Avvalimento, perfezionamento del contratto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/07/2025

Avvalimento, perfezionamento del contratto

In materia di appalti pubblici, il TAR Calabria ha fornito chiarimenti in merito alla data di perfezionamento del contratto di avvalimento, con particolare riferimento all’ipotesi in cui tale contratto non sia stato sottoscritto dalla concorrente ausiliata.

PERFEZIONAMENTO CONTRATTO AVVALIMENTO - Il TAR Calabria-Catanzaro 30/06/2025, n. 1149 ricordato che ai sensi dell’art. 104, comma 1, D. Leg.vo 36/2023, il contratto di avvalimento è l’accordo scritto (a pena di nullità) con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dell’operatore economico partecipante alla gara le risorse tecniche, umane e strumentali necessarie per l’esecuzione dell’appalto, per tutta la sua durata. Il contratto deve contenere l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione.
In base all’art. 101, D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. a), la mancata presentazione del contratto di avvalimento può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, purché siano prodotti documenti con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Tale previsione era altresì richiamata nella lettera di invito, che consentiva la sanatoria della mancata produzione della dichiarazione o del contratto di avvalimento, a condizione che questi fossero preesistenti e comprovati con documenti aventi data certa anteriore al termine utile per l’offerta.

Ciò premesso, i giudici hanno chiarito che qualora risulti mancante la firma della concorrente ausiliata, la produzione del contratto in sede di gara, sottoscritto dalla sola impresa ausiliaria, è idonea a far ritenere perfezionato il contratto al momento del deposito con l’offerta.
Viceversa, nel caso in cui il contratto risulti firmato solo dalla concorrente, diviene dirimente la data di sottoscrizione da parte dell’ausiliaria: tale sottoscrizione deve risultare effettuata in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In assenza di tale requisito, non può ritenersi validamente perfezionato il contratto di avvalimento.
Ne consegue, quindi, che la produzione del contratto di avvalimento da parte dell'offerente (soggetto ausiliato, che non ha sottoscritto) in allegato all'offerta vale a farne proprio il contenuto con decorrenza dalla presentazione dell'offerta cui è allegato (vedi in tal senso C. Stato 21/05/2020, n. 3209).
In sostanza, il requisito formale del contratto di avvalimento è funzionale a garantire la certezza della data della sua stipulazione, assicurando così la reale messa a disposizione delle risorse promesse, presupposto imprescindibile per la valida partecipazione alla procedura di gara.

Dalla redazione