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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. S.U. civ. 29/10/2004, n. 20957
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - ,COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA - Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Statuizione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. ,Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Statuizione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 cod. civ. |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLiliana Andreani, assegnataria di appartamento compreso nell'edificio ZA12/A2 del complesso edilizio realizzato in Roma dalla Società Cooperativa a r.l. Il Sogno, con ricorso in data 29 luglio 1998 al Tribunale di Roma, chiese, ai sensi dell'art. 1129, co. 3, cod. civ., la revoca di detta cooperativa dall'incarico di amministratore del complesso edilizio per avere omesso di presentare il rend |
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MOTIVI DELLA DECISIONELa ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1129 cod. civ., 64 disp. att. cod. civ. e 737 e sgg. cod. proc. civ., adducendo che la Corte d'Appello non avrebbe potuto condannarlo al rimborso delle spese del reclamo e confermare l'analoga statuizione relativa al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, non potendosi configurare nel procedimento de quo, che è procedimento di volontaria giurisdizione, l'ipotesi della soccombenza, configurabile esclusivamente nei procedimenti contenziosi, caratterizzati da una contrapposizione sostanziale delle parti. Richiamando la sentenza n. 32436/1998 di questa Suprema Corte, la ricorrente sostiene che il procedimento ex art, 1129 cod. civ. ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione, ancorché l'istanza di revoca si innesti in un contrasto tra condomini ed amministratore, poiché il provvedimento cui tende è strumentale solo alla gestione della cosa comune ed alla tutela dell'interesse comune, non alla tutela particolare degli interessi dell'una o dell'altra parte ed il provvedimento del giudice, anche quando incida su una situazione di conflitto, si caratterizza come intervento di tipo sostanzialmente amministrativo, privo, quindi dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto. Pertanto, conclude la ricorrente, il provvedimento impugnato, avente natura decisoria nella parte in cui provvede sull'onere delle spese processuali e, quindi, limitatamente a tale statuizione impugnabile con ricorso per Cassazione, dev'essere considerato illegittimo. Osserva questa Corte che il ricorso, sebbene diretto esclusivamente contro la statuizione del decreto della Corte d'Appello relativa alle spese processuali, si fonda sulla tesi della natura di volontaria giurisdizione del procedimento ex art. 1129, co. 3, cod. civ., sicché sollecita la risoluzione del contrasto giurisprudenziale registratosi su tale questione e su quella, alla prima correlata, dell'ammissibilità in via generale del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d'appello che abbia deciso sul reclamo proposto ex art. 64, cpv., disp. att. cod. civ. avverso la revoca (o il rigetto dell'istanza di revoca) dell'amministratore del condominio disposto dal tribunale. Sulla questione si registrano due orientamenti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte. Contro l'ammissibilità del ricorso per Cassazione è l'orientamento assolutamente prevalente (cfr. Cass. N. 8994/'93; n. 32436/'98; n. 6249/2000; n. 2517/2001; n. 4706/2001; n. 5194/2002), che, |
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P.Q.M.La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio |
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