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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 25/02/2000, n. 2149
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) - Obbligazioni del mandatario - Atti per i quali il mandato è stato conferito - Compimento - Necessità - Atti preparatori e strumentali - Compimento - Necessità - Atti successivi di necessario complemento dei precedenti - Compimento - Necessità - Dovere di informazione della mancanza o inidoneità dei documenti inerenti all'attività da svolgere - Sussistenza.
L'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione notificata il 26 giugno 1987 Oria Fabrizio conveniva in giudizio l'Istituto Bancario San Paolo di Torino davanti al Tribunale di quella città, esponendo: che egli intratteneva un conto corrente presso la succursale n. 7 di Torino della banca convenuta; che egli aveva, il 3 aprile 1986, autorizzato la banca a contabilizzare a carico di tale conto le somme che sarebbero risultate a debito di quattro conti correnti in essere presso la filiale di Modena della stessa banca al nome di Malagoli Luigi, Malagoli Giuseppina, Michelini Giovanna e Torricelli Gian Maria, in r |
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MOTIVI DELLA DECISIONECol primo motivo di cui al presente ricorso Oria Fabrizio denuncia "violazione e falsa applicazione degli art. 1708 primo comma, 1710, 1717, 1856 primo comma, 1176 secondo comma, 1375, 1218, 1228, e 2729 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.; motivazione carente e contraddittoria su punto decisivo della controversia prospettato dall'odierno ricorrente in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C." Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento, da parte della Corte di merito, di estremi di responsabilità contrattuale, a titolo di mandato, della banca mandataria, per inadempimento delle obbligazioni alla stessa facenti carico nei confronti del mandante. Assume, in particolare, che l'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo gli atti per i quali è stato conferito ma anche gli atti preparatori e strumentali e gli atti ulteriori che sono necessari perché di quelli costituiscono l'ulteriore naturale complemento; ricorda, con la giurisprudenza, che al mandatario incombe, tra l'altro, il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti; indica, quale parametro di valutazione del comportamento della banca mandataria, quello della diligenza particolarmente qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1176 C.C.; afferma che, nella fattispecie, la banca era tenuta a far si che nell'interesse del proprio mandante fossero importate quelle vetture, che in sede di conferimento del mandato erano non erano state indicate solo nel genere ma erano state specificamente individuate col numero di telaio, e non altre vetture diverse da quelle di cui il mandante si era obbligato a pagare il prezzo di acquisto; afferma che, alla stregua delle istruzioni ricevute, la banca era obbligata ad emettere ciascuno dei moduli valutari nei confronti di ciascuno dei quattro acquirenti con indicazione in essi dei numeri di telaio delle autovetture da importare; ricorda che la responsabilità della banca, anche per fatto |
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P.Q.M.la Corte accoglie il ricorso; |
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