Sent. T.A.R. Lazio Roma 27/05/2025, n. 10162 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. T.A.R. Lazio Roma 27/05/2025, n. 10162

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Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Interventi già eseguiti in assenza di titolo edilizio - Presentazione SCIA alternativa al permesso di costruire - Consolidamento - Esclusione - Doppia conformità - Necessità.

LA SCIA disciplinata dall’art. 23, D.P.R. 380/2001, prevista come strumento alternativo al permesso di costruire, deve essere necessariamente presentata prima dell’inizio della trasformazione edilizia. Nel caso in cui, invece, il privato intenda chiedere la sanatoria degli interventi eseguiti in assenza della segnalazione di inizio attività alternativa, il Testo Unico edilizia predispone un diverso strumento giuridico, l’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 dello stesso D.P.R. 380/2001. Né può ritenersi che si possano stabilizzare gli effetti della SCIA, proprio in quanto presentabile solo per interventi edilizi ancora da realizzare e non per la sanatoria di interventi già eseguiti.

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