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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 08/07/2025, n. 9
L. R. Piemonte 08/07/2025, n. 9
L. R. Piemonte 08/07/2025, n. 9
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica 18/07/2025, n. 29 Suppl. Ord. n. 4
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|---|---|
Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19/1999)1. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 6 della legge re |
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Art. 3. - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3/2010)1. All’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 17 fe |
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Art. 4. - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 3/2010)1. Il comma 4-bis dell’articolo 13 della legge regionale 3/2010 |
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Art. 5. - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 1/2019)1. Il secondo periodo del comma 1-bis dell’articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: “Tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall’ |
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Art. 6. - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 30/2023) |
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Art. 7. - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5/2024) |
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Art. 8. - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7/2024) |
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Art. 9. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7/2024)1. All’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/20 |
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Art. 10. - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 11. - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 18/2024)1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 18 aprile |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E COOPERATIVE SOCIALI |
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Art. 12. - (Modifiche alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 1/2009)1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 14 genn |
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Art. 13. - (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 1/2009)1. L’articolo 12 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 14. - (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 1/2009)1. L’articolo 13 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 13. (Interventi) |
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Art. 15. - (Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 1/2009)1. L’articolo 14 della legge regionale 1/2009 è sostituito |
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Art. 16. - (Abrogazioni alla legge regionale 1/2009)1. Gli articoli 17 e 18 della legge regionale 1/2009 sono |
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Art. 17. - (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 1/2009)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 1/200 |
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Art. 18. - (Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 13/2021)1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente: “1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo com |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 19. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22/1995)1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio |
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Art. 20. - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4/2000) |
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Art. 21. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 4/2000) |
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Art. 22. - (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 4/2000)1. L’articolo 7 della legge regionale 4/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 7. (Beneficiari e finanziamenti) |
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Art. 23. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 4/2000)1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 4/2000 |
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Art. 24. - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 4/2000) |
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Art. 25. - (Inserimento dell’articolo 86-bis nella legge regionale 44/2000)1. Dopo l’articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), è inserito il seguente: “Art. 86-bis. (Istituzione del polo termale dell’acquese) |
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Art. 26. - (Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 12/2010)1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recup |
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Art. 27. - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3/2015)1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 marzo 20 |
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Art. 28. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3/2015)1. Il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 3/2015 |
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Art. 29. - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 13/2017)1. L’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche) 1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità sul territorio regionale, sono disciplinate le locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo. 2. Le locazioni delle unità immobiliari di cui al comma 1 concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica e sono soggette all’attribuzione di un codice identifi |
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Art. 30. - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 13/2017)1. Il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 13/2017 |
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Art. 31. - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 13/2017)1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regio |
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Art. 32. - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 13/2017)1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque propone o concede in locazione brev |
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Art. 33. - (Modiche all’articolo 21 della legge regionale 5/2019) |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE |
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Art. 34. - (Applicazione del deflusso ecologico) |
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Art. 35. - (Provvedimenti in materia di itticultura) |
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Art. 36. - (Istituzione dell'osservatorio per la riduzione dei PFAS)1. Al fine di garantire i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione e di tutela delle acque, la Giunta regionale, sentita la commissione c |
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Art. 37. - (Norme di attuazione dell’articolo 74 della legge regionale 25/2021)1. Al fine di un’ottimale implementazione della strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, i valori limite di emissione allo scarico |
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Art. 38. - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 56/1977)1. Al quarto alinea del comma 2 dell’articolo 13 della legge re |
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Art. 39. - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 45/1989)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione |
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Art. 40. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22/1996)1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 april |
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Art. 41. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24/1996)1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione |
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Art. 42. - (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31/2000)1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 20 |
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Art. 43. - (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 31/2000 e disposizioni attuative)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31/2000 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 44. - (Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 31/2000)1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31/2000 è sostituito dal |
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Art. 45. - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 43/2000)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è inserito il seguente: “4-bis. Le modifiche alle disposizioni del Piano, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali e l’aggiornamento delle informazioni ivi contenute inerenti aspetti meramente tecnici, sono effettuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.”. 2. Il comma 5-quater dell’articolo 6 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente: |
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Art. 46. - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 23/2002 e disposizioni finali)1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e |
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Art. 47. - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 37/2006)1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge re |
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Art. 48. - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008)1. Il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ‘Codice dei beni culturali e d |
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Art. 49. - (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009) |
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Art. 51. - (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 19/2009)1. Dopo il comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: |
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Art. 52. - (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 19/2009)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 53. - (Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 19/2009) |
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Art. 54. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1/2018)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 10 gen |
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Art. 55. - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 1/2018)1. I numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2018 sono abrogati. 2. All’articolo 7, comma 4, lettera b) della legge regionale 1 |
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Art. 56. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 1/2018)1. Dopo il primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 10 della |
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Art. 57. - (Modifiche all’articolo 33-bis della legge regionale 1/2018) |
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Art. 58. - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12/2018)1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 20 |
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Art. 59. - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16/2018)1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge reg |
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Art. 60. - (Modifica della legge regionale 7/2022)1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 31 maggio 20 |
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Art. 61. - Omissis
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Capo V - Omissis
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Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE TRIBUTI E SANZIONI |
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Art. 66. - Art. 68 Omissis
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Art. 69. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 17/2023)1. All’articolo 8, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) dopo le parole “materialmente eliminabili” sono aggiunte le seguenti “, limitatamente a quegli illeciti per i qu |
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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE |
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Art. 70. - (Modifiche all'articolo 15-bis della legge regionale 28/1976)1. Il comma 1-bis dell'articolo 15-bis della legge region |
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Art. 71. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3/2010)1. All’articolo 2, comma 5, lettera c-bis), della legge regionale 3 |
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Art. 72. - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/2010) |
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Art. 73. - (Inserimento dell’articolo 22-ter nella legge regionale 3/2010 e disposizioni attuative)1. Dopo l’articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 è inserito il seguente: “Art. 22-ter. (Espropriazione per pubblica utilità di alloggi scadenti) 1. Ai fini del contrasto all'emergenza abitativa e della riqualificazione del territorio nonché per rafforzare interventi in materia di edilizia sociale, la Regione può disporre, nel rispetto della Costituzione, della |
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Art. 74. - (Differimento del termine della legge regionale 17/2011)1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 1 della legge region |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE |
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Art. 75. - (Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)1. La Regione, al fine di prevedere attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale da riqualificare, non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali e inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’Ente, pubblica, a |
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Art. 76. - (Disciplina della durata e degli obblighi del concessionario o locatario)1. La durata della concessione di valorizzazione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, attestato |
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Art. 77. - (Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio)1. È istituito l’Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio, composto dall’assessorato competente e da rappresentanti delle strut |
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Art. 78. - (Concessione in comodato d’uso di beni immobili regionali a enti pubblici)1. La Regione può concedere in comodato d’uso a enti pubblici e ai soggetti di cui all’articolo 60 dello Statuto, per finalità istituzionali o di pubblico interesse, beni immobili appartene |
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Art. 79. - (Alienazione di beni mobili e immobili regionali non strategici)1. La Regione può procedere all’alienazione a terzi di beni mobili o immobili di proprietà del patrimonio regionale, qualora ne sia accertata la perdita di valore strategico per il persegu |
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Art. 80. - (Determinazione del canone)1. Il canone della concessione o locazione di valorizzazione tiene conto degli investimenti necessari per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e r |
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Art. 81. - (Gestione informativa digitale delle costruzioni)1. Ai fini della razionale e omogenea introduzione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante de |
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Art. 82. - (Inserimento dell’articolo 31-quater nella legge regionale 8/1984) |
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Capo IX - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 83. - (Definizione degli ambiti territoriali sociali)1. In riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimension |
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Art. 84. - Art. 85 Omissis
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Art. 86. - (Modifiche all’articolo 11-bis della legge regionale 28/1999)1. All’articolo 11-bis, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole “anche nell’ambito di progetti finalizzati al contrasto e all’esclusione sociale, di seguito denominati mercatini,” sono soppresse. |
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Art. 87 - (Modifiche all’articolo 11-ter della legge regionale 28/1999)1. All’articolo 11-ter, comma 2, della legge regionale 28/1999 le parole “18 spazi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei spazi”. 2. Il comma 5 dell’articolo 11-ter della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 88. - (Modifiche all’articolo 11-quater della legge regionale 28/1999)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11-quater della legge regionale 28/1999 è sostituita dalla seguente: “c) erogare le sanzioni di cui all’articolo 11-ter, commi 5 e 5 |
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Art. 89. - (Inserimento dell’articolo 7-bis nella legge regionale 1/2004)1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente: “Art. 7-bis. (Strumenti per l’espletamento di funzioni) |
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Art. 90. - (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2004)1. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 1 della legge regionale 18 |
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Art. 91. - Omissis
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Art. 92. - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 20/2007)1. Dopo la lettera a) del comma 7 dell’articolo 2 della legge r |
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Art. 93. - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 20/2007)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 20/2007 è aggiunto il seguente: |
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Art. 94. - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23/2008) |
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Art. 95. - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 2/2009)1. All’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 ge |
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Art. 96. - (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 2/2009)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 28 della legge region |
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Art. 97. - (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 2/2009) |
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Art. 98. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29/2009)1. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituito dal seguente: “L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione e il mancato godimento del bene da parte della collettività è complessivamente pari al 3 per cento del valore determinato ai sensi del primo e secondo periodo del presente comma per ogni anno di occupazione incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse n |
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Art. 99. - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 15/2011)1. All’articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della |
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Art. 100. - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 15/2011)1. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 15/2011 è aggiunto il seguente: |
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Art. 101. - (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 15/2011)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 15/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 102. - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 11/2012) |
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Art. 103. - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 8/2013) |
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Art. 104. - Art. 105 Omissis
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Art. 106. - (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 11/2018)1. All’articolo 31, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in ma |
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Art. 107. - (Inserimento dell’articolo 92-bis nella legge regionale 1/2019)1. Dopo l’articolo 92 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è inserito il seguente: “Art. 92-bis. (Tavolo permanente tecnico fitosanitario e discip |
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Art. 108. - (Inserimento dell’articolo 17-bis nella legge regionale 6/2019)1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) è inserito il seguente: |
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Art. 109. - Art. 113 Omissis
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Art. 114. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30/2023) |
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Art. 115. - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30/2023) |
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Art. 116. - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 30/2023) |
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Art. 117. - (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30/2023) |
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Art. 118. - (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 32/2023)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 24 no |
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Art. 119. - Omissis
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Art. 120. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 5/2024 e disposizioni transitorie)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) è aggiunto il seguente: |
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Art. 121. - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 122. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16/2024)1. All’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere d), f), g), della leg |
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Art. 123. - (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 16/2024)1. L’articolo 4 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: “Art. 4. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte; b) animale da compagnia: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o aff |
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Art. 124. - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 16/2024)1. L’articolo 5 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Obblighi e doveri del responsabile di un animale da compagnia) 1. Il responsabile di un animale da compagnia compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel Sinac di cui all’articolo 24, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l’animale tramite l’impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea. 2. Il responsabile di animali da compagnia introdotti stabilmente da altre regioni o dall’estero provvede, entro sette giorni dall'inizio della detenzione: a) alla registrazione dell’animale nel Sinac, se introdotti dall’estero; b) alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl), |
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Art. 125. - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 16/2024)1. L’art. 6 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: “Art. 6. (Obblighi del responsabile di un animale morsicatore o aggressore) 1. Il responsabile di un animale da compagnia vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali e a tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione degli animali morsicatori o aggressori. 2. Gli animali morsicatori o aggressori sono sottoposti a una |
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Art. 127. - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 128. - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 16/2024)1. All’articolo 9, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge regionale 16/2024 le parole “d’affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”. |
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Art. 129. - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 16/2024)1. All’articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, della legge regionale 16/ |
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Art. 130. - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 131. - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 16/2024)1. Nella rubrica dell’articolo 16 della legge regionale 16/2024 le parole “di animali d’affezione� |
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Art. 132. - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 16/2024)1. Nella rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 16/2024 le parole “d’affezio |
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Art. 133. - (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 134. - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 135. - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 16/2024)1. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: |
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Art. 136. - (Abrogazione dell’articolo 26 della legge regionale 16/2024)1. L’articolo 26 della legge regionale 16/2024 è abrogato. |
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Art. 137. - (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 16/2024)1. All’articolo 27, comma 1, della legge regionale 16/2024 dopo la parola “provvedono” sono inserite le seguenti � |
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Art. 138. - (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 16/2024)1. All’articolo 28, comma 3, della legge regionale 16/2024 dopo la parola “gatti” sono inserite le seguenti “che vivono in libertà” e dopo le parole “servizio veterinario dell’Asl.” è aggiunto il segu |
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Art. 139. - (Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 16/2024)1. L’articolo 29 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: “Art. 29. (Canili pubblici) 1. I comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati. |
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Art. 140. - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 141. - (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 16/2024)1. All’articolo 31, comma 1, della legge regionale 16/2024 dopo la parola “registrati” vengono aggiunte le parole “nella specifica sezione della banca dati nazionale del sistema |
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Art. 142. - (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 16/2024) |
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Art. 143. - (Sostituzione dell’articolo 37 della legge regionale 16/2024)1. L’articolo 37 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente: “Art. 37. (Vigilanza e sanzioni) 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. 2. Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (M |
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Art. 144. - (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 16/2024)1. All’articolo 38, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/20 |
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Art. 145. - (Ulteriori modifiche alla legge regionale 16/2024)1. Nel titolo della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), le parole “da affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”. 2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole “d’affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”. 3. Nella rubrica dell’articolo 11 della legge regionale 16/2024 le parole “d’affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”. |
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Art. 146. - (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2024) |
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Art. 147. - (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17/2024)1. Il comma 9 dell’articolo 11 della legge regionale 17/2024, è sostituito dal seguente: |
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Art. 148. - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6/2025) |
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Capo X - INVARIANZA FINANZIARIA |
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Art. 149. - (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Allegato 1 - Allegato 2 Omissis
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