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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Qualificazione stazioni appaltanti: nuovi chiarimenti ANAC
QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI - L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Leg.vo 36/2023, nonché dell’Allegato II.4 al D. Leg.vo 36/2023, come modificato dal D. Leg.vo 209/2024.
In particolare, l'ANAC, a seguito dei quesiti ricevuti, ha ritenuto utile chiarire quanto segue:
- ai sensi dell’art. 63, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023, l'eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione. In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate;
- per le procedure soprasoglia, le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023. In assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
- ai sensi delle lettere c) e d) dell’art. 62, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti ivi indicati;
- il procedimento di iscrizione al sistema di qualificazione è completamente automatizzato, disponibile in ogni momento, basato su autodichiarazioni e su dati già in possesso dell’ANAC, immediato e privo di finestre temporali;
- la qualificazione ottenuta ha durata biennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023. Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a presentare istanza tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale ANAC;
- anche i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, del D. Leg.vo 36/2023 non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Tali soggetti, tuttavia, non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione;
- ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG;
- l’iscrizione all’Elenco e la sua gestione avvengono a cura del RASA esclusivamente tramite il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni del portale ANAC.
- per quanto concerne la formazione del personale, si ricorda che: è rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda; a decorrere dal 01/01/2025, possono essere autocertificati esclusivamente corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA; i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31/12/2024.
Per ulteriori approfondimenti, l'ANAC richiama il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di progettazione e affidamento, approvato con la Delib. ANAC 03/06/2025, n. 236 (si veda Qualificazione stazioni appaltanti: aggiornamento ANAC a seguito del Correttivo al Codice appalti).
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