Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 27/10/2025, n. 1744 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 27/10/2025, n. 1744

Atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Aggiornamento della Modulistica Unificata Regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che ha apportato varie innovazioni normative nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), tra cui l’introduzione del nuovo comma 3-bis nell’articolo 34-bis e del nuovo articolo 36-bis, comma 3-bis, recanti la disciplina della rilevanza sismica delle tolleranze costruttive e delle sanatorie edilizie;

Vista la legge regionale 25 luglio 2025, n. 5, recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che ha operato una revisione della disciplina regionale in materia edilizia al fine di armonizzarla con quella nazionale sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni in L. n. 105/2024;

Visto l’art. 17-quater della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, introdotto dalla suddetta L.R. 5 del 2025, recante la nuova disciplina della “Regolarizzazione sismica delle opere” che:

- al comma 1 dispone che nelle zone classificate sismiche all’epoca di realizzazione delle opere, ai fini della regolarizzazione, il tecnico abilitato attesta che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, corredando l’attestazione con la documentazione tecnica richiesta:

a) per il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria, in caso di difformità che costituiscono interventi rilevanti di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001;

b) per il deposito in sanatoria dei progetti relativi alle strutture, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001;

c) per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e per le varianti non sostanziali così come definite dalla normativa regionale vigente, in caso di difformità che abbiano tali caratteristiche;

- al comma 2 prevede che, in tutti i casi di opere aventi rilevanza strutturale realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, ai fini della regolarizzazione il tecnico abilitato assevera la conformità delle stesse alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione, demandando ad un successivo atto di indirizzo, da approvare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 1

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ALLEGATO 1 - REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE DIFFORMITÀ EDILIZIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17-QUATER E 19-BIS, COMMI 1-SEXIES E 1-SEPTIES, DELLA L.R. N. 23 DEL 2004. MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA

I. Premessa: le previsioni dell’art. 17-quater della L.R. n. 23 del 2004

L’art. 17-quater (1) della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, introdotto dalla recente L.R. 25 luglio 2025, n. 5 (di seguito solo “art. 17-quater”) detta disposizioni sulla “Regolarizzazione sismica delle opere”, che trovano applicazione in caso di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio e in caso di tolleranze costruttive, qualora le difformità abbiano riguardato le strutture dell’immobile o comunque comportino effetti sulle stesse o sulla risposta delle medesime all’azione sismica.

L’art. 17-quater trova quindi applicazione nelle seguenti ipotesi di regolarizzazione edilizia:

a) per le opere che, ai sensi della medesima L.R. n. 23/2004, costituiscono tolleranze costruttive (art. 19-bis, comma 1-sexies, della L.R. n. 23/2004);

b) per i titoli in sanatoria presentati o rilasciati all’esito del procedimento di accertamento di conformità (art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 23/2004);

c) per la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera ante L. n. 10 del 1977 (art. 17-bis della L.R. n. 23/2004);

d) per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino ai sensi della stessa L.R. n. 23/2004.

La volontà del legislatore statale, recepita dalla legge regionale, è di assicurare che, nel corso di ogni procedimento di regolarizzazione edilizia, sia anche verificata la sicurezza statica e sismica delle costruzioni.

Questa finalità si sostanzia dunque nella previsione di una fase procedimentale, che si svolge o parallelamente a quella edilizia o autonomamente nei casi delle tolleranze costruttive, in cui si procede ad accertare, tramite la documentazione e le procedure che esamineremo con il presente atto, che le difformità da regolarizzare non abbiano inciso sui requisiti di sicurezza degli edifici, con riferimento alla normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione degli interventi.

Naturalmente, a maggior ragione, ove ne ricorrano i presupposti, il tecnico incaricato può dimostrare che le opere rispettino già le NTC vigenti al momento della regolarizzazione (oggi NTC 2018), senza la necessità di interventi conformativi.

Il nuovo art. 17-quater della L.R. n. 23/2004, in recepimento delle previsioni del D.L. n. 69/2024, innova quindi l’ordinamento regionale previgente, che sottoponeva in via ordinaria gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo sismico ad autorizzazione sismica in sanatoria, mentre a seguito della novella sono previsti anche il deposito sismico e gli IPRiPI in sanatoria.

Si deve dunque considerare superato l’art. 11, comma 2, lett. b), della L.R. n. 19/2008, laddove richiedeva l’autorizzazione sismica in sanatoria per tutte le ipotesi di violazioni delle norme antisismiche per opere con rilevanza sismica, in immobili ubicati nei comuni classificati (2).

Rimane invece pienamente confermato il disposto dell’art. 22, comma 2, della L.R. n. 19/2008, secondo cui, fuori dai casi in cui è possibile ottenere la regolarizzazione strutturale senza nuovi interventi, previa dimostrazione del rispetto delle norme tecniche di riferimento, “il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria”.

Dal momento che all’epoca di realizzazione dell’intervento il Comune poteva non avere classificazione sismica, il comma 2 dell’art. 17-quater - a differenza della riforma statale - prende in considerazione anche tale ipotesi, prevedendo una speciale modalità di regolarizzazione che, prescindendo dalle procedure sismiche a sanatoria sopra ricordate, consente comunque di garantire la verifica del grado di sicurezza della costruzione richiesto all’epoca della sua realizzazione.

Pertanto, il nuovo 17-quater prende in considerazione le seguenti ipotesi:

Caso 1) le opere realizzate in immobili ubicati in un Comune classificato sismico, in Zona 2 o in Zona 3, al momento della violazione (art. 17-quater, comma 1);

Caso 2) le opere realizzate in immobili siti in un Comune non classificato al momento della violazione (art. 17-quater, comma 2);

Caso 3) le opere strutturali, rientranti nei precedenti Casi 1) e 2), per le quali non sia possibile attestare la conformità alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione.

In tale ipotesi la sanatoria è subordinata alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della istanza di regolarizzazione (art. 17-quater, comma 4).

Nel paragrafo successivo, sono illustrati i procedimenti da attivare nei tre casi appena descritti.

 

II. Le procedure previste dall’art. 17-quater per le tre ipotesi di regolarizzazione strutturale

 

Caso 1). Immobili situati in Comune classificato sismico all’epoca di realizzazione degli interventi.

Qualora le opere siano state realizzate in Comuni che già erano classificati sismici, per l’individuazione del procedimento di verifica da attuare, occorre procedere alla qualificazione delle medesime opere da regolarizzare tra le seguenti definizioni, in ragione delle loro caratteristiche e rilevanza:

1.A Interventi rilevanti, di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, soggetti ad autorizzazione in sanatoria;

1.B Interventi di minore rilevanza, di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, soggetti a deposito sismico in sanatoria;

1.C Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, soggetti ad IPRiPI in sanatoria. Come indicato nel comma 1, lettera c) del nuovo art. 17-quater, ai fini della regolarizzazione, vanno equiparate agli IPRiPI, le “Varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”, cioè le modifiche progettuali minori realizzate nel corso dell’attuazione di un titolo abilitativo edilizio che non siano qualificabili come varianti sostanziali.

Pertanto, ai fini della individuazione sia delle opere riconducibili alla nozione di IPRIPI sia delle varianti non sostanziali e per la definizione della documentazione richiesta, occorre fare riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2272/2016, ed in particolare:

- all’Allegato 1: per gli “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici” (Caso 1.C.a);

- all’Allegato 2: per le “Varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale” (Caso 1.C.b).

In tutte le ipotesi fin qui descritte, per la richiesta del titolo sismico in sanatoria e per le necessarie attestazioni, occorre utilizzare l’apposito modulo “MUR R1- Regolarizzazione strutturale”, in luogo della modulistica necessaria per i titoli sismici ordinari.

Ai fini del corretto utilizzo del nuovo modulo, si ricorda che:

- per la regolarizzazione contestuale di interventi da ricondurre singolarmente al Caso 1.A, 1.B, 1.C.a o 1.C.b. si segue l’ordinaria regola della prevalenza: il titolo richiesto per l’intervento di maggiore rilevanza sarà unico e comprensivo anche della rappresentazione degli interventi minori o privi di rilevanza;

- trovano applicazione le consolidate indicazioni sulle competenze professionali richieste per le pratiche ordinarie;

- la rispondenza delle opere da regolarizzare alla normativa sismica vigente al tempo della realizzazione potrà essere dimostrata anche allegando copia del certificato di collaudo/dichiarazione di regolare esecuzione ovvero il c.d. “certificato di rispondenza” di cui agli art. 28 L. n. 64/1974 e art. 62, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. La normativa riconosce infatti espressamente pieno valore a tali certificati nell’attestare la rispondenza delle opere considerate alla normativa antisismica del tempo dell’esecuzione.

 

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ALLEGATO 2 - AGGIORNAMENTO DELLA “MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE RELATIVA AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA SISMICA (MUR)”

MUR R.1 - Regolarizzazione strutturale

Parte di provvedimento in formato grafico

 

MUR A.1-D.1 - Asseverazione d

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ALLEGATO 3 - IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO DOVUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE CONNESSE A TITOLI SISMICI E PER LA REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17- QUATER DELLA L.R. N. 23/2004

I. Gli importi dei rimborsi forfettari per spese istruttorie

Il presente allegato sostituisce integralmente l’Allegato 2 alla D.G.R n. 1934 del 19 novembre 2018 (1).

Gli importi dovuti all’atto del deposito dei progetti, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle seguenti Tabelle A, B e C, in ragione del rispettivo procedimento: autorizzazione sismica, deposito del progetto strutturale, regolarizzazione strutturale. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione alla destinazione d’uso/caratteristiche delle strutture e tipo di intervento.

In termini economici, gli importi già presenti nelle tabelle precedentemente vigenti rimangono invariati; la necessità di aggiornare le tabelle deriva principalmente dall’emanazione del decreto-legge n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, nonché dall’approvazione della L.R. 25 luglio 2025, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Le nuove disposizioni normative citate hanno infatti introdotto delle nuove procedure di regolarizzazione che comportano la necessità di definire gli importi dei relativi rimborsi forfettari. Anche questi ultimi sono stati individuati in relazione alla gravosità, all’estensione dell’impegno istruttorio ed in ragione della complessità e specialità degli interventi.

Contemporaneamente, si è colta l’occasione per un aggiornamento, rispetto alle tabelle previgenti, dei rimborsi forfettari dovuti per le “Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume”: in conformità alle indicazioni contenute nella

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