Osservatorio sul contenzioso negli appalti privati del 01/07/2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/07/2025

Osservatorio sul contenzioso negli appalti privati del 01/07/2025

A cura dell’Avv. Maurizio Tarantino. Sottoscrizione del contratto di appalto per l’efficientamento energetico e prova dei requisiti per l’accesso al beneficio fiscale - Responsabilità dell’appaltatore per incendio durante la posa della guaina sul tetto dell’edificio - La validità dell’accertamento dei difetti da parte del direttore dei lavori - Responsabilità del direttore lavori per violazioni della normativa edilizia.

APPALTI PRIVATI RESPONSABILITÀ DIRETTORE LAVORI - L’osservatorio evidenzia le novità della giurisprudenza di merito. Uno strumento per comprendere le dinamiche del contratto di appalto privato, che evidenzia le insidie del contenzioso e le responsabilità delle imprese e dei professionisti coinvolti.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PROVA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO FISCALE

In assenza di esecuzione delle opere, la scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale determina in automatico un danno patrimoniale?

Oggetto del contratto

Lavori di efficientamento energetico in un appartamento

Fatti di causa

Il committente aveva chiesto la risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento della ditta fondato sulla mancata esecuzione delle opere pattuite e abbandono del cantiere. Inoltre, addebitava la risoluzione per grave inadempimento del rapporto con il direttore lavori in quanto questi non aveva vigilato sul corretto adempimento dell’appalto.

Procedimento

Il committente stipulava un contratto di appalto per l’efficientamento energetico del proprio immobile mediante lo sconto in fattura e la cessione del credito pari al 110%, trasferito in capo alla società appaltante. Nonostante l’invio dei materiali e il pagamento del primo SAL, tuttavia, i lavori non venivano mai iniziati. Per queste ragioni, veniva promosso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. con conseguente richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni.

La ditta appaltatrice contestava l’infondatezza della contestazione, sottolineando che il mancato completamento delle opere era dovuto ad una impossibilità oggettiva: indagini penali e sottoposizione alla procedura di liquidazione giudiziale. Il direttore dei lavori, invece, eccepiva gli addebiti mossi a suo carico in quanto non essendovi stata, di fatto, esecuzione di alcuna opera, il proprio ruolo era stato limitato all’asseverazione dei prezzi indicati nella fattura rispetto all’elenco prezzi in uso nel settore edile. Il tecnico, inoltre, non aveva neppure sottoscritto alcuna dichiarazione relativa alla consistenza del 30% dei lavori eseguiti.

Decisione

A parere del giudice era infondata la difesa della ditta in quanto la sottoposizione a indagini penali non comporta, in sé e per sé, l’impedimento a svolgere attività d’impresa. Per queste ragioni, è stata accolta la domanda di sgombero del cantiere con il ripristino dell’abitazione dall’ingombro costituito dal materiale e non utilizzato per l’esecuzione delle opere appaltate. Quanto al risarcimento, la richiesta è stata esclusa in assenza di prove. Infatti, la mera sottoscrizione di un contratto di appalto per l’efficientamento energetico da pagare tramite cessione del credito e sconto in fattura non prova nulla circa l’effettiva sussistenza, in capo all’attrice, dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio fiscale e al suo ottenimento definitivo. In sintesi, non può essere chiesta la restituzione di una somma che non è mai stata versata (la cessione del credito fiscale con l’emissione della fattura stessa e con contestuale sconto non comporta esborso di somme).

A diversa conclusione si giunge rispetto alla domanda di risoluzione per grave inadempimento rivolta nei confronti del direttore dei lavori. Invero, in mancanza di esecuzione di alcuna opera da parte dell’appaltatore, era evidente che alcuna prestazione di verifica di corrispondenza dell’operato poteva essere pretesa nei confronti del direttore dei lavori. Di fatto, la prestazione cui si era obbligato il tecnico era divenuta impossibile o, meglio, priva di causa alla luce della mancata esecuzione dei lavori da parte della società appaltante.

(Trib. Gorizia 27 giugno 2025, n. 178)

Precedenti

In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale senza che le opere siano state eseguite non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell’appaltatore (Trib. Pavia 17 marzo 2025, n. 340).

 

RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER INCENDIO DURANTE LA POSA DELLA GUAINA BITUMINOSA SUL TETTO DELL’EDIFICIO

La presenza di materiale infiammabile nel sottotetto condominiale può essere motivo di esclusione e riduzione della responsabilità dell’appaltatrice?

Oggetto del contratto

Lavori di rifacimento del manto di copertura del tetto dell’immobile

Fatti di causa

Il condominio committente si era opposto all’ingiunzione proposta dall’appaltatore e, di conseguenza, chiedeva in riconvenzionale la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni subiti, identificati nelle spese a vario titolo sostenute per la messa in sicurezza e il ripristino dell’edificio, nonché per il rifacimento del tetto.

Procedimento

L’appaltatore aveva stipulato con il convenuto condominio un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento del manto di copertura del tetto dell’immobile; il giorno successivo all’avvio dei lavori, si verificava un incendio, cui conseguiva, la sospensione dei lavori e l’avvio delle opere di messa in sicurezza dell’immobile. A seguito di accertamento tecnico preventivo, non conseguiva alcun accordo, sicché conveniva in giudizio il condominio per il pagamento del dovuto sia in relazione alle opere di messa in sicurezza, sia con riguardo ai lavori compiuti in esecuzione del contratto sino all’intervenuta sospensione.

Il condominio, invece, affermava che l’incendio era stato causato da parte dell’impresa ricorrente durante l’intervento di fiamma libera per la posa di una guaina bituminosa in violazione delle disposizioni contrattuali e, in ogni caso, delle cautele prescritte dal piano di sicurezza e coordinamento e dall’ordinaria diligenza. Dunque, in via riconvenzionale, domandava la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni subiti.

Decisione

A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che la causa dell’incendio era identificabile tramite l’uso di fiamme libere. In tal senso, il piano di sicurezza prescriveva di non effettuare operazioni di saldatura o atte a sviluppare calore o scintille in presenza di sostanze infiammabili, di proteggere le sorgenti di calore contro i contatti accidentali, di allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale infiammabile, di tenere a disposizione estintori portatili. Prescrizioni, tutte, pacificamente violate dall’appaltatrice. La posa di guaina impermeabilizzante, peraltro difforme sul piano tecnico da quella contrattualmente prevista, è stata qualificata come condotta gravemente negligente, tanto più ove posta in essere da ditta specializzata nella copertura di tetti civili e industriali. In conclusione, la posizione giuridica dell’appaltatore è connotata da ampia autonomia organizzativa e gestionale, sicché la presenza di materiale infiammabile nel sottotetto condominiale non può essere addotta al fine di escludere né ridurre la responsabilità dell’appaltatrice. Per le ragioni esposte, è stata rigettata la richiesta dell’appaltatore e confermata la richiesta risarcitoria del condominio.

(Trib. Brescia 27 giugno 2025, n. 2735)

Precedenti

È compito dell'appaltatore verificare la correttezza tecnica del progetto fornito dal committente e correggere eventuali errori. L'unica circostanza in cui la responsabilità del committente potrebbe essere coinvolta è se egli, tramite il direttore dei lavori, esercita un controllo diretto e rigido sull'attività dell'appaltatore (Cass. civ. 31 luglio 2024, n. 21603).

 

LA VALIDITÀ DELL’ACCERTAMENTO DEI DIFETTI DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L’accertamento dei difetti da parte del D.L. esclude la necessità di denuncia da parte del committente?

Oggetto del contratto

Esecuzione di opere edilizie relative all’immobile di proprietà

Fatti di causa

Il committente si era opposto alla richiesta della ditta appaltatrice in relazione al compenso richiesto. Difatti, la ditta appaltatrice aveva richiesto l’ingiunzione di pagamento nei confronti del committente a titolo di saldo per lavori edili oggetto di appalto, quale risultante dalla scrittura privata. Tuttavia, il committente si era rifiutato a seguito dei riscontrati vizi delle lavorazioni eseguite.

Procedimento

Con la scrittura privata, il committente si impegnava a corrispondere alla ditta la somma a saldo dei lavori a stato di avanzamento e, dunque, costituiva la soluzione bonaria raggiunta tra le parti - con l’intervento del direttore dei lavori - per impegnare la ditta a rimediare, secondo le regole dell’arte, ai difetti emersi nelle opere realizzate sino a quel momento ed a portare a termine le opere non eseguite entro il termine contrattualmente previsto. Il corrispettivo stabilito a titolo di saldo nel predetto accordo non era poi stato corrisposto a causa del persistente inadempimento della ditta e che, successivamente, erano emersi ulteriori difetti e vizi occulti.

Costituendosi in giudizio, la ditta aveva chiesto di accertare la declaratoria di decadenza del committente dalla garanzia per vizi occulti (per tardività della relativa denuncia).

Decisione

Con la sottoscrizione dell’accordo si sarebbe stabilito che l’incarico assunto dall’appaltatore doveva intendersi concluso con il compimento delle lavorazioni contabilizzate a quella data e che il saldo residuo dovuto dalla committenza, applicati stralci e sconti, ammontava ad una somma da pagare entro una certa data. Premesso ciò, l’accertamento dei difetti da parte del D.L., compiuto presumibilmente in stretta concomitanza con la conclusione dei lavori (come si desume dal fatto che l’opposta non ne abbia contestato la datazione), escludeva la necessità di denuncia da parte dell’opponente ed assorbe la questione relativa alla omessa o tardiva presentazione di essa. Quanto ai vizi, il CTU aveva proceduto alla verifica della sussistenza dei vizi contestati dall’opponente condominio; sicché, in tal senso, il giudicante ha riconosciuto al committente un diritto di credito e, per l’effetto, ha disposto la compensazione con il credito di quest’ultima. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, con il riconoscimento in favore della ditta della minor somma.

(Trib. Prato 25 giugno 2025, n. 385)

Precedenti

Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (Trib. Bergamo 14 gennaio 2025, n. 47).

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI È RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EDILIZIA

La conoscenza dei committenti delle difformità strutturali rispetto a quella oggetto di progettazione e di concessione edilizia comporta ugualmente la responsabilità del direttore dei lavori?

Oggetto del contratto

Demolizione e ricostruzione di un fabbricato

Fatti di causa

Il committente aveva chiesto la condanna del direttore dei lavori all’esecuzione delle opere demolitorie e di ricostruzione e, infine, del risarcimento del danno.

Procedimento

Nel merito, la domanda degli attori era finalizzata all’accertamento della responsabilità del convenuto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori di cui all’appalto nella realizzazione dell’edificio di proprietà dei coniugi su un terreno di loro proprietà in difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia, ed alle spese necessarie per la riduzione a conformità dell’immobile edificato.

Il tecnico contestava di essere responsabile delle difformità riscontrate nell’immobile rispetto alla concessione edilizia, evidenziando la perfetta corrispondenza dell’edificio, nella conformazione progettata, ai parametri di legge, mentre le difformità sarebbero da addebitare a scelte dei committenti.

Decisione

Secondo il giudice, al fine di valutare la responsabilità del direttore dei lavori, deve aversi riguardo all’effettivo svolgimento dell’incarico allo stesso conferito. Nonostante il geom. contestava di aver proseguito la sua attività una volta appurata la realizzazione dell’edificio in difformità dal progetto, la produzione documentale in atti evidenziava la responsabilità dello stesso nella qualità di direttore dei lavori. Invero, dalla documentazione in atti e dall’istruttoria espletata, era emerso che i committenti erano solo in parte consapevoli delle difformità strutturali rispetto a quella oggetto di progettazione e di concessione edilizia (maggiore elevazione del sottotetto di circa 10 o 20 cm).

Ciò premesso, la CTU ha confermato l’esistenza di difformità urbanistiche dell’immobile, pur ammettendo la possibilità di procedere alla sua regolarizzazione, secondo quanto risultava dalla perizia. Ciò derivava dalla necessità di procedere, altresì, alla demolizione di parte della struttura, a causa della maggiore elevazione del sottotetto, per renderlo conforme sia alla normativa antisismica, sia alle norme urbanistiche vigenti.
In conclusione, preso atto dalla perizia, il giudicante ha accertato la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. del convenuto, applicandosi tale disposizione non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili.

(Trib. Catania 23 giugno 2025, n. 3253)

Precedenti

In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. civ. 13 maggio 2024 n. 13157: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).

 

Dalla redazione