Proroga Superbonus 2026 zone cratere sismico centro Italia 2016 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/07/2025

Proroga Superbonus 2026 zone cratere sismico centro Italia 2016

La proroga vale esclusivamente per i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito: interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ed entro i limiti di risorse pari a 330 milioni di Euro. Tutto quello che c’è da sapere.

Nota a cura di Dino de Paolis
Direttore Bollettino di Legislazione Tecnica

 

SUPERBONUS CRATERE SISMA PROROGA 2026 - L’art. 4 del D.L. 30/06/2025, n. 95 (pubblicato sulla G.U. 30/06/2025, n. 149 ed in vigore dal giorno successivo, con i commi 2 e 3 dispone una proroga del Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2026 nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24/08/2016 (cratere sismico centro Italia 2016).

PROROGA SUPERBONUS 2026 NEL CRATERE SISMICO DEL CENTRO ITALIA - In particolare, viene introdotto il nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, a mente del quale, per i comuni siti nei territori del cratere sismico centro Italia 2016 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2026.

PROROGA ESTESA SIA A SUPERECOBONUS CHE SUPERSISMABONUS - L’ambito applicativo della proroga si estende a quanto previsto dai commi 1-ter e 4-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, i quali prevedono che il Superbonus (Super-Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico come disposto dal comma 1-ter; Super-Sismabonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico come disposto dal comma 4-quater) spetta nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

PROROGA VALIDA SOLO PER OPZIONE CESSIONE CREDITO O SCONTO IN FATTURA, NEI LIMITI DELLE RISORSE - Come disposto dall’ultimo periodo del nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la proroga vale esclusivamente per i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito ai sensi dell’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1 nonché nei limiti delle risorse ivi previste.
Si tratta perciò degli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ed entro i limiti di risorse pari a 330 milioni di Euro (400 milioni complessivi di cui però 70 riservati al sisma in Abruzzo del 2009, non interessato dalla proroga in esame).
La proroga qui commentata dà in sostanza la possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, alle condizioni già esistenti, anche per le spese sostenute e rendicontate nel 2026.

PROROGA NON ESTESA A SUPERBONUS “RAFFORZATO” - La proroga non menziona invece il comma 4-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, che disciplina il Superbonus c.d. “rafforzato”, cioè con massimali di spesa aumentati ulteriormente del 50%, a determinate condizioni, nei territori colpiti da eventi sismici.

APPROFONDIMENTI - Si rinvia ai seguenti approfondimenti:
* Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni
* Sismabonus e contributi per la ricostruzione, compatibilità e chiarimenti
* Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate

Di seguito i testi normativi coordinati delle disposizioni commentate.

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Testo art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-ter.1, introdotto dall’art. 4 del D.L. 95/2025, comma 2

8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 -ter e 4 -quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3 -ter .1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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Testo art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1, come modificato dall’art. 4 del D.L. 95/2025, comma 3

3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all’articolo 119, comma 8 -ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell’anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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