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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: procedura negoziata senza bando per forniture complementari
FORNITURE COMPLEMENTARI - Con il quesito del 02/10/2025, n. 3699, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se nel caso si necessiti di forniture complementari ai sensi della lett. b), dell'art. 76, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, sussistono limiti quantitativi rispetto alla prima fornitura.
Inquadramento normativo
L’art. 76 del D. Leg.vo 36/2023 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono determinati presupposti e dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano.
Vanno inoltre rispettati i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 36/2023 (principi del risultato, della fiduzia e dell'accesso al mercato). A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.
In particolare, la lett. b) dell'art. 76, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che, nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza bando è consentita nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni.
Parere del MIT
Il MIT ha richiamato il disposto della lettera b) dell'art. 76, comma 4, del D. Leg.vo 36/203 e indicato che, solo al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo, debitamente motivati e giustificati dalla stazione appaltante, non esistono limiti quantitativi espressi in percentuale per le forniture complementari, ma l’unico limite riferito a tali contratti e ai contratti rinnovabili è quello temporale della durata massima di 3 anni.
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