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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 03/04/2008, n. 13934
1. REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA - Reato proprio - Destinatario dell'obbligo - Amministratore del condominio - Esclusione - Proprietario dell'immobile - Sussistenza. 2. NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Indicazione di un domicilio in un atto del procedimento - Modifica di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.1. In tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, destinatario dell'obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell'immobile o colui che, per fonte legale o convenzion |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA |
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OSSERVA1) Le sentenze di merito. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 22 dicembre 2005 - giudicando sull'appello proposto contro la sentenza 28 ottobre 2003 del Tribunale di Napoli che aveva condannato GIORDANO GIUSEPPE, GIORDANO MARCELLA, GIORDANO ROSSANA e GIORDANO BARCELLONA NICA alla pena di Euro 200,00 di multa ciascuno per i reati di cui all'art. 677 c.p. (capo B) e art. 590 c.p. (capo C) unificati dal vincolo della continuazione - ha confermato la sentenza di primo grado nonché le statuizioni civili a favore della parte civile. Il primo giudice aveva assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 388 c.p. (capo A) con la formula perché il fatto non sussiste. I giudici di merito hanno ritenuto accertato che gli imputati, comproprietari di un edificio sito in Napoli, via Belsito n. 19, avessero omesso gli interventi necessari per garantire la conservazione in condizioni di sicurezza dell'edificio che minacciava rovina e dal quale cadevano calcinacci che, il 16 gennaio 2000, colpivano il minore GUIDETTI LORENZO provocandogli lesioni giudicate guaribili in giorni cinque. 2) I ricorsi proposti dagli imputati. Contro la sentenza d'appello sono stati proposti tre separati ricorsi dal contenuto in larga parte coincidente: uno da parte di GIORDANO NICA BARCELLONA; uno da parte di GIORDANO GIUSEPPE; uno congiunto da parte di GIORDANO MARCELLA e GIORDANO ROSSANA. Con i motivi comuni a tutti i ricorrenti si deducono i seguenti vizi della sentenza impugnata: la violazione di norme processuali perché i giudici di merito avrebbero ritenuto l'esistenza delle lesioni cagionate al minore sulla base di una certificazione medica dalla quale è ricavabile soltanto l'esistenza di una contusione e non di una malattia peraltro confermata soltanto dalle inattendibili dichiarazioni della madre del bambino; la violazione degli artt. 157 e 158 c.p. perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la permanenza del reato di cui all'art. 677 c.p. fosse cessata il 28 giugno 2001 senza spiegare le ragioni di tale convincimento ed essendo provato che nel febbraio 2001 gli imputati avevano appaltato i lavori per l'esecuzione dei lavori; la violazione di legge con riferimento all'individuazione del soggetto tenuto, in base all'art. 677 c.p., alla conservazione dell'edificio da identificarsi nell'amministratore del condominio di via Belsito 19; la sentenza impugnata non avrebbe poi tenuto conto della circostanza che solo due degli imputati (GIORDANO NICA BARCELLONA e GIORDANO MARCELLA godevano dell'edificio e sì erano assunti tutti gli obblighi connessi alla custodia, alla conservazione e alla vigilanza; tanto è vero che il provvedimento cautelare del Pretore civile di Napoli in data 1 marzo 1994 era stato emesso solo nei confronti di GIORDANO NICA BARCELLONA e così le diffide del Comune di Napoli mai erano state emesse nei confronti di GIORDANO GIUSEPPE e GIORDANO ROSSANA; la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al reato di lesioni colpose. I ricorrenti ribadiscono che non gravava su di essi l'obbligo di provvedere ai lavori di conservazione bensì all'amministratore del condominio per cui l'evento non può essere ad essi oggettivamente addebitato. Inoltre le prove acquisite al processo non avrebbe affatto dimostrato che la caduta dei calcinacci che avrebbe provocato le lesioni al minore fosse ricollegabile alle infiltrazioni che avevano dato luogo al contenzioso tra proprietari ed inquilini; la violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione sulla concedibilità del beneficio della non menzione senza neppure che si sia tenuto conto della diversità di posizioni tra i vari imputati; il vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili senza alcuna motivazione "sulla valutazione dell'evento pregiudizievole, del nesso eziologico tra lo stesso e la condotta del danneggiante e della colpa di questi". Con il ricor |
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P.Q.M.la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione |
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