Decreto sicurezza luoghi lavoro: vigilanza sul subappalto e badge di cantiere | Bollettino di Legislazione Tecnica
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03/11/2025

Decreto sicurezza luoghi lavoro: vigilanza sul subappalto e badge di cantiere

Il Decreto legge 159/2025 ha adottato disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto e di badge di cantiere.

SICUREZZA NEI CANTIERI - Il D.L. 31/10/2025, n. 159 ha adottato disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, badge di cantiere e patente a crediti.

Attestato INL e subappalto
Segnaliamo in particolare l'art. 3 del D.L. 159/2025, il quale modifica l'art. 29, comma 7, del D.L. 19/2024.
Tale disposizione prevede che, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato "Lista di conformità INL".
Con la modifica, si aggiunge che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui sopra, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Badge di cantiere
L'art. 3, comma 2, del D.L. 159/2025, prevede che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con successivo decreto) sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro - prevista dalla lett. u) dell'art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, dall'art. 26, comma 8 del D. Leg.vo 81/2008 e dall’art. 5 della L 136/2010 (che specifica ulteriori indicazioni) - dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (di cui all’art. 5, comma 3, del D.L. 48/2023).
Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Con successivo decreto verranno definite le modalità attuative del badge, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Si segnala che il D.L. 159/2025 modifica varie norme del Testo unico della sicurezza - tra le quali l'art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, inasprendo, tra l'altro, le sanzioni per il mancato possesso della patente a crediti (si veda Patente a crediti nelle opere edili pubbliche e private: quadri riepilogativi e fattispecie delle violazioni).
Vengono inoltre adottate disposizioni relative al potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla formazione in prevenzione, alle norme UNI, alla sorveglianza sanitaria e promozione della salute.

Dalla redazione