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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 18/05/2011, n. 10916
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita - "Aliud pro alio" - Nozione - Differenza rispetto alla vendita di cosa priva delle qualità essenziali - Fattispecie. |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCarobbi Arturo conveniva in giudizio la società De Poda S.p.A., dalla quale aveva acquistato trenta bovine, per sentirla condannare al pagamento della somma di l. 300.000.000 a titolo di risarcimento danni; assumeva che gli animali venduti erano di qualità inferiore a quella promessa (con riferimento ai quantitativi di latte prodotto) e che la propria azienda agricola era stata sottoposta a sequestro in quanto due degli animali acquistati erano risultati affetti da brucellosi. La convenuta si costituiva e contestava la domanda attrice eccependo, preliminarmente, la decadenza dall'azione di garanzia per vizi per tardività della denuncia e la tardività della proposizione della domanda giudiziale. Con sentenza del 26/9/2000 il Tribunale di Trento respingeva la domanda attrice ritenendo tardiva la denuncia |
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MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 1. Con il primo motivo il ricorrente, quanto alla ritenuta decadenza dalla garanzia, deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1495 c.c.. Il motivo è inammissibile perché censura come violazione di diritto la motivazione che non ha escluso l'idoneità della denuncia verbale ad impedire la decadenza, ma ha affermato la inidoneità, a valere come denuncia, della comunicazione telefonica con la quale erano manifestate semplici perplessità sulla qualità delle manze; in altri termini, si censura come violazione di norme di diritto una motivazione di merito non condivisa. Con riferimento al diverso profilo dell'idoneità del riconoscimento del vizio ad escludere la necessità della denuncia, la censura è parimenti inammissibile perché non attinge la ratio decidendi: il giudice di appello ha dato atto che la soc. De Poda, dopo una denuncia del 25/1/1997, ha sostituito 20 delle vacche fornite con dieci di qualità superiore, ma che non v'era prova che, una volta avvenu |
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P.Q.M.LA CORTE |
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