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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/06/1993, n. 50
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 14/02/1995, n. 10
- L.R. 14/02/1995, n. 8
- L.R. 25/10/1994, n. 14
- L.R. 28/04/1994, n. 5
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CAPO I - Finalità e obiettivi progettuali |
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Art. 1 - Finalità1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell’area montana, indicate dall’articolo |
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Art. 2 - Partecipazione delle parti sociali1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei |
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Art. 3 - Obiettivi progettuali1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi: a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti; N1 b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizion |
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Art. 4 - Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario1. La Regione promuove l’applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comun |
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Art. 5 - Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all’artigianato |
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Capo I-bis - Agenzia Regionale Promotur |
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Art. 5-bis - Agenzia Regionale Promotur1. È istituita l'“Agenzia Regionale Promotur”, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia. N32 2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione. 3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione. 4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare: a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;N48 b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale; |
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Art. 5-ter - Organi dell'Agenzia |
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Art. 5-quater - Il Presidente |
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Art. 5-quinquies - Il Consiglio di amministrazione |
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Art. 5-sexies - Direttore generale1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive. |
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Art. 5-sexies 1 - Competenze del Direttore generale |
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Art. 5-sexies 2 - Deleghe, vacanza, revoca e decadenza1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza. 1-bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragio |
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Art. 5-septies - Collegio dei revisori contabili1. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CE |
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Art. 5-octies - Finanziamento dell'attività istituzionale |
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Art. 5-nonies - Vigilanza e controllo1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni: a) nomina gli organi; b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo; c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestio |
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Art. 5-nonies 1 - Commissario straordinario |
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Art. 5-decies - Personale dell'Agenzia Regionale Promotur1. L'Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto co |
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Art. 5-undecies - Normativa applicabile |
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CAPO II - Disposizioni sull'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA |
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Art. 6 |
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Art. 7 - Nuovi conferimenti all’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, fino all’importo complessivo di lire 8.900 milioni. 2. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, c |
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CAPO III - Disposizioni per l’attuazione di interventi specifici |
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Art. 8 - Programmazione e realizzazione di aree attrezzate1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministr |
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Art. 8-bis - Deroga all’articolo 32 della legge regionale 7/2000 |
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Art. 9 - Interventi a favore dei poli turistici e dell’agriturismo1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario di lire 8.750 milioni. N13 |
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Art. 10 |
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Art. 11 |
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Art. 13 |
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Art. 14 - Altri interventi per iniziative a servizio della popolazione residente nei territori montani svantaggiati1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo a |
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Art. 15 |
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Art. 16 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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