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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 24/07/2025
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Premessa
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’art. 21, concernente l’articolazione del Dipartimento della protezione civile, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2020; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’8 dicembre 2024, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», visto e annotato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2025 al n. 55; |
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Art. 11. Al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 citato in premessa gli allegati 1 e 3 sono sostituiti rispettivamen |
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Allegato 1 - Revisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»L’Allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 è modificato come segue:
Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l’intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l’individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell’ambito degli scenari medesimi. Secondo quanto stabilito nella «Direttiva per l’attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.
1. Individuazione degli scenari di rischio di protezione civile Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011 (o sue modifiche e integrazioni) si individuano di minima gli scenari di rischio di cui alla tipologia dei rischi di protezione civile art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018. Si riportano di seguito gli scenari di rischio per i quali le organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 possono svolgere attività a supporto del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le regole di attivazione e conseguenti responsabilità previste. Gli scenari di rischio di protezione civile rappresentano gli effetti che possono verificarsi sull’uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull’ambiente a causa degli eventi di cui alle tipologie di rischio di protezione civile ex art. 16, decreto legislativo 1/2018. Tali scenari si identificano in: |
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Allegato 3 - Revisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»
1. Finalità I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l’attività di cui trattasi è considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell’ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.
2. Contenuti Il controllo sanitario previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate: visita medi |
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