L. R. Friuli Venezia Giulia 17/10/2025, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 17/10/2025, n. 13

Misure finanziarie multisettoriali 2025.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. Al comma 2 dell’articolo 5-bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), dopo le parole “imprese in difficoltà” sono aggiunte le seguenti: “in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6-quinquies della legge regionale 2/2012 le parole “lettere da a) a e),” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b),”.

3. All’articolo 8 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. - 7. Omissis

8. Al fine di sostenere gli Enti parco nell’attuazione dei Piani di conservazione e sviluppo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a potenziare l’attività istituzionale di accoglienza dei visitatori.

9. Ciascun Ente parco può presentare un’unica domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo biodiversita@certregione.fvg.it, dal giorno 3 novembre al 17 novembr

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Art. 4 - (Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera l) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;”;

b) al comma 2-bis dell’articolo 20 le parole “opere idrauliche esistenti” sono sostituite dalle seg

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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 8-quater dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Al fine di favorire la migliore distribuzione delle unità immobiliari ai soggetti titolari del diritto di prelazione su almeno tre unità abitative, che rinunciano a esercitarlo su una o più unità, è comunque riconosciuto il 40 per cento della quota del contributo spettante per tali unità, da dedurre dal prezzo di cessione delle altre unità abitative sulle quali il diritto di prelazione è esercitato. Per ciascun soggetto, l’ammontare complessivo dei contributi non può superare l’importo complessivo dei prezzi di cessione.”.

2. Per le finalità di cui al comma 8-quater dell’articolo 3 della legge regionale 66/1991, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 2.703.314,93 euro per l’anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.

3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 15 le parole “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b) ed e), relativamente alle sedi di associazioni, sindacati e partiti”;

b) alla lettera k-bis) del comma 1 dell’articolo 16 le parole: “, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali,” sono soppresse;

c) al comma 5-bis dell’articolo 27 le parole “diciannovesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “ventesimo comma”;

d) al comma 1-quinquies dell’articolo 41 le parole: “fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico” sono soppresse;

e) al comma 4 dell’articolo 54 le parole “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “Successivamente all’accertamento del mancato pagamento”.

4. Alla legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per la manutenzione delle reti stradali comunali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole “ordinaria e” sono soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole “ordinaria ovvero” sono soppresse;

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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 6, comma 28, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo già presentate per l’importo ulteriore di 1.800.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le medesime finalità di cui all’articolo 6, comma 30, della legge regionale 12/2025 l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo già presentate per l’importo ulteriore di 1.100.000 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. - 6. Omissis

7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

8. Per le finalità di cui al comma 7 i beneficiari dei contributi prese

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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)

1. All’articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia” sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022 n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia”;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole “gli istituti tecnici superiori” sono sostituite dalle seguenti: “gli ITS Academy”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “, già istituita con l’articolo 41 della legge regionale 16/2012,” e le parole: “, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario” sono soppresse;

b) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)

1. - 12. Omissis

13. All’articolo 2 del regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale agli Ospedali di Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2025, n. 091/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “e private” sono sostituite dalle seguenti: “nonché alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), e alle strutture private”;

b) al comma 2:

1) alla lettera a) le parole “le strutture pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)”;

2) alla lettera b) la parola “private” è sostituita dalle seguenti: “diverse da quelle di cui alla lettera a)”;

c) al comma 3 le parole “le strutture pubbliche e separatamente per le strutture private” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e separatamente per le altre strutture”.

14. All’articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direzione strategica aziendale e funzioni del direttore dei servizi sociosanitari”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 7, partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda sanitaria e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza, con particolare riferimento alle decisioni relative al processo di pianificazione aziendale strategica in materia sociosanitaria, al fine di garantire, anche tramite l’individuazione degli assetti organizzativi più adeguati, risposte integrate ai bisogni di salute complessi dei cittadini.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il direttore dei servizi sociosanitari, in particolare:

a) coadiuva il direttore generale nell’esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario concorrendo, anche tramite la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;

b) coordina le attività di rilievo sociosanitario, come de

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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

1. - 14. Omissis

15. Al comma 66 dell’

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Art. 10 - (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Al comma 23 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), la parola “calamitosi” è sostituita dalle seguenti: “catastrofali o agli eventi atmosferici”.

2. All’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. Per le finalità di cui all’

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Art. 11 - Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabelle - Omissis

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