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Sent. C. Cass. civ. 12/05/2015, n. 9660
Sent. C. Cass. civ. 12/05/2015, n. 9660
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Installazione di un condizionatore - Immissione sonore - Tollerabilità - Criterio c.d. comparativo - Applicabilità.L'eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può fare considerare, senz'altro, lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambi |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCuniolo Gabriella con ricorso ex art. 703 cpc e 1168, 1170 cc unitamente a decreto ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società Immobiliare Spiga srl. e la società Piombo spa. E, premesso di essere proprietaria di un'unità immobiliare al secondo piano dello stabile, sito in Milano via della Spiga 34, esponeva che in data 7 ottobre 2000 la società Immobiliare Spiga srl., proprietaria dell'immobile al primo piano e la società Piombo spa., conduttrice dello stesso immobile, installavano un grosso macchinario per il condizionamento dell'area sul terrazzino condominiale senza il consenso del condominio, deturpando l'estetica dell'edificio e cagionando inquinamento acustico oltre i limiti della normale tolle |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso Cuniolo Gabriella lamenta la violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 112, 183 quinto comma (nel testo applicabile ratione temporis) e 703 (nel testo applicabile ratione temporis) cpc., nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda delle parti (art. 360 nn. 3 e 4 cpc). Avrebbe errato la Corte di Milano, secondo la ricorrente nell'aver ritenuto che la domanda relativa all'immissione di calore fosse insuscettibile di essere presa in esame, in quanto proposta solo in sede di memoria istruttoria ex art. 184 cpc., perché quella domanda avrebbe dovuto essere ritenuta ricompresa nella domanda generale con la quale, in via cautelare e nella fase del merito, si chiedeva che venisse ordinato alla società Immobiliare Spiga di cessare la concreta turbativa del possesso e la rimozione dell'impianto di condizionamento illecitamente installato. Pertanto, conclude la ricorrente, dica la Corte Suprema se proposta azione possessoria con la quale il ricorrente abbia domandato la cessazione della turbativa mediante rimozione della causa di esso, la specificazione, contenuta, in un atto successivo alla scadenza dei termini previsti dall'art. 183, quinto , comma, cpc., (testo anteriore alle varianti apportate dall'art. 2, terzo comma, lettera c-ter del DL n. 35 del 2005 con modifiche dalla legge n. 80 del 2005 a sua volta successivamente modificato dall'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 263 del 2005 applicabile ratione temporis nella fattispecie) delle ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto costituente turbativa, sia o meno domanda nuova sulla quale il giudice non è tenuto a pronunciarsi. 1.1.- Il motivo è infondato. Come è affermazione ricorrente in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte, le parti processuali hanno la possibilità di modificare e di precisare le proprie domande fino al primo termine ex art. 183 cpc., nel testo cui occorre fare riferimento ratione temporis (quello fissato dall'art. 17 della legge 26 novembre 1990 n. 353). In altri termini, la cd. prima memoria di cui all'art. 183 cpc. rappresenta la barriera preclusiva della possibilità di modificare e/o precisare e/o chiarire la domanda giudiziale. Ora, nel caso di specie, come la stessa ricorrente evidenzia, dall'esame degli atti del processo, consentito in questa sede dalla natura essenzialmente processuale delle censure, non risulta che la sig.ra Cuniolo abbia fatto riferimento ad immissioni di calore: né nel ricorso introduttivo dell'azione possessoria ex art. 703 cpc., né nella memoria ex art. 183 quinto comma cpc., né nelle precisazioni delle conclusioni nel giudizio di primo grado. Piuttosto, risulta che il riferimento alle immissioni di calore sia contenuto nella memoria istruttoria ex art. 184 cpc., cioè, oltre i termini di preclusione di cui all'art. 183 cpc. Per altro, e ancor di più, la domanda relativa alle immissioni di calore non può ritenersi ricompresa, nella richiesta di cessazione della "turbativa" mediante rimozione della causa di essa, sia perché la domanda di turbativa andava, comunque, specificata nei termini di cui all'art. 183 cpc., sia perché, risulta dagli atti che, quella turbativa veniva indicata come dovuta a fatti di inquinamento acustico e non è sostenibile ritenere equivalente una domanda relativa ad un'immissione di inquinamento acustico a quella relativa ad un'immissione di calore perché la causa dell'immissione non identifica una qualità, ma un'identità dell'immissione stessa tale che il suo mutamento identifica un'autonoma e, comunque, una nuova domanda, basata su una causa petendi ulteriore, diversa da quella fatta valere originariamente. Pertanto, correttamente, la Corte di Milano ha ritenuto tardiva la domanda proposta dalla sig.ra Cuniolo in relazione alle immissioni di calore, essendo stata proposta in sede di memoria istruttoria ex art. 184 cpc. 2.- La ricorrente lamenta, ancora, a) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 844 cc., nonché della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del DD.PP.CC.MM dell'1 marzo 1991 e 14 novembre 1997 (art. 360 n. 3 cpc). Secondo la ricorrente, la Corte di Milano, avrebbe errato nel ritenere che l'eccedenza delle immissioni rispetto alla normale tollerabilità andava rilevata tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995) e dalle annesse disposizioni del DD.PP.CC.MM. del 1991 e del 1997, perché, questi provvedimenti normativi, fissando i limiti oltre i quali la fonte rumorosa è da considerarsi di per sé illecita, contengono norme volte a tutelare l'interesse pubblico ambientale e - non g |
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P.Q.M.La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in |
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