Abusi edilizi, ordine di demolizione e responsabilità del progettista | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/10/2025

Abusi edilizi, ordine di demolizione e responsabilità del progettista

Il TAR ha affermato che, pur non avendo legittimazione ad agire contro il diniego del titolo edilizio, il progettista è destinatario necessario dell’ordine di demolizione, in quanto titolare di un interesse diretto e immediato connesso alle conseguenze sanzionatorie e disciplinari derivanti dall’accertamento dell’abuso edilizio.

ORDINE DEMOLIZIONE SOGGETTI DESTINATARI PROGETTISTA - Nel caso di specie si trattava di un intervento di ristrutturazione pesante per il quale il progettista, nell’interesse del proprietario, aveva presentato una DIA (ora SCIA alternativa ex art. 23, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a). L’amministrazione, successivamente, aveva disposto l’annullamento in autotutela della segnalazione per difetto della legittimità urbanistica della preesistenza e per la non conformità dell’intervento alla destinazione urbanistica dell’area (“verde pubblico”). Ne è seguito un ordine di demolizione delle opere abusive, notificato non solo al proprietario, ma anche al progettista, il quale, impugnando tale provvedimento, deduceva di non poter essere legittimamente destinatario dell’ordine, in quanto privo della disponibilità materiale dell’immobile.
In sostanza si trattava di accertare legittimità della notifica dell’ordine di demolizione al progettista e, più in generale, la posizione giuridica del tecnico rispetto agli abusi edilizi derivanti da attività assentite (o dichiarate) sulla base di sue asseverazioni.

In proposito TAR Lazio Roma 20/10/2025, n. 18033 ha richiamato l’art 29, D.P.R. 380/2001 il quale prevede, con riferimento alle opere subordinate a SCIA, la responsabilità anche del progettista, oltre a quella del titolare del permesso di costruire, del committente, del direttore lavori e del costruttore.
Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, attribuisce al progettista la qualifica di “persona esercente un servizio di pubblica necessità” e prevede specifiche conseguenze penali e disciplinari in caso di dichiarazioni non veritiere.
In tale contesto, la necessità della notificazione dell’ordine di demolizione anche al progettista nasce proprio dall’interesse diretto e immediato di cui può essere titolare quest’ultimo, in ragione della rilevanza delle sanzioni conseguenti all’accertamento del difetto del titolo edilizio.

Sul punto il TAR ha richiamato, in tal senso, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui - pur non essendo legittimato a impugnare il diniego del titolo edilizio - il progettista è legittimato passivo rispetto ai provvedimenti sanzionatori conseguenti all’accertamento dell’abuso.
In sostanza, secondo il TAR:
- la notifica dell’ordine di demolizione al progettista non implica un dovere materiale di eseguire la demolizione, ma risponde all’esigenza di garantirgli il diritto di difesa rispetto a un provvedimento che può avere conseguenze disciplinari e penali (vedi sul punto la Nota Responsabilità del progettista per falsa asseverazione di conformità delle opere edilizie);
- il progettista, in quanto garante tecnico della conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, non può essere estraneo alle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’abuso. Pertanto, la notifica dell’ordine di demolizione nei suoi confronti è legittima, e funzionale alla completezza del procedimento repressivo.
Non rilevando alcun vizio nel provvedimento impugnato, i giudici hanno respinto il ricorso. 

Dalla redazione