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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 10/06/2025, n. 17
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L. R. Valle D'Aosta 10/06/2025, n. 17
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge è finalizzata, nelle more della riconsiderazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), all'aggiornamento della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), al fine di introdurre misure di semplificazione dei procedimenti, nonché di integrazione, alla luce dell'esperienza applicativa maturata. 2. Le modifiche alla L.R. 11/1998 sono altresì finalizzate a dare attuazione, sul territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni statutarie, al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, con adattamenti necessari in ragione delle peculiarità territoriali della Regione nonché delle vigenti norme in materia di pianificazione. 3. La presente legge interviene, altresì, su altre disposizioni regionali in materia di governo del territorio anche al fine di allineare la disciplina alle modificazioni apportate alla L.R. 11/1998 dalla presente legge.
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CAPO II - Modificazioni alla L.R. 11/1998 |
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Art. 2 - Modificazioni all'articolo 12-bis1. Al secondo periodo dell'alinea del comma 3 dell'articolo 12-bis della L.R. 11/1998, dopo le parole: "avviata dal Comune" sono inserite le seguenti: "o dal proponente l'intervento di interesse generale costituente variante urbanistica". 2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 12-bis della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "a) svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui al comma 5;". 3. Al comma 5 dell'articolo 12-bis della L.R. 11/1998, dopo le parole: "il Comune" sono inserite le seguenti: "o il proponente l'intervento di interesse generale costituente variante urbanistica".
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Art. 3 - Modificazioni all'articolo 141. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "b) attengono a una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 24 delle norme di attuazione del PTP;". 2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998, le parole: "e g)" sono sostituite dalle seguenti: "e f)". 3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "a) incrementano, per le destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, l'indice di edificabilità in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale criterio non si applica per gli incrementi, o l'inserimento dell'indice, che portano a un valore non superiore a 0,20 metro quadrato/metro quadrato;". 4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "b) incrementano, a scapito di zone di tipo E, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba e Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13;". 5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "c) incrementano, a scapito di zone di tipo E, la superficie territoriale delle zone di tipo B e C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13;". 6. Dopo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998, è inserita la seguente: "a-bis) dall'aggiornamento delle basi catastali delle tavole di PRG prescrittive;". 7. Alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998, dopo le parole: "dalla riconferma" sono inserite le seguenti: ", prima della loro decadenza, ". 8. Dopo la lettera h) del comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998, è aggiunta la seguente: "h-bis) dalle modifiche e integrazioni della classificazione delle aree e degli edifici di cui all'articolo 52-quater, comma 4.". 9. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "7-bis. Non rientra tra le modificazioni di cui al comma 1 la diversa individuazione della viabilità e dei servizi in previsione in viabilità e servizi esistenti in quanto attuati, costituendo aggiornamento del PRG, così come la cancellazione dei medesimi vincoli in previsione qualora decaduti. I comuni provvedono alla correzione grafica e normativa del PRG e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, trasmettendo gli elaborati corretti in formato digitale.".
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Art. 4 - Modificazioni all'articolo 15-bis1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15-bis della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "2-bis. Qualora l'esito della verifica di assoggettabilità a VAS risulti negativo, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale parziale e procede ai sensi del presente articolo.". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15-bis della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "5-bis. La struttura regionale competente in materia di urbanistica verifica la completezza della documentazione trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 e, se del caso, chiede al Comune di produrre, entro un termine non superiore a sessanta giorni, le integrazioni necessarie interrompendo i termini del procedimento. Trascorsi i termini stabiliti nella richiesta senza che siano pervenute le integrazioni o le stesse risultino incomplete, il procedimento decade e ne è data comunicazione al Comune. Ove le integrazioni richieste necessitino della riadozione del testo definitivo, il Comune provvede ai sensi dei commi 2-bis e 3.". 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 15-bis della L.R. 11/1998, sono inseriti i seguenti: "6-bis. La valutazione della conferenza di pianificazione è recepita nel provvedimento dirigenziale che conclude l'istruttoria e trasmessa al Comune per i provvedimenti di competenza. Tale valutazione può essere: a) positiva; b) positiva, ancorché sottoposta a condizioni o prescrizioni; c) negativa. 6-ter. Il Comune, entro centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento dirigenziale di cui al comma 6-bis: a) approva la variante a seguito della valutazione positiva; b) recepisce integralmente le proposte di modificazione e approva la variante; c) non accoglie integralmente le proposte di modificazione o non accoglie la valutazione negativa e formula controdeduzioni da sottoporre alla Giunta regionale; d) prende atto della valutazione negativa e conclude il procedimento non approvando la variante. 6-quater. Nel caso di presentazione di controdeduzioni alla valutazione della conferenza di pianificazione da parte del Comune, la Giunta regionale, acquisito il parere della conferenza di pianificazione sulle stesse e sentito il Sindaco, delibera in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.". 4. Il comma 7 dell'articolo 15-bis della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "7. Le attività di cui ai commi 5, 6 e 6-bis sono compiute nel termine di ottanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale parziale adottata e della relativa documentazione completa.". 5. Il comma 10 dell'articolo 15-bis della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "10. La variante sostanziale parziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale, qualora la determinazione riguardi le lettere a) e b) del comma 6-ter, o della Giunta regionale nel caso di accoglimento positivo delle controdeduzioni presentate dal Comune, ai sensi del comma 6-quater.". 6. Al comma 11 dell'articolo 15-bis della L.R. 11/1998, le parole: ", nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale" sono soppresse.
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Art. 5 - Modificazioni all'articolo 161. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Le varianti non sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.". 2. Al comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 11/1998, le parole: ", nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale" sono soppresse.
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Art. 6 - Modificazioni all'articolo 171. Prima del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "01. Le modifiche non costituenti variante al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.". 2. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 11/1998, le parole: "è trasmessa" sono sostituite dalle seguenti: "e gli elaborati allegati sono trasmessi". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 11/1998, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente: "1-bis. La modifica non costituente variante assume efficacia con la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.".
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 17-bis1. Dopo l'articolo 17 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "Art. 17-bis (Prevalenza dei vincoli individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004) 1. I vincoli individuati e formalizzati, con apposito provvedimento, al Comune dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sostituiscono quelli diversamente rappresentati sulle tavole motivazionali e prescrittive dei PRG comunali vigenti. 2. Le variazioni cartografiche di cui al comma 1 costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 18.".
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Art. 8 - Modificazioni all'articolo 181. La rubrica dell'articolo 18 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Recepimento e pubblicazione di varianti previste da leggi di settore". 2. Al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 11/1998, le parole: "cartaceo e" sono soppresse.
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Art. 9 - Modificazione all'articolo 201. Al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 11/1998, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
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Art. 10 - Modificazioni all'articolo 221. Il punto 1) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1) la realizzazione delle seguenti strutture, ammissibili solo qualora sia stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG: ". 2. Dopo il punto 3) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "3-bis) serre mobili aventi superficie complessiva coperta fino a cinquecento metri quadrati e serre fisse aventi superficie coperta fino a cinquanta metri quadrati;". 3. Dopo la lettera e-ter) del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 11/1998, è aggiunta la seguente: "e-quater) definire la disciplina relativa ai limiti dimensionali e alle tipologie ammesse per le serre agricole; tale disciplina prevale su quelle dei PRG.".
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Art. 11 - Modificazione all'articolo 351. Il comma 4 dell'articolo 35 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "4. Per i terreni e le aree di cui ai commi 1 e 2, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica e all'attività edilizia, sono definiti secondo le modalità stabilite dall'articolo 38.".
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Art. 12 - Modificazione all'articolo 361. Il comma 3 dell'articolo 36 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "3. Per i terreni a rischio inondazioni di cui ai commi 1 e 2, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le atti-vita consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica e all'attività edilizia, sono definiti secondo le modalità stabilite all'articolo 38.".
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Art. 13 - Modificazione all'articolo 371. Il comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "3. Per le aree di cui al comma 1, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica e all'attività edilizia, sono definiti secondo le modalità stabilite all'articolo 38.".
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Art. 14 - Modificazioni all'articolo 381. Il comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d'uso, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d'uso maggiormente restrittive in relazione a particolari esigenze di tutela del territorio.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998, come sostituito dal comma 1, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Sentito il Consiglio permanente degli enti locali, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi e gli usi consentiti o vietati all'interno delle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37. Tale disciplina d'uso si basa su quanto stabilito ai commi 2-ter e 2-quater e si articola in relazione al livello di pericolosità esistente e previsto, individuando, altresì, le misure per la riduzione dei rischi per gli immobili e le infrastrutture esistenti e previsti a livelli ammissibili o accettabili, al fine di favorire il recupero degli immobili esistenti e l'uso efficiente e razionale delle aree già antropizzate e delle infrastrutture. Dal punto di vista urbanistico-edilizio, la definizione delle trasformazioni, degli interventi e degli usi è quella data dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi ai sensi dell'articolo 59. 2-ter. Per le aree ad alta e media pericolosità, perimetrate ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2-quater e 2-sexies, gli interventi di nuova costruzione di edifici e infrastrutture non sono in generale ammessi, mentre gli interventi di ristrutturazione e di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti e i mutamenti della destinazione d'uso degli edifici esistenti, con riferimento alle categorie individuate dall'articolo 73, comma 2, sono possibili nei casi, con le modalità e nei limiti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis. 2-quater. In relazione ai livelli di pericolosità esistenti e previsti e di rischio sostenibili, accettabili e conseguibili, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai commi 11, 11-bis e 11-ter e dalle relative valutazioni tecniche, e adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a ridurre la vulnerabilità delle aree e degli edifici, nonché dei servizi primari necessari, con le modalità e nei limiti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis, sono consentiti i seguenti interventi: a) interventi per i quali si procede mediante gli accordi e le intese di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30; b) interventi disciplinati dagli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater; c) interventi di nuova costruzione in aree isolate o su edifici isolati, di cui alle lett. a), b), c), e), h) e l) del comma 2 dell'articolo 73 e i mutamenti di destinazione d'uso, ove non sia possibile la loro realizzazione in altre aree meno vulnerabili; d) interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da eventi meteorologici, dissesti idraulici, geologici o valanghivi, o da incendi non attribuibili al dolo degli interessati. Ove non sia possibile la delocalizzazione, è compresa la ricostruzione delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato. La ricostruzione è consentita nel limite massimo dei volumi preesistenti e delle destinazioni originarie, anche su sedime diverso, se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato e dei servizi primari necessari. 2-quinquies. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2-quater sono autorizzati dal Comune competente nell'ambito delle procedure per il rilascio del titolo abilitativo. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione dello studio di cui al comma 11-bis, asseverato. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse. 2-sexies. Nelle varianti ai piani regolatori non possono essere individuate nuove zone edifica-bili e gli ampliamenti di sottozona sono da verificare in relazione ai rischi conseguenti, qualora ricadenti nelle aree: a) ad elevata e media pericolosità di cui agli articoli 35 e 36; b) ad elevato rischio valanghe o di slavine di cui al comma 1 dell'articolo 37.". 3. Il comma 4 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 3 e 9, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate. Le casistiche del mutamento sostanziale sono individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2-bis.". 4. Il comma 5 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "5. La revisione della cartografia può essere proposta al Comune interessato anche dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2-bis, secondo le procedure di cui ai commi 3 e 9.". 5. Il comma 6 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi del comma 4, nelle aree oggetto delle modifiche, la deliberazione di cui al comma 2-bis individua i vincoli di utilizzo del territorio da applicare in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento, nonché le verifiche da effettuare per gli interventi già dotati di idoneo titolo abilitativo e ancora in corso di realizzazione o non ancora avviati, nonché le eventuali ulteriori misure possibili di riduzione della vulnerabilità da realizzare.". 6. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998, le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4". 7. Al comma 10 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998, le parole: "e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente" sono sostituite dalle seguenti: ", che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino l'opera stessa e l'utilizzo dei locali e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente, valutata dal Comune sulla base di una specifica relazione asseverata sull'impatto delle modifiche sulla vulnerabilità dell'opera". 8. Il comma 11 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "11. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, le trasformazioni, gli interventi e gli usi ammessi di cui al comma 2: a) devono essere compatibili con le condizioni di pericolosità esistenti o previste, in relazione alle finalità e all'esercizio delle funzioni alle quali sono destinate; b) non devono aggravare le situazioni o le condizioni di dissesto in atto o potenziali; c) non devono pregiudicare la realizzabilità di interventi di mitigazione del rischio nelle aree stesse; d) devono essere necessariamente previsti dal PRG, salvo quanto previsto al comma 2-quinquies.". 9. Dopo il comma 11 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998, come sostituito dal comma 8, sono inseriti i seguenti: "11-bis. I progetti e gli studi delle trasformazioni, degli interventi e degli usi ammessi, in relazione a quanto previsto ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sono corredati da uno specifico studio di compatibilità. Tali studi sono finalizzati a individuare le eventuali conseguenze della realizzazione dell'attività sullo stato di dissesto, a valutare la vulnerabilità dell'opera realizzata e a individuare le misure di riduzione dei rischi a livelli accettabili e sostenibili realizzabili. La deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 2-bis, stabilisce i contenuti dello studio di compatibilità. Lo studio di compatibilità è necessario per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, ma non nel caso in cui si tratti di interventi volti alla tutela della pubblica incolumità dai fenomeni di natura idraulica, geologica e valanghiva, promossi dalle strutture regionali competenti per la tutela del territorio dai rischi idrogeologici. Lo studio in ogni caso contiene: a) le valutazioni tecniche che documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 11. Tali valutazioni tecniche si fondano su specifici studi di natura idraulica, geologica, idrogeologica, geotecnica e valanghiva, anche mediante indagini e modellazioni specialistiche; b) la dichiarazione di conformità degli interventi, così come progettati e previsti, a quanto stabilito al comma 11. 11-ter. Lo studio di compatibilità di cui al comma 11-bis è sottoposto al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischi idraulici e geologici in caso di: a) procedimenti autorizzativi intersettoriali coordinati dalle strutture regionali qualora interessino gli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37; b) procedimenti autorizzativi relativi agli interventi nelle aree ad alta e media pericolosità: 1) promossi da strutture regionali; 2) approvati con le procedure di cui all'articolo 31 che interessano attività realizzate negli ambiti di cui agli articoli 35, 36 e 37; c) procedimenti di cui agli articoli 26, 27, 29, 30, 90-bis, 90-ter e 90-quater relativi agli interventi nelle aree ad alta e media pericolosità; d) attività che comportano: 1) l'occupazione di aree del demanio idrico; 2) una modifica della sezione dell'alveo; e) attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità dai fenomeni di natura idraulica, geologica e valanghiva, promossi da: 1) privati; 2) amministrazioni pubbliche diverse dalle strutture regionali competenti per la tutela del territorio dai rischi idrogeologici; f) attività nelle aree ad alta e media pericolosità per le quali è necessaria l'acquisizione da parte del proponente di un permesso di costruzione, ad esclusione di quanto disciplinato alle lettere a), b), c) d) ed e). 11-quater. L'elenco di cui al comma 1 Iter può essere maggiormente dettagliato e integrato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2-bis, in particolare per quanto concerne la struttura regionale competente all'espressione del parere e le tipologie escluse dal parere vincolante stesso.". 10. Al comma 14 dell'articolo 38 della L.R. 11/1998, le parole: "di cui al comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-quater lettere c) e d)".
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Art. 15 - Modificazione all'articolo 391. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della L.R. 11/1998, dopo le parole: "per la fornitura di pubblici servizi" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", compresi i punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e di ricarica per la mobilità elettrica".
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Art. 16 - Modificazione all'articolo 401. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 40 della L.R. 11/1998, sono aggiunte le seguenti: "g-bis) infrastrutture pubbliche per la manutenzione delle strade; g-ter) spazi e strutture all'aperto al servizio di attività aperte al pubblico.".
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Art. 17 - Modificazioni all'articolo 491. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della L.R. 11/1998 sono sostituiti dai seguenti: "Il PUD acquisisce efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione che lo ha approvato. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione apporti modificazioni al PUD, questa è comunicata ai soggetti proponenti il PUD affinché adeguino gli elaborati e li trasmettano al Comune.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 della L.R. 11/1998, come modificato dal comma 1, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Qualora si renda necessaria la modificazione al PRG di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), il Comune, nel caso intenda predisporre la modificazione urbanistica necessaria, sospende i termini del procedimento di approvazione del PUD per avviare la variante urbanistica, prima della pubblicazione dello stesso. I periodi di pubblicazione della modificazione al PRG, quando richiesto, e del PUD, nonché l'approvazione della modificazione al PRG e del PUD, possono essere contestuali. 3-ter. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.". 3. Al comma 4 dell'articolo 49 della L.R. 11/1998, le parole: "cartaceo e" sono soppresse.
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Art. 18 - Modificazioni all'articolo 501. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "3-bis. Qualora il PUD richieda una modificazione al PRG, l'adozione del PUD e della variante urbanistica, i periodi di pubblicazione della modificazione al PRG e del PUD, nonché l'approvazione del PUD e della modificazione al PRG, possono essere contestuali. Per la variante urbanistica è applicata la procedura di cui all'articolo 16.". 2. Al comma 5 dell'articolo 50 della L.R. 11/1998, le parole: "cartaceo e" sono soppresse.
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Art. 19 - Modificazioni all'articolo 521. Il comma 1 dell'articolo 52 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della L.R. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Costituiscono strumenti attuativi del PRG nelle zone territoriali di tipo A: a) i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter; b) la normativa di attuazione del PRG di cui all'articolo 52-bis; c) i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 51; d) la classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 52-quater.". 3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 52 della L.R. 11/1998, le parole: "In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "In presenza della classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera d) del comma 1-bis". 4. Dopo il punto 3) della lettera j) del comma 2 dell'articolo 52 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "3-bis) serre mobili fino a 20 metri quadrati di superficie coperta complessiva.". 5. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 52 della L.R. 11/1998, è aggiunta la seguente: "j-bis) gli interventi di iniziativa pubblica relativi a: 1) la riqualificazione della viabilità esistente, comprendente: 1.1) i muri e le recinzioni; 1.2) la pavimentazione, l'allargamento compreso l'inserimento del marciapiede, l'arredo; 1.3) nuovi percorsi pedonali di larghezza massima di 1,50 metri; 1.4) la dotazione di impianti per la fornitura dei pubblici servizi, compresi i punti di raccolta RSU e di ricarica per la mobilità elettrica; 1.5) le infrastrutture pubbliche al servizio dell'utente della strada comprese le pensiline per il trasporto pubblico. 2) parcheggi a raso o aree destinate a verde pubblico che non comportino opere di trasformazione della morfologia tali da alterare la qualità e la leggibilità del tessuto storico.".
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Art. 20 - Modificazioni all'articolo 52-bis1. Al comma 6 dell'articolo 52-bis della L.R. 11/1998, le parole: ", nonché su copia cartacea conforme all'originale" sono soppresse. 2. Dopo la lettera b) del comma 10 dell'articolo 52-bis della L.R. 11/1998 è inserita la seguente: "b-bis) riorganizzazione della viabilità esistente, compresi i nuovi percorsi stradali;"
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Art. 21 - Modificazioni all'articolo 52-quater1. Il comma 4 dell'articolo 52-quater della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "4. Le modifiche e le integrazioni della classificazione delle aree libere e degli edifici costituiscono modifica non costituente variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 17, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 52-quater della L.R. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente: "4-bis. Le nuove classificazioni relative a edifici o aree esterni alle zone di tipo A costituiscono variante non sostanziale e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.". 3. Il comma 5 dell'articolo 52-quater della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "5. Le modifiche della classificazione o le nuove classificazioni che derivano da provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 18. Copia degli elaborati cartografici modificati, in formato digitale, è trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.".
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Art. 22 - Modificazioni all'articolo 541. Al comma 3 dell'articolo 54 della L.R. 11/1998, le parole: "cartaceo e" sono soppresse. 2. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 54 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "Contestualmente il testo adottato è inviato alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) per l'espressione del parere di competenza da rilasciare anch'esso entro sessanta giorni.". 3. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "Contestualmente il testo adottato è inviato alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL per l'espressione del parere di competenza da rilasciare anch'esso entro novanta giorni.". 4. Al comma 6 dell'articolo 54 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica" sono sostituite dalle seguenti: "dalle strutture competenti chiamate a esprimersi"; b) al comma 6, le parole: "cartaceo e" sono soppresse. 5. Il comma 7 dell'articolo 54 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "7. In caso di parere negativo, anche di una sola delle strutture competenti chiamate ad esprimersi, il regolamento redatto ai sensi dei commi 4 e 5 è restituito al Comune, che provvede alle modificazioni o alla rielaborazione richiesta, nonché alla trasmissione del regolamento corretto ad entrambe le strutture competenti, le quali si esprimono nuovamente entro i successivi trenta giorni. In caso di pareri positivi, il Comune approva il regolamento edilizio recependo le eventuali ulteriori modificazioni richieste e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione trasmettendolo, inoltre, in formato digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".
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Art. 23 - Modificazioni all'articolo 59-bis1. Al comma 2 dell'articolo 59-bis della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità formale dei titoli pregressi"; b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84-bis, previo pagamento delle relative sanzioni. Sono fatte salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 80-bis.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 59-bis della L.R. 11/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle parti comuni dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.".
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Art. 24 - Modificazioni all'articolo 60-bis1. Al comma 3 dell'articolo 60-bis della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali" sono soppresse; b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La domanda è altresì accompagnata dall'attestazione del professionista abilitato che la documentazione tecnica presentata è coerente con gli eventuali assensi acquisiti presso altre amministrazioni precedentemente alla presentazione della domanda e tiene conto delle eventuali prescrizioni.". 2. Al comma 4 dell'articolo 60-bis della L.R. 11/1998, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta". 3. Il terzo e il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 60-bis della L.R. 11/1998 sono soppressi. 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 60-bis della L.R. 11/1998, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti, ovvero accerti la necessità di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato una sola volta per concordare, mediante apposito verbale, le modalità e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento è sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato.".
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Art. 25 - Modificazioni all'articolo 611. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 61 della L.R. 11/1998 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", anche consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con la conseguente variazione delle superfici delle unità immobiliari". 2. La lettera t) del comma 1 dell'articolo 61 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "t) realizzazione di serre agricole fisse di superficie coperta inferiore a 250 metri quadrati e mobili di superficie coperta complessiva superiore a 500 metri quadrati;". 3. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 61 della L.R. 11/1998, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'aumento di superficie corrispondente a quella derivante dalle partizioni interne demolite non richiede la verifica di coerenza con il PRG;".
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Art. 26 - Modificazioni all'articolo 641. La rubrica dell'articolo 64 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Contributo per il rilascio dei titoli edilizi onerosi". 2. Il comma 1 dell'articolo 64 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Al rilascio dei titoli edilizi onerosi, formatisi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), consegue la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.". 3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 64 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "2-ter. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione di fine lavori.".
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Art. 27 - Modificazione all'articolo 651. All'alinea del comma 1 dell'articolo 65 della L.R. 11/1998, le parole: "per il rilascio della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso".
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Art. 28 - Modificazione all'articolo 661. Al comma 1 dell'articolo 66 della L.R. 11/1998, le parole: "per il rilascio della concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso".
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Art. 29 - Modificazione all'articolo 671. Al comma 1 dell'articolo 67 della L.R. 11/1998, le parole: "per il rilascio della concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso".
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Art. 30 - Modificazioni all'articolo 681. La rubrica dell'articolo 68 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Titolo edilizio gratuito". 2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 68 della L.R. 11/1998, le parole: "della concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo edilizio".
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Art. 31 - Modificazioni all'articolo 721. La rubrica dell'articolo 72 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Ritardato o omesso versamento del contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso". 2. Il comma 1 dell'articolo 72 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Il mancato versamento, nei termini di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del contributo conseguente al rilascio del titolo edilizio oneroso, o di parte di esso, comporta: a) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al dieci per cento qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al venti per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni.". 3. Al comma 4 dell'articolo 72 della L.R. 11/1998, le parole: "comma 2" sono sostituite con le seguenti: "comma 1".
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Art. 32 - Modificazioni all'articolo 741. Al comma 2 dell'articolo 74 della L.R. 11/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi in edilizia libera.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 74 della L.R. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: "2-bis. Il diverso uso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, senza interventi di ampliamento volumetrico, all'interno della stessa categoria di destinazione di cui all'articolo 73, comma 2, è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Fino all'approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG.". 3. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 74 della L.R. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente: "2-ter. È, altresì, sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso, senza interventi di ampliamento volumetrico, tra le categorie funzionali di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d), dbis), e), f) e g), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A, B e C di cui all'articolo 22, ovvero nelle zone equiparabili, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. In tali casi il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dagli strumenti urbanistici e dalle disposizioni regionali, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi. Fino all'approvazione di eventuali specifiche condizioni negli strumenti urbanistici comunali trova applicazione la disciplina dei vigenti PRG.".
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Art. 33 - Modificazioni all'articolo 751. Al comma 1 dell'articolo 75 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "Sindaco" è sostituita con la parola: "Comune"; b) la parola: "ed" è soppressa. 2. Il comma 3 dell'articolo 75 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "3. In caso di comunicazione da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di rapporti di rilevazione di abusi edilizi o urbanistici, il segretario comunale ne dà notizia mediante affissione all'albo comunale e provvede ad informare l'autorità giudiziaria competente nonché il Presidente della Regione.".
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Art. 34 - Modificazioni all'articolo 761. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 76 della L.R. 11/1998, la parola "Sindaco" è sostituita con le parole "il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".".
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Art. 35 - Modificazioni all'articolo 771. La rubrica dell'articolo 77 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali". 2. Al comma 1 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "Sindaco" è sostituita dalle seguenti: "dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico"; b) le parole: "di concessione, in totale difformità dalla medesima" sono sostituite dalle seguenti: "del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo". 3. Il comma 2 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "2. Ove il responsabile dell'abuso non provveda all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998, come sostituito dal comma 3, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Nel caso di nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire, ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, l'immobile oggetto dell'abuso e l'area di pertinenza dello stesso, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti, e comunque non superiore a dieci volte l'area di sedime, sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune. 2-ter. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato su istanza dell'interessato e con atto motivato del Comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.". 5. Il comma 3 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso di nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire di cui al comma 2-bis, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione o ripristino nel termine prescritto, previa notifica all'interessato, costituisce titolo di acquisto della proprietà e titolo per l'immissione nel possesso, nonché per la trascrizione nei registri immobiliari.". 6. Il comma 4 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "4. Acquisita la proprietà in applicazione dei commi 2-bis e 3, lo stato dei luoghi viene ripristinato su ordinanza del dirigente o del responsabile del procedimento e a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il Consiglio comunale non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino al ripristino, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990.". 7. Dopo il comma 4 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente: "4-bis. Alternativamente al ripristino dello stato dei luoghi, nei soli casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il Comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990, può provvedere all'alienazione dell'immobile oggetto dell'abuso e dell'area di pertinenza dello stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.". 8. Al comma 5 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998, la parola: "Sindaco" è sostituita dalle seguenti: "dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico". 9. Al comma 6 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "dei commi 2, 3, 4, e 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 4-bis e 5"; b) le parole: "di novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito al comma 2". 10. Al comma 7 dell'articolo 77 della L.R. 11/1998, la parola: "Sindaco" è sostituita dalle seguenti: "dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".
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Art. 36 - Modificazioni all'articolo 781. La rubrica dell'articolo 78 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle trasformazioni in totale difformità dal titolo abilitativo". 2. Prima del comma 1 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "01. Le trasformazioni in difformità dal titolo abilitativo si distinguono in: a) totale difformità; b) variazioni essenziali; c) difformità parziali.''. 3. Il comma 1 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo quelle che eccedono dalle variazioni essenziali di cui al comma 2, o comunque quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche, localizzative o di utilizzazione, dall'organismo oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.". 4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998, le parole: ", in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto" sono soppresse. 5. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "b) l'aumento della superficie utile in misura compresa tra il venti e il trentacinque per cento di quella indicata in progetto;". 6. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "e) l'esecuzione di un edificio in posizione diversa da quella indicata in progetto, purché nello stesso lotto, ferme restando le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 80-bis;". 7. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "g) l'esecuzione di un intervento edilizio ricadente in una tipologia superiore rispetto a quella assentita, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento di cui al comma 4 dell'articolo 59;". 8. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998, dopo la parola: "fatti" è inserita la seguente: "meramente". 9. Dopo il comma 2 dell'articolo 78 della L.R. 11/1998, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superaci accessorie e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative ferme restando le disposizioni dell'articolo 80-bis. 2-ter. Tutte le trasformazioni non ricadenti nelle definizioni dei commi 1 e 2 si considerano difformità parziali dal titolo abilitativo.".
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Art. 37 - Modificazioni all'articolo 791. Ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 79 della L.R. 11/1998, la parola "Sindaco" è sostituita con le parole "il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".
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Art. 38 - Modificazioni all'articolo 801. Al comma 1 dell'articolo 80 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "Sindaco" è sostituita dalle seguenti: "dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico"; b) le parole: "dalla concessione" sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo abilitativo". 2. Al comma 3 dell'articolo 80 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "alla concessione" sono sostituite dalle seguenti: "al titolo abilitativo"; b) la parola: "Sindaco" è sostituita dalle seguenti: "dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico"; c) la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente: "triplo". 3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 80 della L.R. 11/1998, sono aggiunti i seguenti: "3-ter. Gli interventi realizzati in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 80-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies, secondo la normativa di settore. 3-quater. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 3-ter è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 59-bis. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali previste dalla normativa statale vigente in materia. 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-ter, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, con le procedure di cui all'articolo 61, e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 84, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 61, commi 5 e 6, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1.".
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Art. 39 - Modificazioni all'articolo 80-bis1. Dopo il comma 1 dell'articolo 80-bis della L.R. 11/1998, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva inferiore ai 100 metri quadrati; e) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie complessiva inferiore ai 60 metri quadrati.". 1-ter. Ai fini del computo della superficie complessiva di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 80-bis della L.R. 11/1998, è inserito il seguente: "2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, il minore dimensionamento dell'edificio, l'esecuzione dell'edificio in posizione diversa da quella indicata in progetto purché nello stesso lotto di terreno e purché non interferisca con altri limiti e vincoli, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme ubicazione delle aperture esterne e interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.". 3. Al comma 4 dell'articolo 80-bis della L.R. 11/1998, le parole: "commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 3". 4. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 80-bis della L.R. 11/1998, è aggiunto il seguente: "4-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.".
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Art. 40 - Modificazioni all'articolo 811. La rubrica dell'articolo 81 della L.R. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà dello Stato, della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines". 2. Il comma 1 dell'articolo 81 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Qualora sia accertata da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche l'esecuzione di trasformazioni in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, in immobili di proprietà dello Stato, della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines, il dirigente o il responsabile del procedimento del Comune su cui insiste l'immobile dispone, previa diffida a provvedere entro un congruo termine e sentito l'ente proprietario dell'immobile ove questi sia lo Stato, la Regione o una Unité des Communes valdôtaines, l'eliminazione della trasformazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuare entro novanta giorni.".
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Art. 41 - Modificazioni all'articolo 821. La rubrica dell'articolo 82 della L.R.11/1998 è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera". 2. Il comma 1 dell'articolo 82 della L.R.11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Il dirigente o il responsabile del procedimento, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a segnalazione certificata di inizio attività in assenza della segnalazione stessa, o in totale difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o della L.R. 56/1983, siti in fasce di rispetto o soggetti a allineamenti imposti, dia luogo a lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di regolamento o causi situazione di pericolo, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle opere abusive.". 3. Al comma 3 dell'articolo 82 della L.R. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "Sindaco" è sostituita dalle seguenti: "dirigente o il responsabile del procedimento"; b) la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente: "triplo". 4. Il comma 4 dell'articolo 82 della L.R.11/1998 è sostituito dal seguente: "4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di trasformazioni soggette a segnalazione certificata di inizio attività edilizia in assenza della segnalazione stessa, o in totale difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del dirigente o dal responsabile del procedimento, di una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo di 516 euro; in caso di segnalazione certificata di inizio attività effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la sanzione medesima è comunque irrogata in un importo compreso fra 516 euro e 5.164 euro, in dipendenza della gravità del fatto.". 5. Il comma 5 dell'articolo 82 della L.R.11/1998 è sostituito dal seguente: "5. Alla mancata segnalazione di avvenuta esecuzione delle varianti in corso d'opera si applicano le sole sanzioni pecuniarie di cui al comma 4, anche nel caso in cui la variante incida su opere dotate di permesso di costruire.". 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 82 della L.R. 11/1998, come modificato dal comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Ove l'intervento sia già realizzato e risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della segnalazione al Comune e abbia ottenuto i necessari assensi comunque denominati, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono presentare a posteriori una SCIA a sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore venale dell'immobile.".
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Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 841. L'articolo 84 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 84 (Sanatoria) 1. Ai fini della sanatoria delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della sanatoria delle parti comuni dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. 2. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini di ripristino e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario, dotato di idoneo titolo, può richiedere il titolo abilitativo in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché agli strumenti attuativi del PRG e non contrasta con le norme dei piani medesimi vigenti, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di titolo abilitativo in sanatoria. 3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria segue il procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 60-bis. 4. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'istanza si intende rigettata. 5. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dal dirigente o dal responsabile del procedimento, sanzione che si aggiunge al contributo per il rilascio del titolo ove dovuto; la sanzione è di importo pari al i contributo anzidetto, con il minimo di 516 euro. 6. La sanzione è calcolata con riferimento alla parte di intervento difforme dal titolo abilitativo. 7. Nei casi in cui non sia determinabile il contributo per il rilascio del titolo abilitativo, la sanzione è irrogata in un importo compreso fra 516 euro e 5.164 euro, in dipendenza della gravità del fatto.".
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Art. 43 - Inserimento dell'articolo 84-bis1. Dopo l'articolo 84 della L.R. 11/1998, come sostituito dall'articolo 41, è inserito il seguente: "Art. 84-bis (Sanatoria in caso di difformità parziali e di variazioni essenziali) 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini di ripristino e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può ottenere il permesso di costruire o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda o della segnalazione di sanatoria, fatti salvi i requisiti di cui al comma 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 78, comma 2. 2. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è condizionato alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi che non interferiscono con entità immobiliari tra loro dipendenti da un punto di vista impiantistico, strutturale e giuridico, qualora necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, le misure necessarie sono individuate ai sensi dell'articolo 61, commi 5 e 6, e costituiscono condizioni per la formazione del titolo. 3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 59-bis, comma 2, secondo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione di cui all'articolo 59-bis, comma 2, secondo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali previste dalla normativa statale vigente in materia. 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, se dovuta, il dirigente o il responsabile del procedimento richiede, all'autorità competente alla gestione del vincolo, apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al precedente periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il responsabile del procedimento provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione. 5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di un importo: a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quello determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 66, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e in caso di variazioni essenziali. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda; b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa; in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente 0 il responsabile del procedimento si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di trenta giorni. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l'efficacia della SCIA e 1 termini del procedimento di sanatoria sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine può essere interrotto per una sola volta qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle integrazioni. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del procedimento applicano le sanzioni previste dal presente titolo.".
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Art. 44 - Modificazioni all'articolo 88-bis1. Dopo il comma 1 dell'articolo 88-bis della L.R. 11/1998, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza legittimamente acquisiti, anche in deroga ai limiti relativi alla superficie utile ammessa dal PRG. 1-ter. La deroga delle distanze di cui al comma 1-bis si applica anche agli interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).".
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Art. 45 - Modificazioni all'articolo 911. Al comma 1 dell'articolo 91 della L.R. 11/1998, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci". 2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 91 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli una sola volta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lett. g), prima della scadenza del vincolo stesso, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni.".
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Art. 46 - Modificazioni all'articolo 951. L'alinea del comma 3-bis dell'articolo 95 della L.R. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 3, nell'effettuazione di interventi sino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della ristrutturazione comportante opere di totale demolizione e ricostruzione, su fabbricati esterni alle zone di tipo A, nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, ai fini della certificazione delle condizioni per l'ottenimento dell'agibilità e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, si applicano i limiti seguenti: ". 2. Dopo la lettera c) del comma 3-bis dell'articolo 95 della L.R. 11/1998 sono inserite le seguenti: "c-bis) alloggio monostanza esistente alla data del 24 maggio 2024, con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 20 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 28 metri quadrati, per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A; c-ter) alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi e antibagno, non inferiore a 28 metri quadrati, per una persona, e non inferiore a 38 metri quadrati per due persone, purché siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989. Tali superfici minime si applicano anche ai fabbricati ricadenti nelle zone A.".
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CAPO III - Modificazioni di altre leggi regionali |
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Art. 47 - Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 111. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), dopo le parole: "del piano urbanistico generale" sono inserite le seguenti: "o di un progetto". 2. Al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 11/2004, le parole: "nei cinque anni successivi alla sua apposizione" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo di efficacia stabilito ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 9-bis della L.R. 11/2004, è aggiunto il seguente: "1-bis. Quanto previsto al comma 1 si applica anche alle opere di messa in sicurezza idrogeologica, ai volumi tecnici di modeste dimensioni privi di autonomia funzionale, alla viabilità agricolo- forestale e nei casi di altre opere pubbliche o di pubblica utilità ammesse genericamente dai piani regolatori ma delle quali non è prevista la rappresentazione grafica, secondo quanto stabilito da apposita deliberazione della Giunta regionale.".
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Art. 48 - Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 2007, n. 21. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), dopo la parola "durata" è inserita la seguente: "massima".
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Art. 49 - Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 51. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), sono inseriti i seguenti: "6-bis. Costituiscono varianti non sostanziali del PRAE le correzioni di errori materiali, le modifiche di limitata entità in aumento o in diminuzione delle aree di cui alle lettere b) e d) del comma 5 tali da non alterare gli equilibri del Piano. 6-ter. Le aree o le porzioni di aree di cui alle lettere b) e d) del comma 5, già coltivate e recuperate sotto il profilo ambientale, possono essere rimosse dal PRAE, su istanza di parte, prima della naturale scadenza del medesimo o delle verifiche triennali di cui al comma 6 dell'articolo 4. 6-quater. Qualora per le aree o porzioni di esse, di cui alle lettere b) e d) del comma 5, sia individuato un diverso utilizzo per ragioni di interesse pubblico, indipendentemente dal rispetto degli equilibri del PRAE, lo stesso sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, con contestuale sua modificazione. 6-quinques. Le modifiche al PRAE di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente.".
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Art. 50 - Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 81. Al comma 7 dell'articolo 78 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I manufatti con destinazione scolastica, realizzati ai sensi del comma 6, sono assentiti fino a quando sia necessario garantirne la funzione sussidiaria.".
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 51 - Limitazione all'applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 241. Al fine di consentire la realizzazione delle attività conoscitive utili a individuare e ad approfondire le misure di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di superare le criticità derivanti dall'espansione turistica su insediamenti edilizi, infrastrutture e servizi ai cittadini, i Comuni definiti "grandi stazioni turistiche" dall'articolo 27 delle Norme di attuazione del Piano territoriale Paesistico (PTP) della Valle d'Aosta, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), hanno la facoltà di porre limiti all'applicazione degli ampliamenti volumetrici previsti dalla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), per un periodo massimo di 24 mesi. 2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, che: a) individua le criticità territoriali e ambientali riscontrate nell'applicazione della L.R. 24/2009; b) disciplina, anche per singole aree territoriali, destinazioni di uso e tipologia di immobili, le modalità e le limitazioni di applicazione della L.R. 24/2009, salvaguardando in ogni caso, a beneficio dei residenti, il recupero del patrimonio edilizio e il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale. 3. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, linee guida per l'uniforme disciplina delle modalità e delle limitazioni di applicazione della L.R. 24/2009 di cui al comma 2, lettera b). 4. La deliberazione del Consiglio comunale entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Le limitazioni all'applicazione della L.R. 24/2009 hanno effetto anche sui titoli abilitativi la cui istruttoria sia in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio comunale, salvo diversa disposizione indicata nella deliberazione consiliare suddetta.
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Art. 52 - Disposizioni in materia di presentazione di istanze e adempimenti dei professionisti1. La presentazione di istanze dirette all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati, o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati, previste da leggi statali o regionali o da regolamenti regionali o comunali, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente, e della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista o dei professionisti incaricati. 2. L'Amministrazione procedente, o lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEL) per i procedimenti da esso gestiti, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o di consenso comunque denominato o del ricevimento dell'istanza sostitutiva, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale o l'esistenza di diversi accordi fra le parti in ordine alle modalità e ai tempi del pagamento stesso. 3. Qualora il procedimento preveda la comunicazione dell'inizio dei lavori, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale, con indicazione degli estremi del relativo documento fiscale o l'esistenza di diversi accordi tra le parti in ordine alle modalità e ai tempi del pagamento stesso, è presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o documento equipollente. 4. L'omessa presentazione delle predette dichiarazioni costituisce motivo ostativo all'avvio del procedimento con riferimento al comma 1 e alla conclusione del procedimento negli altri casi, sino all'avvenuta integrazione, e trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 5. Alle predette dichiarazioni sostitutive si applica quanto previsto dall'articolo 33 della L.R. 19/2007.
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Art. 53 - Disposizioni transitorie1. La disciplina prevista dagli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. 11/1998, come modificati dalla presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2-bis, della medesima L.R. 11/1998, come introdotto dalla presente legge. 2. La disciplina prevista dal comma 1-bis dell'articolo 9-bis della L.R. 11/2004, come introdotto dalla presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma.
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Art. 54 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 11/1998: a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15-bis; b) il comma 4-bis dell'articolo 20; c) il punto 1.3 del punto 1) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22; d) il comma 5 dell'articolo 35; e) i commi 4 e 5 dell'articolo 36; f) i commi 4 e 5 dell'articolo 37; g) i commi 7, 8, 12, 12-bis, 13, 13-bis dell'articolo 38; h) le lettere c) e d) del comma 10 dell'articolo 52-bis; i) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 61; j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 78; k) l'articolo 90. 2. Sono altresì abrogati: a) il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali); b) le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni); c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); d) la lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
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Art. 55 - Clausola di invarianza finanziaria1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
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Art. 56 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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