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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 10/11/2014, n. 65
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- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 23/12/2019, n. 80
- L.R. 22/11/2019, n. 69
- L.R. 05/08/2019, n. 56
- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 24/07/2018, n. 41
- L.R. 20/07/2018, n. 36
- L.R. 27/12/2017, n. 80
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 05/12/2017, n. 67
- L.R. 08/09/2017, n. 50
- L.R. 28/07/2017, n. 37
- L.R. 07/02/2017, n. 3
- L.R. 27/12/2016, n. 91
- L.R. 08/07/2016, n. 43
- L.R. 25/02/2016, n. 17
- L.R. 28/12/2015, n. 82
- Sent. Corte Cost. 19/11/2015, n. 233
- L.R. 20/04/2015, n. 49
- L.R. 25/03/2015, n. 35
- L.R. 03/03/2015, n. 22
- L.R. 29/12/2014, n. 86
- Avviso di rettifica ed Errata Corrige in B.U. 14/11/2014, n. 54
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l, m, n, o, v, z, e l’articolo 69 dello Statuto; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive); Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o dell |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge detta le norme per il governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, la città metropolitana, le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla |
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Art. 2 - Il governo del territorio1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare |
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Art. 3 - Il patrimonio territoriale1. La Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale con le modalità di cui all’articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per |
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Art. 4 - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, può essere ridotto in modo irreversibile. 2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III. 3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parc |
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Art. 5 - Le invarianti strutturali1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano: a) gli aspetti morfotipologici e paesaggisti |
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Art. 6 - Lo statuto del territorio1. Lo statuto del territorio costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione. |
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Art. 7 - Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto del territorio1. L’individuazione, nell’ambito dello statuto del territorio, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrins |
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CAPO II - Soggetti e atti del governo del territorio |
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Art. 8 - I soggetti1. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono esercitate, nell’ambito delle rispettive competenze, dai comuni, dalle unioni di comuni, dalle province, dalla città metropolitana e dalla Regione, secondo i principi di collaborazione istituzionale |
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Art. 9 - Partecipazione agli atti di competenza statale1. La Regione partecipa alla definizione e all’attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali. Essa garantisce, nelle sedi relative, il rispetto dei principi di cui al capo I, |
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Art. 9-bis - Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l’approvazione di opere di interesse statale |
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Art. 10 - Atti di governo del territorio1. Sono atti di governo del territorio gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi di settore e gli accordi di programma di cui all’articolo 11. 2. Sono strumenti della pianificazione territoriale: |
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Art. 11 - Piani, programmi di settore e accordi di programma1. I piani, i programmi di settore e gli atti di programmazione, comunque denominati, dei soggetti di cui all’articolo 8, sono atti di governo del territorio qu |
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Art. 12 - Competenze nella formazione degli atti1. La Regione approva il PIT, i piani e i programmi di settore nonché gli atti di programmazione regionali comunque denominati. 2. Nel rispetto del PIT e in conformità con i suoi contenuti di piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice, la provincia ap |
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Art. 13 - Misure cautelari1. Il Presidente della Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari con l’effetto di sospendere l’efficacia totale o par |
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TITOLO II - Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio |
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CAPO I - Disposizioni procedurali comuni |
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Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti |
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Art. 15 - Monitoraggio1. La Regione, le province, la città metropolitana, e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato dall’osservatorio paritetico della pianificazione di cui all’articolo 54, verificano il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I. 1-bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effett |
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Art. 16 - Norme procedurali per gli atti di governo del territorio1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione: a) del PIT e sue varianti; b) del PTC e sue varianti; |
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Art. 17 - Avvio del procedimento1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati. |
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Art. 18 - Il responsabile del procedimento e sue funzioni1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica altresì, che l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo |
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Art. 19 - Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 20, il soggetto istituzionale competente provvede all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato. 2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubbli |
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Art. 20 - Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione degli atti di governo del territorio1. La Regione comunica alle province, alla città metropolitana e ai comuni l’intervenuta adozione del PIT, entro e non oltre, la pubblicazione sul BURT del relativo avviso. 2. La provincia procede al deposito e alla pubblicazione del PTC solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione. 3. La città metropolitana procede al deposito e alla pubblicazione del PTCM solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l’avvenuta |
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Art. 21 - Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale |
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Art. 21-bis - Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio1. È istituita la banca dati dei pareri in materia di governo del territorio regionale a |
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CAPO II - Disposizioni procedurali particolari per l'integrazione del PIT |
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Art. 22 - Atti di integrazione al PIT1. In base ai criteri individuati dal PIT e nei tempi dallo stesso stabiliti, i comuni possono procedere alla ricognizione delle aree di cui all'artico |
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CAPO III - Disposizioni per la pianificazione intercomunale |
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Art. 23 - Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale1. I comuni possono procedere all’adozione e all’approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dal presente articolo. N31 2. I comuni approvano l’atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante: a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); b) l’unione di comuni di cui fanno parte, costituita ai sensi del titolo III, capo III, della l.r. 68/2011. In detta ipotesi, l’affidamento dell’esercizio associato all’unione avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, oppure per disposizione statuta |
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Art. 23-bis - Approvazione del piano operativo intercomunale |
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Art. 24 - Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione1. I comuni obbligati all’esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito co |
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Art. 25 - Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione1. Le previsioni di trasformazione del piano operativo che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b). N4 2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi: a) N362 b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica; N355 |
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Art. 26 - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25: a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato; b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregaz |
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Art. 27 - Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino: |
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Art. 28 - Ambiti sovracomunali1. Gli ambiti sovracomunali di cui all’articolo 4, comma 7, sono costituiti dagli ambiti individuati con deliberazione del Consiglio regionale su pro |
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Art. 28-bis - Disposizioni generali sulle varianti semplificate |
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CAPO IV - Disposizioni procedurali semplificate |
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Art. 29 - Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative |
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Art. 30 - Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferis |
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Art. 31 - Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, com |
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Art. 33 - Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi1. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, sezioni I e III, si applica l’articolo 111. |
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Art. 34 - Varianti mediante approvazione del progetto1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9-bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approv |
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Art. 35 - Varianti mediante sportello unico per le attività produttive1. Il progetto di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’ |
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CAPO V - Gli istituti della partecipazione |
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Art. 36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente. |
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Art. 37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione1. Ai fini di cui all’articolo 36, la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscon |
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Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, p |
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Art. 39 - Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione1. Il garante regionale dell’informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. E' scelto fra persone con adeguata preparazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 36, fra il personale appartenente alla struttura regionale o fra soggetti esterni ad essa. Ai fini della sua nomina, non si appli |
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Art. 40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio1. La Regione sostiene con proprie risorse le attività di province, città metropolitana e comuni, finalizzate all’informazione e alla partecipazion |
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TITOLO III - Gli istituti della collaborazione interistituzionale |
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CAPO I - Gli accordi di pianificazione |
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Art. 41 - Accordi di pianificazione1. Qualora si renda necessario, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 10, la definizione o variazione contestuale di almeno due di essi, la Regione la provincia la città metrop |
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Art. 42 - Procedura per l’accordo di pianificazione1. Il soggetto promotore dell’accordo di cui all’articolo 41, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo della documentazione tecnica necessaria per l’adozione degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della l.r. |
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Art. 43 - Conclusione dell’accordo di pianificazione1. Decorso il termine di cui all’articolo 42, comma 4, l’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa preliminare ai fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo. L’accordo di pianificazione conferma l’intesa preliminare di cui all’articolo 42, comma 3, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni eventualmente pervenute. 2. Entro sessanta giorni dalla |
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CAPO I-bis - Procedimenti per l’approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei porti di interesse nazionale |
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Art. 44 - Procedimento per l’approvazione del DPSS per i porti di interesse nazionale1. Ai fini della sottoscrizione dell'intesa tra la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5, comma 1-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per la definizione del documento di pianificazione strateg |
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Art. 44-bis - Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale |
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Art. 44-ter - Adeguamento tecnico funzionale del PRP |
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Art. 45 - Definizione delle previsioni localizzative dei porti di interesse regionale1. Qualora le previsioni localizzative di nuovi porti di interesse regionale, l’ampliamento o la riqualificazione di quelli esistenti comportino la modifica del piano strutturale o del piano operativo, si proc |
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Art. 46 - Definizione di previsioni mediante accordo di pianificazione1. L’articolo 45 si applica in tutti i casi in cui la legge o il PIT rinviano all’accordo di pianificazione, anche in assenza di specifica variazio |
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CAPO II - Conferenza paritetica interistituzionale |
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Art. 47 - Conferenza paritetica interistituzionale1. E’ istituita la conferenza paritetica interistituzionale, di seguito denominata “conferenza paritetica”, al fine di comporre tra i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, gli eventuali contrasti insorti ai sensi delle disposizioni del presente capo. 1-bis. La conferenza paritetica, nell’ambito dell’attività ordinaria di cui al comma 1, può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, al fine dell’adozion |
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Art. 48 - Tavolo tecnico1. Il tavolo tecnico di cui all’articolo 47, comma 7 è costituito da: a) il responsabi |
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Art. 49 - Richiesta di pronuncia della conferenza paritetica e relativi effetti1. La Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune, qualora ravvisino possibili profili di incompatibilità o contrasto tra uno strumento di pianificazione territoriale, il piano operativo o una loro variante approvati da altra amministrazione e il proprio strumento della pianificazione territoriale, richiedono la pronuncia alla conferenza paritetica nel termine perentorio di trenta giorni |
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Art. 50 - Modalità di funzionamento del tavolo tecnico1. Il tavolo tecnico si esprime sulla richiesta di pronuncia della conferenza paritetica, verificandone il merito. 2. Qualora il tavolo tecnico ritenga che l’incompatibilità o il contrasto, di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, non sussistano, trasmette entro il termine di trenta giorni dal |
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Art. 51 - Pronuncia della conferenza paritetica1. La conferenza paritetica esprime la propria pronuncia, nei casi di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal ricevimento dell’atto con cui il soggetto interessato comunica di non concordare con il parere del tavolo tecnico. |
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Art. 52 - Valutazione dell’adeguamento alla pronuncia della conferenza paritetica1. La conferenza paritetica valuta l’adeguamento di cui all’articolo 50, comma 5 e di cui all’articolo 51, comma 4 entro il termine di trenta gio |
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CAPO III - Le strutture tecniche del governo del territorio |
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Art. 53 - Le strutture tecniche del governo del territorio1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, Regione, province, città metropolitana e comuni collaborano, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazio |
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Art. 54 - Osservatorio paritetico della pianificazione1. Ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 15, è istituito l’osservatorio paritetico della pianificazione, composto: a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di governo del territorio; b) dal responsabile del sist |
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Art. 54-bis - Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio1. Al fine di supportare l’attuazione delle politiche e l’attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutaz |
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Art. 55 - Infrastruttura per l'informazione territoriale1. Ai fini della presente legge, per informazione territoriale si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono l'insieme delle conoscenze inerenti allo stato di fatto e di diritto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle sue risorse. 2. Secondo quanto previsto dall'articolo 56, nell'ambito dell'infrastruttura si provvede all'organizzazione dell'informazione territoriale, al suo agg |
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Art. 55-bis - Attività di telerilevamento1. La Regione, nell'ambito dell'infrastruttura per l'informazione territoriale, acquisisce i dati ter |
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Art. 55-ter - Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio |
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Art. 56 - Formazione e gestione del sistema regionale1. La formazione e la gestione integrata del sistema regionale è effettuata nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in tema di utilizzo e diffusione dei dati nella pubblica amministrazione. 2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e gli altri enti pubblici interessati concorrono alla forma |
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Art. 57 - Contributi regionali1. La Regione assegna contributi: a) ai comuni, anche tramite la stipula di specifico accordo con le associazioni rappresentative degli stessi, per la redazione dell’atto di ricognizione di cui all’articolo 125; b) ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza |
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TITOLO IV - Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio. Disposizioni in materia di porti regionali |
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CAPO I - Patrimonio territoriale e paesaggio |
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Art. 58 - Funzioni in materia di tutela paesaggistica1. La Regione esercita le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici ad essa conferite ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Codice, q |
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Art. 59 - Finalità del piano paesaggistico e osservatorio regionale1. Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, d’ora in avanti denominato “piano paesaggistico”, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce l |
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Art. 60 - Valorizzazione dei paesaggi1. La valorizzazione dei paesaggi consiste nella: a) |
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Art. 61 - Parchi regionali e aree protette1. I territori dei parchi regionali, delle riserve e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li rigua |
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CAPO II - Disposizioni per la qualità degli insediamenti |
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Art. 62 - Qualità degli insediamenti. Regolamento1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, unitamente alle correlate norme regolamentari e agli atti di programmazione perseguono la qualità degli insediamenti in riferimento: a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane; b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, dei percorsi pedonali e ciclabili e della connessione anche intermodale alle infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico; c) alla funzionalità, al decoro e al comfort delle opere di urbanizzazione e dell’arredo urbano; d) alla dotazione di attrezzature e servizi con particolare attenzione alle attività commerciali di vicinato e ai servizi essenziali; e) alla qualità degli interventi realizzati per il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali; f) alla dotazione di reti |
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Art. 63 - Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa disciplinando l’attuazione degli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e di nuova costruzione diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità con la legislazione vigente. 2. I proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbani |
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CAPO III - Disposizioni sul territorio rurale |
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SEZIONE I - Disposizioni generali |
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Art. 64 - Il territorio rurale1. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito: a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate “aree rurali”; b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati “nuclei rurali”; c) dalle aree ad elevato grado di naturalità; |
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Art. 65 - Nuclei rurali1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), previa classificazione degli edif |
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Art. 66 - Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l’integrazione paesaggistica del PIT, individ |
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Art. 68 - Qualità del territorio rurale1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l’integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale. Gli stessi riconoscono e promuovono l’attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzano l’ambiente e il paesaggio rurale e perseguono il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli. |
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Art. 69 - Disposizioni sugli usi agricoli1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all’articolo 10, non possono cont |
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SEZIONE II - Disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo |
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Art. 70 - Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento di attuazione del presente capo e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, costituisce attività edilizia libera, soggetta a comunicazione, di inizio lavori ai sensi dell’articolo 136, comma 2 l’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche. La comunicazione è accompagnata dall’impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio. N9 2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti aziendali di cui al comm |
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Art. 71 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi: a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati ed all’articolo 136, comma 2, lettera a); N371 b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c) |
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Art. 72 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale1. Salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono consentiti, alle condizioni di cui al comma 2, i seguenti interventi: a) trasferimenti di volumetrie ed “addizioni v |
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Art. 73 - Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi. 2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, è subordinata: |
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Art. 74 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale1. Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73, l’imprenditore agricolo provvede alla redazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, avente i contenuti indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84. 2. L’approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi. 3. Il programma aziendale è presentato “, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84,”N24 al comune o ai comuni competenti per territorio N77. 4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della l. 241/1990, per verificare la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città |
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Art. 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all’interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita de |
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Art. 76 - Trasferimenti di fondi agricoli1. Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali tramite compravendita o altro titolo che consenta il conseguimento di un titolo abilitativo, è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti. 2. Il divieto di edificare di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l’attività agricola, come stabiliti dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di determinazione dei parametri di cui all’articolo 73, comma 2, non siano stati superati su alcuna delle porzioni risultanti. Per i trasferimenti ant |
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SEZIONE III - Disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo |
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Art. 77 - Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici1. Per garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 68, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale definiscono specifiche normative per la trasformazione delle aree di |
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Art. 78 - Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie1. Gli annessi necessari all’esercizio dell’attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti di cui all’articolo 34-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all’articolo 64 solo nei casi pr |
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Art. 79 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola1. Nel territorio rurale, a condizione che siano salvaguardati i caratteri dell’edilizia storico-testimoniale, sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 136, comma 1, lettera a); b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b) “e 136, comma 2, lettera a), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari; N382 c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c) |
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Art. 80 - Interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico e opere antincendi boschivi1. Per le attività forestali, per la loro pianificazione e per gli interventi da realizzarsi in aree soggette a vincolo idrogeologico, si applica quan |
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SEZIONE IV - Mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici |
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Art. 81 - Limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presi |
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Art. 82 - Mutamento della destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, previa approvazione del programma aziendale, è consentito il mutamento della destinazione d’uso |
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Art. 83 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 71, comma 1, dall’articolo 81 e dall’articolo 82, il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali è consentito solo se espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. I relativi interventi edilizi sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici o di singole unità immobiliari. Gli interventi edilizi devono in ogni caso garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale. |
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Art. 84 - Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale1. La Regione con il regolamento di attuazione del presente capo, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare: a) le disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali temporanei “e di serre temporanee”N24, realizzati per lo svolgimento dell’attività agricola con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, per un periodo non superiore a due anni, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 1; |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di porti regionali |
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Art. 85 - Porti di interesse regionale. Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento e riqualificazione di quelli esistenti1. La rete dei porti e degli approdi turistici toscani costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale. I porti sono individuati nel PIT ai sensi dell’articolo 88, comma 7, lettera e). 2. |
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Art. 86 - Piano regolatore portuale1. Il piano regolatore portuale attua le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e del piano operativo comunale per ognuno dei porti di interesse regionale. Il piano è approvato dal comune secondo il procedimento di cui all’articolo 111. 2. Nei porti per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla l.r. 23/2012 il piano regolatore è approvato con le procedure di cui agli articoli 15 e 16 della stessa l.r. 23/2012. 3. Il piano regolatore portuale definisce l’assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici |
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Art. 87 - Attuazione del piano regolatore portuale. Regolamento di attuazione1. Fatti salvi quelli per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale, tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998. 2. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è richies |
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TITOLO V - Atti di governo del territorio |
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CAPO I - Contenuto degli atti di governo del territorio |
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Art. 88 - Piano di indirizzo territoriale1. Il piano di indirizzo territoriale (PIT) è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica. 2. Il PIT ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo 59 della presente legge. 3. Il PIT è composto da una parte statutaria e da una parte strategica. 4. In particolare, lo statuto del territorio del PIT, individua, rappresenta e disciplina: a) il patrimonio territoriale regionale; b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 5; c) le |
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Art. 88-bis - Disposizioni particolari per l’approvazione del piano di indirizzo territoriale |
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Art. 89 - Progetti di territorio1. I progetti di territorio di cui all’articolo 88, comma 5, lettera c), attuano il PIT e sono approvati dal Consiglio regionale mediante un’unica deliberazione |
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Art. 90 - Piano territoriale di coordinamento provinciale1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali. 2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia. 3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale. 4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica. 5. Lo statuto del territorio del PTC |
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Art. 91 - Piano territoriale della città metropolitana1. Il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della città metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali. 2. Il PTCM si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della città metropolitana. 3. Il PTCM recepisce e specifica i contenuti del piano paesaggistico regionale. 4. Il PTCM si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica. 5. Lo statuto del territorio del PTCM specifica: a) il patrimonio territoriale della città metropolitana, in relazione alle funzioni proprie e de |
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Art. 91-bis - Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi |
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Art. 92 - Piano strutturale1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all’articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile. 2. Il quadro conoscitivo comprende l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile. 3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM: a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all’articolo 5; b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4; c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all’articolo 66; d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, d |
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Art. 93 - Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integ |
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Art. 94 - Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale1. Due o più comuni, anche appartenenti a province diverse, possono procedere alla formazione del piano strutturale intercomunale avente i contenuti di cui all’articolo 92. 2. Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con particolare riferimento: a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di |
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Art. 95 - Piano operativo1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti: a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato; b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale. 2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce: a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale; b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la ricognizione degli immobili abbandonati e in condizioni di degrado, dettando specifiche disposizioni volte a favorirne il recupero e la rifunzionalizzazione; N68 c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3; d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come parte integrante del piano operativo; e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86; |
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Art. 96 - Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30 ha durata massima non superiore a tre anni decorrente dall’avvio del procedimento di cui al |
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Art. 97 - Poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo1. I poteri di deroga al piano strutturale e contestualmente, se necessario, al piano operativo, sono esercitabili esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenz |
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Art. 98 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure speci |
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Art. 99 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d’uso1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio; d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; |
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Art. 100 - Perequazione urbanistica1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di interesse generale definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica mediante l’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le diverse proprietà |
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Art. 102 - Perequazione territoriale1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra |
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Art. 103 - Misure di salvaguardia1. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento di pianificazione territori |
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Art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all’articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste. 2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre |
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Art. 105 - Aree non pianificate1. Le aree non pianificate sono quelle prive di disciplina pianificatoria operativa, comprese quelle di cui all’articolo 95, commi 9, 10 e 11, qualora il piano operativo sia privo di specifica disciplina di gest |
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Art. 106 - Regolamenti edilizi1. I regolamenti edilizi comunali dettano norme in tema di modalità costruttive, decoro pubblico, igiene, sicurezza e vigilanza. |
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CAPO II - Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato |
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SEZIONE I - Norme comuni per i piani attuativi |
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Art. 107 - Piani attuativi1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo. 2. L’atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimen |
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Art. 108 - Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi1. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all’articolo 107 per i quali è ammessa l’iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale, previo invito degli altri |
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Art. 109 - Contenuto dei piani attuativi1. I piani attuativi contengono: a) l’individuazione progettuale di massima delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria; b) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di intervento con specifiche indicazioni relative ai prospetti lungo le strade e piazze; c) la localizzazione degli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico, ivi compresa la localizzazione delle aree necessarie per integrare la funzionalità delle medesime opere; |
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Art. 110 - Validità dei piani attuativi1. Contestualmente all’atto di approvazione, il comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono o |
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Art. 111 - Approvazione dei piani attuativi1. Il piano attuativo conforme alle previsioni dei piani operativi è approvato con le procedure di cui al presente articolo. 2. Con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle previsioni del piano operativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della |
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SEZIONE II - Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane |
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Art. 113 - Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane1. “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 239-bis,”N122 all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive sono subordinate all’approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo. In |
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Art. 114 - Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane1. Il piano attuativo relativo ai bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all’articolo 113, è approvato secondo il procedimento di cui al presente articolo. |
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SEZIONE III - Piani attuativi particolari |
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Art. 115 - Piani di lottizzazione1. Nei piani di lottizzazione, la convenzione fra comune e proprietari, da trascriversi a cura di questi ultimi, contiene: a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie pe |
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Art. 116 - Piani particolareggiati1. Il comune può dare attuazione alle previsioni di trasformazione del piano operativo, di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a) e b), mediante l |
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Art. 118 - Piani per gli insediamenti produttivi1. I comuni possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla |
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Art. 119 - Piani di recupero del patrimonio edilizio1. I piani di recupero del patrimonio edilizio possono essere di iniziativa pubblica o privata. 2. I piani di cui al comma 1, attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degl |
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Art. 120 - Programmi complessi di riqualificazione insediativa1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi. Essi sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d’intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private. 2. I programmi complessi di riquali |
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SEZIONE IV - Progetto unitario convenzionato |
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Art. 121 - Progetto unitario convenzionato1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato. 2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da: a) la relazione illustrativa che dà |
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CAPO III - Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate |
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SEZIONE I - Finalità, definizioni, interventi e disposizioni procedurali |
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Art. 122 - Finalità e ambito di applicazione delle disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità: a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle s |
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Art. 123 - Definizioni1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni: a) per aree c |
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Art. 124 - Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi interventi di addizione volumetrica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie edificabile a titolo di premialità. Tali incrementi assicurano il rispetto dell’articol |
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Art. 125 - Interventi di rigenerazione urbana1. La Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo. Concorrono alla rigenerazione urbana, nelle fattispecie definite dall’articolo 122, ed individuate dal piano operativo oppure ai sensi del comma 2, gli interventi volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere consistenti in: a) riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente; b) riqualificazione delle aree degradate; c) riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; d) recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi; e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano. 2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all’individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione u |
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Art. 126 - Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana1. Entro il termine quinquennale di efficacia della disciplina di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b), oppure entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell’atto di cui all’articolo 125, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo. 2. I piani di intervento sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l’albo pretorio e il proprio sito istituzionale per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale. La proposta di piano di intervento è corredata da: |
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Art. 128 - Promozione della riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse1. La Regione promuove accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione urbanistica di aree industriali dismesse o parzialmente dismesse, in |
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Art. 129 - Promozione delle APEA1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove la qualificazione degli insediamenti produttivi anche con riferimento agli obiettivi pre |
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SEZIONE II - Regolamento di attuazione del titolo V |
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Art. 130 - Regolamento di attuazione1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo. |
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TITOLO VI - Disciplina dell’attività edilizia |
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CAPO I - Contenuti e finalità |
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Art. 131 - Contenuti e finalità1. “Ferma restando la disciplina statale in materia penale e tributaria,”N24 il presente titolo: |
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CAPO II - Disciplina degli atti |
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Art. 132 - Competenze del SUE e del SUAP |
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Art. 133 - Tipologia degli atti1. Sono soggette a permesso di costruire rilasciato tramite sportello unico, secondo il procedimento di cui all’articolo 142, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 134, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 134, commi 2, 2-bis e 2-ter. N218 2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, del regolamento edilizio e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Il rilascio del permesso è in ogni caso subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, oppure all’impegno dei privati di procedere all’esecuzione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto del permesso. È altresì subordinato alla verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento. |
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Art. 134 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136; b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e-bis); N223 b-bis) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78; N74 |
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Art. 135 - Opere ed interventi soggetti a SCIA1. N89 2. Sono soggetti a SCIA: a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie esistenti oppure deroga agli indici di edificabilità, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b); N234 b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e-bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilità dell'unità immobiliare, oppure per l'accesso alla ste |
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Art. 135-bis - Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva1. Ai fini della presente legge, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 si distinguono in interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. 2. Sono interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, gli interventi edilizi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Essi |
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Art. 136 - Attività edilizia libera1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; b-bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98; N241 b-ter) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, come definite dall’articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del d.p.r. 380/2001, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento di cui all’articolo 216; N395 c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; d-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Per i terreni coltivati inferiori a un ettaro il volume massimo delle vasche di raccolta è pari a cinquanta metri cubi; N396 e) l’installazione di serre temporanee stagionali |
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Art. 137 - Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare: a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali: 1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; 2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto; 3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; 4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati; 5) N53 6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di perso |
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Art. 138 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore. Regolamento1. I progetti degli interventi relativi ad immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la cons |
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Art. 139 - Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima de |
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Art. 140 - Deroghe al d.m. 1444/19681. Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. N |
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CAPO III - Disciplina dei procedimenti |
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Art. 141 - Disposizioni generali. Regolamento1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice. N86 1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell’invio telematico degli stessi. N92 2. N98 3. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza “del comune”N27. 4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l. 241/1990. In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 142, comma 10. N86 |
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Art. 142 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire1. La domanda di permesso di costruire è presentata allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti. 2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 135, non può essere presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi i casi di cui all’articolo 135, comma 5. N101 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento. 4. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio. 5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di |
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Art. 143 - Varianti in corso d’opera01. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA.N25 1. “Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:”N27 |
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Art. 144 - Poteri sostitutivi1. N103 |
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Art. 145 - Disciplina della SCIA1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico. 2. La SCIA è accompagnata da: a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica; N104 b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione; c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 141, comma 8; d) fermo restando quanto previsto |
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Art. 146 - Poteri di vigilanza in caso di SCIA1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge |
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Art. 147 - Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, commi 2, 2-bis e 2-ter, e all’articolo 135, l’interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento ediliz |
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Art. 148 - Commissione edilizia1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, |
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Art. 149 - Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi. N400 2. L’attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche: a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; |
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CAPO IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica |
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Art. 151 - Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione: |
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Art. 152 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica1. I soggetti di cui all’articolo 151 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del |
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Art. 153 - Commissione per il paesaggio1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 152, i soggetti di cui all’articolo 151 istituiscono, anche in forma associata, una commissione denominata commissione per il paesaggio. 2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili. 3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento disciplinato dall’articolo 146 del Codice. N273 |
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Art. 153-bis - Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive1. È istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con i |
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Art. 153-ter - Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. Essa è composta da: a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e |
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Art. 154 - Vigilanza regionale sull’esercizio delle competenze in materia di paesaggio1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice, la Regione vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei soggett |
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Art. 155 - Sanzioni1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 151, delle |
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CAPO V - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico |
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Art. 156 - Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Esclusioni dai controlli1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 158. 2. Ai sensi |
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Art. 157 - Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture1. In base a quanto disposto dall’articolo 93 del d.lgs. 112/1998, l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170 |
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Art. 158 - Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3, sono assoggettate, anche con riguardo ai loro aggiornamenti, alle specifiche norme tecniche em |
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Art. 159 - Contenuto delle norme tecniche |
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Art. 160 - Azioni sismiche |
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Art. 161 - Verifica delle strutture |
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Art. 162 - Accertamenti sui terreni di fondazione |
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Art. 163 - Verifica delle fondazioni |
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Art. 164 - Sopraelevazioni1. E’ consentita, nel rispetto dei piani operativi e dei regolamenti edilizi vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la |
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Art. 165 - Riparazioni |
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Art. 166 - Edifici di speciale importanza artistica |
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Art. 167 - Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti |
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Art. 168 - Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, la struttura regionale competente verifica i progetti delle opere, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse. 2. La verifica sui progetti è s |
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Art. 169 - Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001 |
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Art. 170 - Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito1. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente trasmette, per via telematica, mediante lo sportello unico, l'attestazione di avvenuto deposito dei progetti, a seguito della verifica della completezza formale dell'istanza trasmessa. 2. L’attestazione di avvenuto deposito è ri |
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Art. 170-bis - Interventi privi di rilevanza1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3-bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenz |
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Art. 170-ter - Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera |
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Art. 171 - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti1. Per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 167, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge. |
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Art. 172 - Responsabilità1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizion |
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Art. 173 - Asseverazioni del progettista |
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Art. 174 - Realizzazione dei lavori1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri: a) l'autorizzazione di cui all'articolo 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'articolo 170; |
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Art. 175 - Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, a redigere la relazione sulle strutture ultimate, ed a rilasciare il relativo certificato di rispondenza, nonché quello di collaudo. Tali atti attestano la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche, ed |
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Art. 176 - Accertamento delle violazioni1. I soggetti indicati all'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, |
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Art. 177 - Sospensione dei lavori1. Il dirigente della struttura regionale competente, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 176, comma 2, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonch� |
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Art. 178 - Competenze della Regione1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente della struttura regionale competente ordina, con provvedimento definitivo, la demoliz |
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Art. 179 - Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche1. I soggetti indicati all'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, |
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Art. 180 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione |
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Art. 181 - Regolamenti1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni, previsti dal presente capo. 2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 94-bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001, individuano in parti |
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Art. 182 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica “ai sensi del comma 2” N182, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente “, tramite lo sportello unico:”N24 a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’ |
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TITOLO VII - Contributi e sanzioni. Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi |
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CAPO I - Tipologia e corresponsione dei contributi |
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Art. 183 - Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d’uso1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184, comma 1 e dall’articolo 185, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate nel presente titolo. 1-bis. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all |
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Art. 184 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle superfici utili N147 degli edifici, come definite dal regolamento di cui all’articolo 216;N34 b) mutamento delle destinazioni d’uso |
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Art. 185 - Determinazione del costo di costruzione1. Il costo di costruzione di cui all’articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia. 2. La Giunta regionale con deliberazione identifica classi di edifici con caratt |
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Art. 186 - Edilizia convenzionata1. Per gli interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo di cui all’articolo 183 |
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Art. 187 - Convenzione tipo1. In relazione agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 186, con deliberazione della Giunta regionale è approvata una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali devono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente: |
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Art. 188 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione1. Il contributo di cui all’articolo 183 non è dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale, ai sensi della vigente normativa; b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, previa in questo caso, la stipula di convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico; |
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Art. 189 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di |
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Art. 190 - Versamento del contributo1. Il contributo di cui all’articolo 183, è corrisposto al comune all’atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comu |
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Art. 191 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune1. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 184, comma 5, il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l’incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori: a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali; b) entità degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali; c) tipologie degli interventi di recupero, garantendo la differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anziché quelli di nuova costruzione anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4-bis, del d.p.r. 380/2001; N286 d) destinazioni d’uso; e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale. |
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CAPO II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 192 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo1. I l mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli “articoli 184 e 185”N27 comporta: |
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Art. 193 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza: a) alle norme di legge e di regolamento; b) alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali e del regolamento edilizio; c) alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella SCIA. 2. Quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad intervent |
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Art. 194 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 193, il comune informa immediatamente il Presid |
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Art. 195 - Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori1. Ai fini della disciplina delle responsabilità dei titolari di permesso di costruire o di SCIA, dei committenti, costruttori e direttori dei lavori, |
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Art. 196 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire stesso, oppure l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il comune, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, oppure con le variazioni essenziali di cui all’articolo 197, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, entro il termine di novanta giorni, indicando nel provvedimento l’area che è acquisita di diritto in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3. N290 2-bis. Nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso eseguiti, senza opere edilizie, in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di novanta gior |
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Art. 197 - Determinazione delle variazioni essenziali1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 196 e 199, fermo restando quanto previsto dall’articolo 198, costituiscono variazioni essenziali al progetto allegato al titolo abilitativo le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d’uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina di cui all’articolo 98; b) un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinaz |
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Art. 198 - Tolleranze di costruzione1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera, che non eccedano il 2 per |
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Art. 199 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettera h), laddove eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei respons |
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Art. 200 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa1. L’esecuzione degli interventi ed opere di cui alle lettere a) e b), in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000,00 qualora tali interventi ed opere non risultino difformi rispetto alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati o dei regolamenti edilizi, oppure dalla disciplina di cui all'articolo 98: a) gli interventi ed opere di cui all’articolo 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e-bis), e-ter), h) ed i); N110 |
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Art. 201 - Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni1. Le opere e interventi di cui all’articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura d |
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Art. 202 - Mutamenti della destinazione d’uso senza opere edilizie realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA. Disciplina delle sanzioni |
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Art. 203 - Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 145, comma 8, comporta l’applicazione della sanzione pecunia |
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Art. 204 - Annullamento del permesso di costruire1. In caso di annullamento del permesso di costruire si applica l'articolo 38 del d.p.r. 380/2001. |
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Art. 205 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 39 del d.p.r. 380/2001, per annullare i permessi di costruire che hanno ad oggetto gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, “oppure gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa comportanti mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso di immobili ricadenti nelle zone omogenee “A” o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali,” N139 rilasciati in violazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, qualora detti interventi r |
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Art. 206 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire1. Gli interventi e le opere eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, comunque non superiore a centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune. Decorso tale |
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Art. 206-bis - Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 19851. Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’u |
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Art. 207 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967 |
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Art. 208 - Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985 |
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Art. 209 - Accertamento di conformità1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere la sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L’istanza di sanatoria, oppure la SCIA in sanatoria, può essere presentata: a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, comma 1, entro il termine per la rimozione o la demolizione previsto dal comma 2 del medesimo articolo; N413 b) per le fattispecie di cui agli articoli 199, comma 1, e 206, comma 1, entro i termini ivi previsti per la rimozione o la demolizione, stabiliti dal comune con propria ordinanza, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino; N414 |
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Art. 210 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di |
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Art. 211 - Disposizioni per le varianti in corso d’opera1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti in corso d’ |
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Art. 212 - Demolizione di opere abusive1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il d |
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Art. 213 - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o della normativa urbanistico edilizia in aree demaniali oppure soggette a vincolo paesaggistico, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la Regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demoliz |
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Art. 214 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V1. Ove non soggette a sanzioni penali, le violazioni delle norme contenute nel titolo VI, capo V, sono passibili di sanzione pecuniaria da euro 200,00 |
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Art. 215 - Sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 141, comma 131. La mancata realizzazione delle misure di cui all’articolo 141, comma 13, oppure la loro realizzazione difforme dalle modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 141, comma 15, comporta: a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari ad euro 9,00 per metro quadrato di prospetto, da calcolarsi sulla superficie complessiva delle facciate del fabbricato, comprese quelle rivolte su chiostrine o cortili interni. Ai fini del calcolo si considerano le sole facciate sottostanti la porz |
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Art. 215-bis - Monitoraggio dell’abusivismo edilizio1. Per lo svolgim |
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CAPO III - Parametri urbanistici ed edilizi |
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Art. 216 - Unificazione dei parametri, delle definizioni e regolamento1. La Regione determina, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territorial |
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TITOLO VIII - Norme per l’edilizia sostenibile |
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CAPO I - Norme per l’edilizia sostenibile |
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Art. 217 - Edilizia sostenibile. Finalità e azioni pubbliche1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità ambientale, il risparmio e la produzione energetica nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nonché gli interventi di rigenerazione urbana, di cui al titolo V, capo III, ispirati ai principi dell’ecoquartiere volti a perseguire la autosostenibilità energetica mediante l’uso integrato di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione razionale delle risorse, l’impiego di tecnologie a bassa emissione di carbonio, sistemi di mobilità multimodale sostenibili. |
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Art. 217-bis - Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici |
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Art. 218 - Definizioni1. Ai fini del presente capo sono interventi di edilizia sostenibile gli interventi di edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti: a) sono progettati, realizzati e gestiti con una specifica attenzione alla qualità dell’edificio, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle interazioni con il contesto in cui si inserisce; b) minimizzano i consumi dell'energia e delle |
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Art. 219 - Linee guida regionali1. Al fine di garantire la qualità dell’edilizia sostenibile la Giunta regionale, nel rispetto delle norme tecniche europee e nazionali, approva con deliberazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti: a) i criteri prestazionali, con particolare riferimento al rispa |
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Art. 220 - Incentivi economici ed urbanistici1. Nel rispetto delle linee guida regionali, e secondo quanto disposto dall’articolo 219, al fine di incentivare l’edilizia sostenibile, i comuni applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura crescente fino ad un massimo del 70 per cento, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate. 2. Salvo quanto previsto dalla normativa sismica, dalle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 216, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti realizzati ai sensi del presente capo non sono com |
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Art. 221 - Modalità di accesso agli incentivi1. Per accedere |
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TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie. |
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CAPO I - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 223 - Disposizioni transitorie relative agli atti di avvio del procedimento già effettuati ai sensi della l.r.1/20051. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, gli atti di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 3 genna |
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Art. 224 - Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini |
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Art. 225 - Disposizioni transitorie per la pianificazione delle grandi strutture di vendita ai sensi della l.r. 52/20121. Alle conferenze di pianificazione di cui agli articoli 66 e 69 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commerc |
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Art. 227 - Disposizioni transitorie per le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG adottate1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del |
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Art. 228 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 20141. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune abbia già avviato il procedimento per la formazione del nuovo regolamento urbanistico, può procedere ad integrare il quadro conoscitivo di tale strumento con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui |
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Art. 229 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato1. Il comune dotato, alla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato, approva il nuovo piano strutturale secondo il procedimento di cui alla l.r. 1/2005. Il comune può adottare varianti al regolamento urbanistico e al nuovo piano strutturale che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, fino al termine di efficacia delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, previo parere favorevole della conferenza |
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Art. 230 - Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico1. I comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico ai sensi della l.r. 10/2010 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso le consultazioni della fase preliminare di cui all’articolo 23 della l.r. 10/2010, adottano e approvano il regolamento urbanistico con i contenuti della l.r. 1/2005, solo con riferimento al territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224. Gli eventuali crediti |
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Art. 231 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico adottato1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti dotato di regolamento urbanistico adottato procede alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 1/2005. Nel quinquennio successivo all’approvazione d |
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Art. 232 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato |
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Art. 233 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale adottato |
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Art. 234 - Disposizioni transitorie per i comuni privi di piano strutturale1. Il comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti privo di piano strutturale adottato, procede alla sua adozione ed approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. I comuni che hanno avviato il procedimento |
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Art. 235 - Disposizioni particolari per varianti al piano strutturale1. La conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25, valuta le proposte di variante al regolamento urbanistico di cui all’articolo 229, com |
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Art. 235-bis - Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni |
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Art. 236 - Disposizioni transitorie per i piani di distribuzione e localizzazione delle funzioni1. I piani di distribuzione e di localizzazione delle funzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino a |
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Art. 237 - Disposizioni transitorie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale1. Le varianti ai piani strutturali o ai piani operativi necessarie per l'approvazione dei piani regolatori portuali dei porti di interesse nazionale g |
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Art. 238 - Disposizioni particolari per opere pubbliche1. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del t |
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Art. 239-bis - Termine per l’approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane1. I piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alp |
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Art. 240-bis - Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente l |
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Art. 241 - Disposizioni transitorie con riferimento alla superficie utile lorda per gli interventi di rigenerazione urbana |
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Art. 243 - Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile1. Fino all’approvazione delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, si applicano le linee guida approvate con deliberazione della Giunta reg |
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Art. 244 - Disposizioni transitorie per le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG1. Salvo quanto previsto al comma 4, fino all’adozione del nuovo piano strutturale con i contenuti della presente legge, le previsioni di grandi strutture di vendita contenute nel piano strutturale o nel PRG alla data di entrata in |
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Art. 245 - Regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/20051. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, restano in vigore i seguenti regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005: a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20, legge regionale 3 gennaio 2005, n, 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni). b) decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti); |
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Art. 246 - Disposizioni transitorie per gli interventi convenzionati1. Ferme restando le limitazioni di cui al presente titolo, nelle more della formazione del piano operativo di cui all’articolo 95, sono valide ed ef |
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Art. 247 - Poteri di deroga agli strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della l.r. 5/19951. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per i |
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Art. 248 - Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili1. Il Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di installazione di determinate tipologie di impianti nelle aree diverse dalle aree non idonee individuate ai sensi della legge reg |
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Art. 249 - Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica1. Fino all'esercizio da parte della Regione della facoltà di delega della funzione relativa all’autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 15 |
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Art. 249-bis - Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni |
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Art. 250 - Disposizioni transitorie per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione1. Fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano |
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Art. 251 - Normativa applicabile1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.p.r. 380/2001, |
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Art. 252 - Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata |
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Art. 252-bis - Disposizioni transitorie per la nomina della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive |
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Art. 252-ter - Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo1. Ferme restando le disposizioni transitorie più favorevoli, nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232 |
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Art. 252-quater - Disposizioni particolari per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti urbanistici e per l’adeguamento al piano regionale cave |
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Art. 252-quinquies - Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023 |
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Art. 252-sexies - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/20241. Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 27 della legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche |
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CAPO II - Modifiche e abrogazioni |
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Art. 253 - Modifiche alla l.r. 5/2010 |
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Art. 254 - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 “Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”); c) articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006); d) legge regionale 21 giugno 2006, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche; e) articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 “Legge finanziaria per l'anno 2006”); f) articoli 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2007, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 “Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana”); g) legge regionale 27 luglio 2007, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”); h) articolo 9 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008); |
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CAPO III - Disposizioni finanziarie |
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Art. 255 - Disposizioni finanziarie1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di: a) euro 800.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2014; b) euro 1.300.000,00 per l’anno 2015 ed euro 800.000,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016.N3 2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale vigente 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016, sono apportate rispettivamente le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza: anno 2014 - in diminuzione, UPB 741 “Fondi – spese correnti”, per euro 800.000,00 - in aumento, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti”, per euro 800.000,00. |
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Allegato B – Ambiti di interesse sovra comunale di cui all'articolo 225Parte di provvedimento in formato grafico |
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29/11/2024
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