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L. R. Valle D'Aosta 25/05/2015, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).
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TITOLO I - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
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CAPO I - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1
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Art. 1 - (Modificazione all'articolo 1)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 d

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Art. 2 - (Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3

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Art. 3 - (Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito

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Art. 4 - (Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) — 1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'

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Art. 5 - (Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) — 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, l'esercizio d

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Art. 6 - (Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

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Art. 7 - (Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività) — 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi

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Art. 8 - (Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Procedimenti abilitativi) — 1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

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Art. 9 - (Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Tito

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Art. 10 - (Modificazione all'articolo 11)

N13

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Art. 11 - (Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/20

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Art. 12 - (Inserimento dell'articolo 12bis)

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Art. 13 - (Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi) — 1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 sono revocati nei seguenti casi:

a) qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

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Art. 14 - (Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi) — 1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli eser

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Art. 15 - (Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Sanzioni) — 1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il

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Art. 16 - (Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006, le parole: "e per le medesime tipologie di esercizi previste dall'

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Art. 17 - (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 1/2006, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del p

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CAPO II - Omissis

 

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TITOLO II - AGRICOLTURA
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CAPO I - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE
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Art. 19 - (Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. In attuazione della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un qu

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CAPO II - ALTRE MODIFICAZIONI
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Art. 20 - Art. 24 - Omissis

 

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TITOLO III - ENERGIA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 25 - (Oggetto e finalità)

1. Con il presente titolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

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Art. 26 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni europee e statali vigenti in materia di ene

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Art. 27 - (Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.

2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:

a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

b) l'analisi d

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Art. 27-bis - (Pianificazione energetica a scala locale)

N23

1. La Regione, in coerenza con i principi del PEAR, promuove il coinvolgimento proattivo dei Comuni, anche in forma associata, nel percorso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del territorio regionale.

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Art. 28 - (Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di energia, le seguenti funzioni:

a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi al sistema energetico regionale;

b) fornisce supporto tecnico alle attività di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del PEAR, dei documenti di programmazione, della normativa regionale nel settore energetico e dei rela

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Art. 29 - (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per lo svolgimento, in parti

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CAPO II - EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA
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Art. 30 - (Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla direttiva 2010/31/UE, del Parlam

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Art. 31 - (Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva periodicamente un piano volto a promuovere l'efficienza energetica del pa

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Art. 32 - (Contenimento dei consumi energetici)

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 si applicano a:

a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio;

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Art. 33 - (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti e aggiornati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, i requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche che devono possedere gli edifici di cui all'articolo 32, comma 1.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e sono volti al raggiungiment

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Art. 34 - (Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia)

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti, delle coperture, degli elementi orizzontali di chiusura inferiori e degli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'

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Art. 35 - (Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)

1. Il progettista o i progettisti redigono, nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una relazione tecnica contenente i calcoli e le verifiche attestanti il rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33 e, ove prevista, la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza.

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Art. 36 - (Disposizioni generali sulla certificazione energetica)

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione esti

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Art. 37 - (Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di prestazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificat

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Art. 38 - (Definizione delle classi energetiche)

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le m

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Art. 39 - (Attestato di prestazione energetica)

1. Per attestato di prestazione energetica si intende il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.

2. L'attestato di prestazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato ai sensi dell'articolo 41.

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Art. 40 - (Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di prestazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati,

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Art. 41 - (Certificatori energetici)

1. Possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dal

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Art. 42 - (Impianti termici)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipolog

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Art. 43 - (Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa statale vigente.

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CAPO III - STRUMENTI FINANZIARI
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Art. 44 - (Interventi finanziabili)

1. La Regione concede mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

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Art. 45 - (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei mutui di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, proprietari o titolari di altro dirit

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Art. 46 - (Mutui)

1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 è considerato al netto degli oneri fiscali e deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. L'eventuale eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'imp

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Art. 47 - (Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 46.

2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017;

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Art. 48 - (Concessione dei mutui)

1. Le domande di mutuo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne verifica la regolarità e la completezza, effettua, in collaborazione con il COA e

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Art. 49 - (Revoca dei mutui)

1. La revoca dei mutui è disposta, anche in misura parziale, con deliberazione della Giunta regionale, qualora dai controlli effettuati:

a) emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo;

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CAPO IV - MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE
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Art. 50 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la mod

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Art. 51 - (Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 50 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 52.

2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'

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Art. 52 - (Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 51 si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007.

2-bis. Nei casi di impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto,

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Art. 53 - (Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'o

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Art. 54 - (Regime giuridico dell'autorizzazione unica)

1. N22 L'autorizzazione unica deve prevedere dei termini per l'avvio, fissati in tre anni dal rilascio del titolo, e la conclusione dei lavori, decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con

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Art. 55 - (Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Co

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1872130 11856706
Art. 56 - (Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può prevedere misure compensative a favore della Regione.

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Art. 57 - (Termine di vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine di vita utile dell'impianto, il proponente procede alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.

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Art. 58 - (Esenzione dal contributo di costruzione)

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'

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Art. 59 - (Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio

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Art. 60 - (Sviluppo della mobilità sostenibile)

N9

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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
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Art. 61 - (Controlli)

1. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è verificato tramite controlli, anche a campione, riguardanti:

a) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33;

b) la completezza e la regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conform

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Art. 61-bis - (Vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

N19

1. La vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 52 compete ai Comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 75 della l.r. 11/1998, al fine di assicurarne la rispond

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Art. 62 - (Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, non corretta è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.

2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 39 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque al secondo attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzio

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Art. 63 - (Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del presente titolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regi

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Art. 64 - (Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di ap

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Art. 65 - (Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), e 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 41, comma 2.

2. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può stabilire, in via

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Art. 66 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

omissis

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Art. 67 - Omissis

 

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TITOLO IV - AMBIENTE
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CAPO I - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12
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Art. 68 - (Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

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Art. 69 - (Modificazioni all'articolo 15)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009, è aggiunta la seguente:

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Art. 70 - (Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Verifica di assoggettabilità) — 1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

a) i progetti di cui all'allegato B e le loro modifiche sostanziali;

b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

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Art. 71 - (Modificazione all'articolo 29)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r.

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Art. 72 - (Disposizioni finali)

1. Al titolo e ovunque ricorrano nel testo della legge

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TITOLO V - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

 

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Art. 73 - Art. 78 Omissis

 

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Allegati al Titolo IV
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Allegato A - Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17 della L.R. 12/2009)

1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW.

3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW.

4. Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.

5. Impianti industriali destinati:

a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’allegato II del decreto legislativo 1

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Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

1. Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari;

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

c) impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:

1) 1000 avicoli;

2) 800 cunicoli;

3) 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe;

4) 200 ovicaprini;

5) 50 unità bovine adulte (UBA).

Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento;

d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari;

e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari;

g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.

2. Industria energetica ed estrattiva:

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie, con esclusione degli impianti geotermici di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri;

e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri;

f) impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW;

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Allegato F - Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della l.r. 12/2009)

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all’articolo 17 è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull’ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell’allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. La valutazione da parte della struttura regionale competente in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’articolo 17, è effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri:

 

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto;

b) del cumulo con altri progetti;

c) dell’utilizzazione di risorse naturali;

d) della produzione di rifiuti;

e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;

f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

 

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell’utilizzazione attuale del territorio;

b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide;

2) zone montuose o forestali;

3) riserve e parchi naturali;

4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati (zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard);

6) zone a forte densità demografica;

7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

 

3. Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) della portata dell’impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);

b) della natura transfrontaliera dell’im

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