Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/07/2025, n. 9
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/07/2025, n. 9
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/07/2025, n. 9
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/07/2025, n. 9
| Scarica il pdf completo | |
|---|---|
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 2 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 19/2009 |
|
Art. 3 - (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 19/2009 |
|
Art. 4 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: “c-bis) interventi di realizzazione e installazione di VEPA dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o |
|
Art. 5 - (Modifiche all’articolo 16-bis della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 16-bis della legge regionale 19/2009 sono apportate |
|
Art. 6 - (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 27 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le condizioni di igiene e salubrità di edi |
|
Art. 7 - (Modifica all’articolo 27-bis della legge regionale 19/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 27-bis della legge regional |
|
Art. 8 - (Modifica all’articolo 33 della legge regionale 19/2009)1. Il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 19/2009 |
|
Art. 9 - (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 19/2009)1. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 19/2009 |
|
Art. 10 - (Inserimento dell’articolo 37-bis nella legge regionale 19/2009)1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “Art. 37-bis - (Modalità costruttive concernenti l’installazione di impianti fotovoltaici) |
|
Art. 11 - (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: “Al fine di mantenere la vivibilità degli spazi dev’e |
|
Art. 12 - (Modifica all’articolo 39-quater della legge regionale 19/2009)1. Al comma 5 dell’articolo 39-quater della legge r |
|
Art. 13 - (Modifiche all’articolo 40-ter della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 40-ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 14 - (Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 41 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “e all’altezza” sono sostituite dalle seguenti: “, all’altezza e di ogni altro parametro”; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto della sagoma, della superficie, delle distanze o distacchi, della volumetria, dell’altezza e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compr |
|
Art. 15 - (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 45 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.”; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 16 - (Modifica all’articolo 48 della legge regionale 19/2009)1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 48 della legge regio |
|
Art. 17 - (Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 49 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “o in difformità da esso o con variazioni essenziali,” e “o in difformità da essa,” sono soppresse e le parole “all’accertamento dell’inottemperanza” sono sostituite dalle seguenti: “all’irrogazione delle sanzioni amministrative”; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all’articolo 18, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono otte |
|
Art. 18 - (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 50 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del presente articolo, l’Ufficio o lo Sportello unico individua tra gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 241/1990, che costituiscono condizioni per la forma |
|
Art. 19 - (Modifica all’articolo 54 della legge regionale 19/2009)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 54 della legge reg |
|
Art. 20 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
|
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Infrastrutturazione digitale e attestazione edificio predisposto alla banda ultra larga
- Dino de Paolis
- Professioni
- Attività in cantiere (direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.)
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Edilizia e immobili
Responsabilità del direttore dei lavori e dell'impresa negli appalti privati
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
- Pubblica Amministrazione
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia e immobili
Agibilità degli edifici e segnalazione certificata
- Dino de Paolis
11/11/2025
- Lavoro nero, decurtazione immediata dei crediti dal 2026 da Il Sole 24 Ore
- Patente a crediti sotto soglia, sanzioni raddoppiate per cantieri da Il Sole 24 Ore
- Condanna definitiva esclude l’accesso al concordato preventivo biennale da Il Sole 24 Ore
- Rottamazione quater, estinzione del giudizio con la sola prima rata da Il Sole 24 Ore
- Fondo opere indifferibili, rischio di revoca per irregolarità nella regolarizzazione da Italia Oggi
- Due diligence sostenibile, nuovi obblighi estesi alle capogruppo da Italia Oggi
Il RUP e il Nuovo Codice Appalti
La disciplina sulle distanze legali tra norme e giurisprudenza
Direttiva e regolamento macchine
Professioni sanitarie: il procedimento disciplinare dalla segnalazione alla sanzione
Guida per il “CTU CONCILIATORE” alla luce della riforma Cartabia
Catasto dei fabbricati
Strutture in alluminio
Applicazioni pratiche del decreto Salva casa
Decreto Salva casa, nuove procedure e sanatorie edilizie


