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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 29/09/1973, n. 605
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- D.L. 13/05/1991, n. 151 (L. 12/07/1991, n. 202)
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- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989, n. 154)
- D.L. 02/03/1989, n. 66 (L. 24/4/1989, n. 144)
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- D.L. 28/02/1981, n. 36 (L. 29/04/1981, n. 163)
- L. 20/07/1979, n. 289
- D.P.R. 26/05/1979, n. 250
- D.P.R. 22/06/1978, n. 485
- L. 27/12/1977, n. 987
- D.P.R. 23/12/1977, n. 955
- Comunicato in G.U. 20/12/1976, n. 337
- D.P.R. 02/11/1976, n. 784
- D.P.R. 11/08/1975, n. 440
- D.P.R. 23/12/1974, n. 691
- L. 14/08/1974, n. 354
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 1 - Compiti dell'anagrafe tributaria |
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Art. 2 - Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni |
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Art. 3 - Attribuzione del numero di codice fiscaleOgni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di co |
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Art. 4 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscaleLa domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto rich |
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Art. 5 - Comunicazione del numero di codice fiscaleIl numero di codice fiscale, attribuito d'uffi |
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Art. 6 - Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscaleIl numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente; b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico; N51 c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978; N56 d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per l |
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Art. 7 - Comunicazioni all'anagrafe tributariaGli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. N59 A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. N16 Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. N17 |
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Art. 8 - Poteri dell'anagrafe tributariaL'anagrafe tributaria può |
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Art. 9 - Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni |
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Art. 10 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze |
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Art. 11 - Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture privateI |
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Art. 13 - Sanzioni1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi: a) non ric |
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Art. 14 - Applicazione della sanzione |
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Art. 15 - Segreto d'ufficio |
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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 17Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il tren |
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Art. 18Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale numero ha a tu |
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Art. 20Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata |
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Art. 21 - Indicazione del numero di codice fiscaleA decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante: |
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Art. 22 - Entrata in vigoreIl presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nei sei mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, 3, 4, 7, 10 e 16.
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