L. R. Abruzzo 26/06/2025, n. 21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 26/06/2025, n. 21

Disposizioni di modifica di leggi regionali vigenti e di carattere urgente.
Stralcio.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Integrazione all’art. 68 della l.r. 20/2023)

1. Dopo la lettera e) del comma 8 dell’articolo 68 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) è aggiunta la seguente:

"e-bis) la funzione di revisione legale dei conti della Fondazione affidata ad un organo di controllo composto da tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale ai quali è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un compenso annuo omnicomprensivo di euro 5.000,00 per il Presidente e di euro 4.000,00 per ciascun componente.".

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di gestione della Fondazione Abruzzo Film Commission di cui all’articolo 68 della l.r. 20/2023.

 

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Art. 3 - (Modifiche all'art. 1 della l.r. 20/2016)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) le parole "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2026".

 

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Art. 4 - (Modifiche alla l.r. approvata con verbale del Consiglio regionale 24/1 dell’11 giugno 2025)

1. Alla legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale 24/1 dell’11 giugno 2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 le parole "e stabilimenti di cui al comma 8,"sono sostituite con le seguenti: "e stabilimenti di cui all’articolo 20, comma 8,";

b) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:

"i-bis) al comma 2 dell’articolo 68 le parole "in modalità sincrona" sono soppresse;";

2) al numero 2) della lettera m) del comma 1, dopo le parole "sulla base del regime giuridico previgente." sono aggiunte, infine, le seguenti: "Rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’articolo 77.";

c) il comma 2 dell’articolo 13 è abrogato.

 

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Art. 5 - (Modifiche alla l.r. 41/2011)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 3 le parole "31 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2025";

b) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole "31 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025";

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il Comune di L’Aquila provvede alla ultimazione degli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di motivate e documentate ragioni sopravvenute il termine può essere posticipato con deliberazione della Giunta regionale.".

 

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Art. 6 - Art. 10 Omissis

 

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

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Allegato - Omissis

 

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