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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 07/07/2000, n. 9099
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - Redazione della contabilità da parte dell'amministratore - Criteri - Funzione - Forme prescritte per i bilanci di società - Inapplicabilità.
La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, ma deve essere idonea a r
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSONel marzo del 1998 il Condominio "Altissimo" di Portogruaro convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, il geom. Giovanni Bittolo Bon e, premesso che costui era stato suo amministratore nel periodo di tempo tra il 1983 ed il 1985 e che non aveva mai presentato gli atti e documenti relativi alla sua gestione né i rendiconti annuali, ne chiese la condanna a restituirgli tali documenti e a risarcirgli il danno nella misura di L. 10.946.538, oltre interessi e spese, corrispondente a quanto dovuto pagare ad un creditore a causa della negligente gestione di esso Bittolo Bon. Il convenut |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo mezzo di ricorso - denunziandosi falsa applicazione dell'art. 1130, ult. comma, cod. civ. e comunque carenza di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod., proc. civ.) - si deduce che il 10.10.1988, cioè sei mesi prima della nomina del c. t. u., il Bittolo Bon aveva depositato tutta la documentazione inerente alle spese di gestione condominiale negli anni 1983-1985 con l'indicazione, per ogni voce, del relativo importo, e ciò dopo che, con la comparsa di risposta, aveva indicato in lire 52.047.615 l'ammontare da lui ricevuto dai condomini a titolo di acconto, senza che il Condominio muovesse contestazioni ne' su tale ammontare ne' su quella documentazione, per cui era infondata l'affermazione dei consulente secondo cui "nessun elemento documentale necessario" gli era stato fornito; inoltre, sempre in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, erano stati prodotti i bilanci consuntivi con l'indicazione dell'importo complessivo di ogni voce di spesa, compresa quella per i garage, e della sua ripartizione per ogni unità immobiliare, ne' si poteva rimproverare al ricorrente la mancanza dei verbali assembleari di approvazione di tali bilanci, trattandosi di attività non di sua competenza, come pure non aveva senso rimproverargli di averli elaborati in proprio, poiché l'art. 1130 cod. civ., pur ponendo a carico dell'amministratore condominiale "l'ob |
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P.Q.M.LA CORTE |
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