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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 29/10/2025, n. 156
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Art. 1 - Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto |
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Art. 2 - Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025. |
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Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali i |
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Art. 4 - Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.». 2. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5 - Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni. 2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario; e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato n. 1 - Importi in euro in termini di competenza e cassa(articolo 7, comma 1, lettera o)
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