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Sent. C. Cass. civ. 29/04/2005, n. 8883

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1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - Limitazioni relative alle parti di proprietà esclusiva - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Delibera condominiale vietante ad un condomino l'installazione su balcone di proprietà esclusiva di zanzariera avente caratteristiche lesive del decoro architettonico - Validità. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - art. 1122 cod. civ. - Portata - Cambio di destinazione di porzione di proprietà esclusiva mediante la realizzazione di opere - Divieto - Esclusione - Condizioni. 3. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Norme regolamentari disciplinanti l'uso di parti di proprietà esclusiva - Violazione - Legittimazione ad agire dell'amministratore - Condizioni.

1. In materia di condominio di edifici, le norme del regolamento di natura contrattuale possono prevedere limitazioni ai diritti dei condomini, nell'interesse comune, sia relativamente alle parti comuni, sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di esclusiva proprietà. Ne consegue che, in presenza di una clausola di detto regolamento vietante variazioni all'aspetto esterno dell'i

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.9.1994 Antonio Crescimanna, proprietario di un immobile compreso nell'edificio condominiale di Via Toscana 15 in Opera conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il suddetto Condominio chiedendo dichiararsi la nullità della delibera assembleare del 24.6.1994 con la quale era stata rigettata la propria richiesta di autorizzazione ad installare una "zanzariera" a chiusura del balcone del suo appartamento ed era stato dato mandato all'amministratore di procedere alla rimozione dell'opera nel frattempo realizzata; l'attore assumeva che la delibera menzionata era nulla in quanto violava il suo diritto di proprietà esclusi

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura apposta a margine del ricorso stesso, in quanto contenente espressioni generiche prive di riferimento al giudizio di Cassazione.

L'eccezione è infondata.

Invero la procura in esame, facendo riferimento al "presente procedimento", ed essendo apposta a margine del ricorso, rispetta sufficientemente il requisito di specialità, evincendosi chiaramente dal suo contenuto che la stessa è stata rilasciata proprio per il giudizio cui inerisce l'atto.

Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con l'unico articolato motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 1120 2^ comma e 1137 C.C., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il Crescimanna decaduto dal diritto di impugnare la delibera assembleare del 24.6.1994 per essere insussistenti i motivi di nullità in proposito dedotti.

Il ricorrente, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui si considerano mille le delibere assembleari che ledono i diritti di ciascun condomino sulle cose comuni o sulla proprietà esclusiva, assume che la delibera impugnata era nulla in quanto, vietando l'istallazione di una zanzariera, aveva limitato il libero esercizio del diritto di proprietà da parte dell'esponente nel proprio balcone; ne' poteva essere condiviso l'assunto della Corte territoriale secondo cui la necessità di una autorizzazione assembleare alla installazione della zanzariera sarebbe derivata dall'art. 2 let

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 100,00 per spese e di Euro

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