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Capo I - Funzioni proprie |
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Art. 27. - Funzioni proprie del libero Consorzio comunale1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) in materia di servizi sociali e culturali: a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all’articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali; b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti; c) distribu |
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Art. 28. - Funzioni proprie della Città metropolitana1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall’articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie: a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione; b) pianificazione territ |
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Art. 29. - Funzioni proprie dei comuni1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta. 2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori |
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Capo II - Disposizioni comuni e di coordinamento |
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Sezione I - Funzioni ulteriori |
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Art. 30. - Accordi per i servizi di prossimità nell’area dello Stretto1. La Regione favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Cala |
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Art. 31. - Funzioni conferite dalla Regione1. La Regione, nell’ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con i principi |
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Art. 32. - Conferimento di ulteriori funzioni1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con le m |
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Sezione II - Attività di coordinamento |
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Art. 33. - Funzioni regionali1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie già attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) in materia di servizi culturali: |
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Art. 34. - Attività di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi. 2. Essi concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.). |
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Art. 35. - Potere sostitutivo della Regione1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazio |
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Art. 36. - Uffici regionali territoriali1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali compete |
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Capo III - Personale |
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Art. 37. - Disposizioni sul personale1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane stabiliscono, in relazione alle funzioni ad essi attribuite, le dotazioni organiche entro tre mesi dalla definizione da parte dell’Osservatorio dei criteri di cui all’articolo 25. 2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regional |
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Art. 38. - Attività di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE |
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Art. 39. - Autonomia finanziaria1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Conso |
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Art. 40. - Razionalizzazione di enti1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane inviano all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite. 2. Ferma restando l’autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entra |
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Art. 41. - Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai co |
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Art. 42. - Costi standard |
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TITOLO IV - ASSETTO TERRITORIALE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE |
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Art. 44. - Norma transitoria in materia di adesione alla Città metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei c |
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Art. 45. - Norme per l’istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti: a) continuità territoriale tra i comuni aderenti; b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 47. - Art. 48 Omissis
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Art. 50. - Omissis
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Art. 51. - Disposizioni transitorie1. Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 3 |
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Art. 52. - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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