Appalti pubblici: procedura negoziata senza bando per forniture complementari | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/10/2025

Appalti pubblici: procedura negoziata senza bando per forniture complementari

In tema di appalti pubblici, il MIT ha indicato che nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando per forniture complementari ai sensi dell'art. 76 del Codice, non esistono limiti quantitativi, ma solo temporali.

FORNITURE COMPLEMENTARI - Con il quesito del 02/10/2025, n. 3699, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se nel caso si necessiti di forniture complementari ai sensi della lett. b), dell'art. 76, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, sussistono limiti quantitativi rispetto alla prima fornitura.

Inquadramento normativo
L’art. 76 del D. Leg.vo 36/2023 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono determinati presupposti e dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano.
Vanno inoltre rispettati i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 36/2023 (principi del risultato, della fiduzia e dell'accesso al mercato). A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.
In particolare, la lett. b) dell'art. 76, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che, nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza bando è consentita nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni.

Parere del MIT
Il MIT ha richiamato il disposto della lettera b) dell'art. 76, comma 4, del D. Leg.vo 36/203 e indicato che, solo al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo, debitamente motivati e giustificati dalla stazione appaltante, non esistono limiti quantitativi espressi in percentuale per le forniture complementari, ma l’unico limite riferito a tali contratti e ai contratti rinnovabili è quello temporale della durata massima di 3 anni.

Dalla redazione