L. R. Lazio 01/07/2025, n. 8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR47275

L. R. Lazio 01/07/2025, n. 8

Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1 dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche.
Scarica il pdf completo
13031230 13041885
Art. 1 - (Modifica all’articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e successive modifiche)

1. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 23 della l.r. 23/2023, le parole: “da attuarsi entro il 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “da attuarsi entro il 31 ottobre 2025”.

 

13031230 13041886
Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 2, le parole: “30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

b) al comma 1 dell’articolo 5:

1) all’alinea, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”;

c) al comma 1 dell’articolo 6 le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.

 

13031230 13041887
Art. 3 - (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

13031230 13041888
Art. 4 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

 

legislazionetecnica.it

Riproduzione riservata

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili

La sanatoria strutturale di tolleranze e difformità

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Variazioni essenziali [disciplina regionale]

A cura di:
  • Anna Petricca
  • Protezione civile

Testo unico della ricostruzione post calamità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica