Certificato di agibilità: durata ed eventuale decadenza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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04/07/2025

Certificato di agibilità: durata ed eventuale decadenza

Il TAR Campania ha chiarito che il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca, potendo decadere solo nel caso in cui vengano effettuati interventi di modifica dei locali.

AGIBILITÀ DECADENZA - Nel caso di specie il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la cessazione e chiusura della sua attività commerciale. Secondo l’amministrazione i locali erano privi di agibilità in quanto era stato modificato lo stato dei luoghi, in violazione dell’art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Di conseguenza, il Comune riteneva che il precedente certificato di agibilità, rilasciato nel 1998, fosse decaduto, e che il titolare avrebbe dovuto presentare una nuova segnalazione certificata di agibilità (SCA).
Secondo il ricorrente invece il certificato del 1988 non era mai stato dichiarato decaduto, non avendo egli mai modificato lo stato dei luoghi. Il richiamo operato dal Comune all’art. 24 del D.P.R. 380/2001 non sarebbe quindi pertinente, in quanto tale norma prevede la necessità di presentare una nuova SCA solo in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni - totali o parziali - e, più in generale, per interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico.

TAR Campania-Napoli 24/05/2025, n. 3987 ha dato ragione al ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni.
L’art. 24 del D.P.R. 380/2001 individua una serie di condizioni che devono essere soddisfatte per conseguire l’agibilità degli immobili, sempre sul presupposto che siano stati eseguiti interventi. In altri termini, il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca: esso può decadere solo in presenza di modifiche che alterino la conformazione originaria dell’immobile, o in seguito a un provvedimento di autotutela che ne disponga l’annullamento.
Nel caso esaminato, l’amministrazione non aveva fornito alcuna specificazione circa gli interventi che il ricorrente avrebbe effettuato e che avrebbero fatto venir meno la precedente dichiarazione di agibilità del 1998. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato.
Non essendo stata contestata, né documentata, alcuna modifica della consistenza dei locali, si applica il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, del D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e le affermazioni del ricorrente dovevano quindi ritenersi processualmente provate. Inoltre, il Comune non aveva prodotto alcun provvedimento formale di decadenza del certificato del 1998.
Alla luce di tali rilievi, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato.

Dalla redazione