Appalti pubblici: norme applicabili alle procedure ordinarie per lavori sotto soglia | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8821

Flash news del
13/10/2025

Appalti pubblici: norme applicabili alle procedure ordinarie per lavori sotto soglia

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito alle norme applicabili nel caso si ricorra alla procedura ordinaria per l'affidamento di un contratto di importo inferiore alle soglie europee.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA PROCEDURA ORDINARIA - Con il quesito del 02/10/2025, n. 3651, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se la scelta di una procedura ordinaria invece di quella negoziata per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie europee travolga l'intero procedimento.
In particolare, se in tale caso sia obbligatorio richiedere la garanzia provvisoria nella misura del 2% e trovi completa applicazione quanto disposto dagli artt. 106 e 117 del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti) per le procedure ordinarie, oppure si applichi l'art. 53 del D. Leg.vo 36/2023 relativo alle gare sotto soglia.

Inquadramento giuridico
L'art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito.
Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 106 del D. Leg.vo 36/2023, pari al 10% dell’importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
L'art. 53 del D. Leg.vo 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento per contratti di importo inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 106 del D. Leg.vo 36/2023, salvo che, nelle procedure di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Inoltre, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale.

Parere del MIT
Il MIT ha dapprima richiamato:
- la Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/11/2023, n. 298 sulla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per i contratti sotto soglia (si veda in proposito Appalti pubblici: Circolare del MIT sulle procedure di affidamento sotto soglia);
- l’art. 48, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla parte sui contratti sotto soglia, le disposizioni del Codice appalti.
Il MIT ha poi concluso che, ove si scelga la procedura ordinaria, continuano ad applicarsi le norme sui contratti sottosoglia che, come nel caso della cauzione provvisoria, derogano alla disciplina ordinaria (si veda anche Appalti pubblici: garanzia provvisoria affidamenti sotto soglia con procedura aperta).

***

Discrasia normativa
Sulla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per i contratti sotto soglia, si ricorda che, allo stato, solo la lett. d) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, in ipotesi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee, la stazione appaltante possa utilizzare le procedure ordinarie in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando.
Avevamo già rilevato l'opportunità di un chiarimento in merito all'ambito di applicazione della Circolare del MIT 298/2023, nonché al suo impatto sulla normativa vigente.
In proposito l'ANAC, durante l'audizione del Presidente del 11/09/2025, sul disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025”, ha:
- ribadito la necessità di ridimensionare le soglie di cui all'art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 per l’affidamento diretto e per la procedura negoziata senza bando, al fine di stimolare il confronto competitivo anche nell’ottica del principio di risultato;
- ritenuto necessario consentire sempre alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche sottosoglia, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale;
- ricordato che tale orientamento è stato recepito nella citata Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/11/2023, n. 298 (si veda anche Affidamenti sotto soglia: secondo ANAC sono consentite anche le procedure aperte);
- indicato che appare comunque utile assicurare anche un fondamento normativo alla possibilità di ricorso alle procedure ordinarie per le acquisizioni sottosoglia, specie al fine di prevenire contenziosi.

Dalla redazione