D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 07/08/2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN19213

D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 07/08/2025

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Scarica il pdf completo
13253159 13260526
Premessa

 

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 28, che disciplina i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico del

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260527
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260528
Art. 1 - Finalità e ambito d’applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnolog

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260529
Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196; le società in house come definite dall’art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali; le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1, della medesima disposizione;

d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE. Il fabbricante, ovvero l'operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati;

e) azienda agricola: impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell'Amministrazione competente, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99;

f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricar

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260530
Art. 3 - Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

1. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui. per gli interventi realizzati dai soggetti di cui agli articoli 4 e 7. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel caso di accesso diretto all’incentivo da parte dei soggetti ammessi di cui agli articoli 4 e 7, sia nel caso in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell’art.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260531
TITOLO II - INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260532
Art. 4 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’art. 5:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260533
Art. 5 - Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

b) so

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260534
Art. 6 - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 5 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:

i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;

iv. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260535
TITOLO III - INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260536
Art. 7 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’art. 8:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260537
Art. 8 - Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260538
Art. 9 - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 8 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:

i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260539
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260540
Art. 10 - Condizioni di ammissibilità

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260541
Art. 11 - Erogazione e durata dell'incentivo

1. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 17 del presente decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.

3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

 

 

TABELLA 1 - DURATA DELL'INCENTIVO IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

 

Tipologia di intervento

Durata dell’incentivo (anni)

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

5

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

5

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260542
Art. 12 - Soggetti non ammessi

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260543
Art. 13 - Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:

a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;

b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l’Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di soggetto responsabile;

c) di un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell’ambito del medesimo contratto;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260544
Art. 14 - Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

2. L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.

b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e all’art. 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260545
Art. 15 - Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e d) del presente decreto, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all’intervento. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all’art. 8, comma 1, lettere da a) a g) del presente decreto, quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all’intervento.

2. La diagnosi e l’attestato di prestazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260546
Art. 16 - Modalità di presentazione delle domande

1. L’ammissione agli incentivi di cui al presente decreto, avviene sulla base della presentazione per via telematica, della scheda-domanda di cui all’art. 14, comma 1. La scheda-domanda indica il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsa

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260547
Art. 17 - Cumulabilità

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260548
Art. 18 - Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i cinque anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, gli originali dei documenti di cui all'art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute e le relative ricevute di pagamento, nonché ogni altra document

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260549
Art. 19 - Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative di cui all’art. 29 del presente decreto, emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di quanto previsto all’art. 21 del presente decreto.

4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna annualme

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260550
Art. 20 - Adempimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aggiorna, su proposta del GSE, il

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260551
Art. 21 - Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in situ, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del presente decreto, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le verifiche sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società o enti di comprovata esperienza.

2. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto responsabile. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all’art. 13, nonché nei casi di mandato irrevocabile all’incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attività di

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260552
Art. 22 - Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, il GSE svolge le attività previste dall’art. 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Il GSE aggi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260553
Art. 23 - Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza del meccanismo incentivante disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi, in coordinamento con le regioni, gli enti locali, anche per il tramite dell'ANCI, e con la Consip

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260554
TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260555
Art. 24 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto ove compatibili con quelle di cui al presente titolo.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260556
Art. 25 - Requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese

1. Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260557
Art. 26 - Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260558
Art. 27 - Intensità e cumulabilità degli incentivi alle imprese

1. Con riferimento agli interventi di cui all’art. 5, l'intensità degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente Titolo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.

2. In caso di multi-intervento, l’intensità degli incentivi di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente Titolo non supera il 30% dei costi ammissibili.

3. Le percentuali di intensità previste ai commi 1 e 2 possono essere aumentate:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260559
Art. 28 - Limiti di spesa incentivabile

1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente Titolo non può superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260560
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260561
Art. 29 - Regole applicative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione del presente decreto.

2. Le regole applicative di cui al comma 1 del presente articolo, disciplinano, in particolare:

a) l'elenco delle spese ammissibili l�

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260562
Art. 30 - Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremen

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260563
Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il novantesimo giorno succe

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260564
Allegato 1 - Criteri di ammissibilità degli interventi

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260565
1. Categorie catastali ammissibili per interventi in ambito residenziale e terziario

I soggetti privati di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) e all’art. 7, comma 1, lettera b) possono accedere agli incentivi esclusivamente per interventi realizzati su edifici o unità immobiliari, dotati di impianto di climatizzazione, di categoria catastale appartenente ai gruppi indicati nella tabella 1.

 

 

TABELLA 1 - CATEGORIE CATASTALI AMMISSIBILI PER AMBITO DI RIFE

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260566
2. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica di cui all’art. 5

Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi di cui all’art. 5, del presente decreto.

 

 

TABELLA 2 - VALORI DI TRASMITTANZA MASSIMI CONSENTITI PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI

 

Tipologia di intervento

Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia

Articolo 5, comma 1, lettera a)

i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

Zona climatica A

≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica B

≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica C

≤ 0,27 W/m2*K

Zona climatica D

≤ 0,22 W/m2*K

Zona climatica E

≤ 0,20 W/m2*K

Zona climatica F

≤ 0,19 W/m2*K

ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

Zona climatica A

≤ 0,40 W/m2

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260567
3. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all’art. 8

Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’art. 8 del presente decreto.

Per interventi di installazione di generatori quali pompe di calore, impianti alimentati a biomassa, sistemi ibridi e impianti solari termici nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai f

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260568
3.1 Pompe di calore

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

Per le pompe di calore l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.

 

3.1.1 Pompe di calore elettriche

Per le pompe di calore elettriche l’efficienza energetica del riscaldamento stagionale (s%) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

 

 

TABELLA 3 - REQUISITI MINIMI ECODESIGN PER POMPE DI CALORE ELETTRICHE

 

 

Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno

Efficienza stagionale minima ecodesign s%

SCOP minimo ecodesign

COP minimo ecodesign

Denominazione commerciale

Reg. 206/2012

aria/aria ≤ 12 kW

149

134 GWP<150

3,8

3,42

 

Split/multisplit

 

 

2,60

2,34 GWP≤150

Fixed double duct

Reg. 2281/2016

aria/aria >12 kW

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260569
3.2 Generatori di calore alimentati da biomassa

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

Sono ammessi:

- esclusivamente i generatori di calore di cui alle successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, le caldaie indicate alle successive lettere a) e b) devono assicurare, oltre alle prescrizioni di seguito indicate, emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm3;

- interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria;

- interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere;

- interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, con le specificazioni riportate all’allegato II. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. In caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale, il generatore a biomassa deve assicurare emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm3. L’intervento è circoscritto alla riqualificazione della sola centrale termica, con l’esclusione del circuito secondario del teleriscaldamento.

In tal caso il produttore è tenuto ad installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L’incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti di cui alla tabella 10 dell’allegato II, ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE. L’incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dall’allegato II, paragrafo 2.3, per impianti equivalenti in assenza della misurazione suddetta.

Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi di cui al presente decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’appl

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260570
3.3 Solare termico e solar cooling

Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), del presente decreto.

Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:

a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;

b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;

c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260571
3.4 Scaldacqua a pompa di calore

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l’appartenenza alla classe A di efficienza energetica di p

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260572
3.5 Sistemi ibridi factory made a pompa di calore

Al fine dell’ammissibilità al meccanismo incentivante:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260573
3.6 Sistemi bivalenti

Al fine dell’ammissibilità al meccanismo incentivante la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui al paragrafo 3.1.

Si applicano, inoltre, i seguenti requisiti specifici.

 

3.6.1 Pompe di calore bivalenti

Al fine dell’ammissibilità al meccanismo incentivante:

- la caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6;

- la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;

- nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;

- il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, i

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260574
3.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricad

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260575
3.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori oltre a garantire l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di fun

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260576
4. Criteri di ammissibilità per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247 e redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 op

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260577
Allegato 2 - Metodologia di calcolo degli incentivi
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260578
1. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica di cui all’art. 5

 

1.1 Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Itot = %spesa ∙ C ∙ Sint

con

Itot ≤ Imas

dove

Sint è la superficie oggetto dell’intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;

%spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 7;

Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;

Imas è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

 

Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.

 

1.2 Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), e) e f), del presente decreto, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Itot = %spesa ∙ C ∙ Sed

con

Itot ≤ Imax

 

dove

Sed è la superficie utile dell’edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. Per l’intervento di cui all’art. 5, comma 1 lett. e), laddove sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (Sed) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell’intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell’edificio di cui l’ambiente costituisce pertinenza;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell’edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in tabella 7;

%spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 7;

Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;

Imas è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

 

Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, alle lettere d), e) e f) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.

 

 

TABELLA 7 - COEFFICIENTI DI CALCOLO DELL’INCENTIVO PER TECNOLOGIA E CORRISPONDENTE VALORE MASSIMO DELL’INCENTIVO

 

Tipologia di intervento

Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)

Costo massimo ammissibile (Cmax)

Valore massimo dell’incentivo (Imax) [€]

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260579
2. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all’art. 8

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260580
2.1 Pompe di calore elettriche

Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con pompe di calore elettriche, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Ia tot = Ei∙ Ci

 

dove:

Ia tot: è l’incentivo annuo in euro;

Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

Ei: è l’ener

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260581
2.2 Pompe di calore a gas

Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), del presente decreto con le pompe di calore a gas, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Itot = Ei ∙ Ci

 

dove:

Ia tot è l’incentivo annuo in euro;

Ci è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell’energia termica incentivata e dell’energia primaria risparmiata, espresso in €/kWht, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

Ei è l’energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

 

Ei = Qu∙ [1 – 1/SPER ∙ CC] ∙ kp

 

dove:

SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nella tabella 5 dell’allegato I.

 

Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

 

Qu = Prated ∙ Quf

 

Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

 

kp = s/s,min Ecodesign

 

 

TABELLA 8 - COEFFICIENTE DI UTILIZZO PER LE POMPE DI CALORE

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260582
2.3 Generatori di calore alimentati da biomassa

Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del presente decreto, l’incentivo è calcolato secondo le seguenti formule:

a) Caldaie a biomassa:

 

Ia tot = Pnr ∙ Ci ∙ Ce

 

dove:

Ia tot è l’incentivo annuo in euro;

Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 10 distinto per tecnologia installata;

Pn è la potenza termica nominale dell’impianto;

r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;

Ce è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.

Per gli interventi di sostituzione dei generatori di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di Ia tot è ridotto, in ogni caso, del 20%.

 

b) Stufe a pellet, stufe a legna e termocamini:

 

Ia tot = 3,35 ∙ ln(Pn) ∙ r ∙ Ci ∙ Ce

 

dove:

Ia tot è l’incentivo annuo in euro;

Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 10, distinto per tecnologia installata;

Pn è la potenza termica nominale dell’impianto;

r sono le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza, come riportate in tabella 11;

Ce è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nella tabella 12 o 13.

 

 

TABELLA 10 - COEFFICIENTI DI VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA IMPIANTI A BIOMASSA

 

Tipologia di intervento

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260583
2.4 Solare termico e solar cooling

Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), del presente decreto, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Ia tot = Ci ∙ Qu ∙ Sl

 

dove:

Ia tot è l’incentivo annuo in euro;

Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, espresso in €/kWht, definito in tabella 16;

Sl è la superficie solare lorda dell’impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;

Qu è l’energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m², e calcolata come segue:

a) per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati;

 

 

b) per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

 

 

c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

 

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260584
2.5 Scaldacqua a pompa di calore

Per gli scaldacqua a pompa di calore l’incentivo è pari al 40% della spesa sostenuta. L’incentivo massimo erogabile con riferimento alle classi en

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260585
2.6 Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore

Per i sistemi ibridi a pompa di calore, l’incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

 

Ia tot = k ∙ Ei ∙ Ci

 

dove:

Ia tot è l’incentivo annuo in euro;

Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

Ei è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:

 

Ei= Qu ∙ [1 −1/SCOP] ∙ kp

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260586
2.7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lett. f) del presente decreto, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Itot = %spesa ∙ C ∙ Pnsc

 

con

Itot ≤ Imax

 

dove:

Pnsc è la potenza nominale della sottostazione del teleriscaldamento installata, in kW;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo, sono indicati nella tabella 19;

%spesa è la percentuale ince

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260587
2.8 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili

Per gli interventi di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del presente decreto, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

 

Itot = %spesa ∙ C ∙ Pnint

 

con

Itot ≤ Imax

dove:

Pnint è la potenza elettrica nominale del microcogeneratore installato, in kWe;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
13253159 13260588
3. Metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche preliminari e gli attestati di prestazione energetica

Ai fini dell’applicazione dell’art. 15 del presente decreto, i costi unitari massimi ammissibili e il valore massimo erogabile per l’esecuzione di diagnosi energetiche e certificazioni energetiche sono ricavabili dalla tabella 21.

 

 

TABELLA 21 - COSTI UNITARI MASSIMI AMMISSIBILI E VALORE MASSIMO EROGABILE PER DIAGNOSI ENERGETICA ANTE INTERVENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

 

Destinazione d’uso

Superficie utile dell’immobile (m2)

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

Il Conto Termico 3.0

Con errata-corrige durata incentivi rispetto a Bollettino 10/2025.
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Energia e risparmio energetico
  • Efficienza e risparmio energetico

Prestazione energetica di edifici e impianti

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Impiantistica
  • Energia e risparmio energetico
  • Fonti alternative
  • Certificazione energetica

Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Energia e risparmio energetico
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Professioni
  • Certificazione energetica

Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica)

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Energia e risparmio energetico
  • Impiantistica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Fonti alternative

Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze

A cura di:
  • Alfonso Mancini