Delib. ANAC 03/06/2025, n. 236 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. ANAC 03/06/2025, n. 236

I nuovi criteri previsti per il sistema di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento nel d.lgs. 36/2023, a seguito dell’entrata in vigore dal D. Lgs. 209/2024.
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Testo del documento

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

 

Visti gli art. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recanti la disciplina del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Visto l’allegato II.4 del decreto legislativo 36/2023 che disciplina i requisiti necessari per ottenere la qualificazione;

Visto il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023;

Vista la Delibera numero 441 del 28 settembre 2022, con la quale sono state approvate le Linee guida recanti «attuazione - anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

Visto il decreto legislativo 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Visto l’articolo 10, comma 4, dell’allegato II. 4 che prevede che l’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni e che alla revisione della qualificazione si procede ai sensi dell’articolo 11;

Viste le tabelle A e B dell’allegato II.4 che declinano i criteri relativi al numero di gare e all’acquisizione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate;

Visto l’art. 11, comma 2, lettera b-bis) dell’allegato II.4 che prevede quale requisito premiante la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

Visto l’art. 11, comma 2, lettera b-ter) dell’allegato II.4, che prevede quale requisito premiante l’efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase di affidamento;

Rilevato che il D. Lgs. n. 209/2024 ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 del Codice per quanto attiene ai requisiti previsti ai fini dell’attribuzione dei punteggi;

Preso atto della rilevanza delle modifiche introdotte e considerati i conseguenti impatti sul sistema di qualificazione, l’Autorità ha predisposto un apposito documento denominato “I nuovi criteri introdotti dal D. Lgs 209/2024 per il sistema di qualificazione” che è stato sottoposto a consultazione telematica, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione nella definizione del processo di revisione della qualificazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che all’esito della consultazione on line sono pervenuti numerosi contributi in ordine alle soluzioni interpretative proposte per l’attuazione dei nuovi criteri, introdotti dal correttivo al Codice degli appalti, suscettibili di differenti letture interpretative.

Valutato che risulta necessario fornire chiarimenti applicativi al fine di garantire certezza giuridica e uniformità nell’applicazione dei nuovi criteri;

Considerato quanto sopra premesso, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 3 giugno 2025

 

DELIBERA

 

di adottare l’allegato documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’interpretazione e la descrizione dei nuovi criteri previsti ai fini della fase di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 36/2023,

 

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Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione e l’affidamento

 

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1. Premessa

Il D. Lgs 209/2024 (di seguito “Correttivo”) ha modificato alcuni requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi per l’ottenimento da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture. Il Correttivo ha, infatti, introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 per quanto riguarda i punteggi relativi alle gare (intesi come codici identificativi di gara, di seguito “CIG”), eliminando alcune voci e sostituendone altre (1). In particolare:

- sia per il settore di qualificazione dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture è stata eliminata la sezione di punteggio relativa all’utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva l’attribuzione di un massimo di 10 punti), in considerazione dell’intervenuta digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, che ha reso obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (di seguito “PAD”);

- per il settore di qualificazione dei lavori è stata eliminata la sezione di punteggio sull’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Monitoraggio RGS (che prevedeva l’attribuzione di un massimo di 5 punti);

- per il settore servizi e forniture è stato ridotto dai precedenti 10 agli attuali 5 punti il punteggio massimo ottenibile per gli obblighi di comunicazione alle banche dati ANAC (uniformandoli ai 5 punti previsti per i lavori);

- per i settori lavori, servizi e forniture sono stati introdotti criteri “premiali” (per un totale di 10 punti) facenti riferimento all’articolo 11 comma 2 lettera a), b), b-bis) e b-ter). Nello specifico trattasi dei seguenti criteri:

- disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1 (massimo 1 punto);

- aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione (massimo 1 punto);

- specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate (massimo 1 punto);

- efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto, che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni (massimo 7 punti).

- per i settori lavori, servizi e forniture è stato introdotto il criterio delle “acquisizioni mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate” sotto determinate soglie di valore del CIG (punteggio massimo ottenibile: 5 punti);

- infine, è stato modificato il criterio concernente le gare svolte, che a cascata impatta anche sui criteri relativi all’assolvimento degli obblighi di comunicazione. In particolare, le modifiche concernono:

- la modifica e l’ampliamento del perimetro, vale a dire che nel nuovo sistema di qualificazione per l’affidamento verranno considerati i CIG di importo superiore a 150.000 euro;

- la generalizzazione del periodo temporale di valutazione delle gare, lasciando aperta l’interpretazione che il quinquennio di riferimento in cui considerarle non sia più fisso (come nel vecchio testo) ma mobile (vale a dire dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza fino a 5 anni indietro).

In considerazione della complessità dei requisiti di nuova introduzione, nonché di quelli oggetto di modifica, si fornisce nella Tabella 1 seguente, quale utile supporto interpretativo, una rappresentazione sintetica di quanto descritto.

 

_______________

(1) I criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi alla formazione e alle competenze sono rimasti sostanzialmente invariati e, di conseguenza, non saranno oggetto di trattazione nel presente documento.

 

 

TABELLA 1 - PROSPETTO DI SINTESI DEI NUOVI REQUISITI E DI QUELLI A CUI SONO STATE APPORTATE MODIFICHE DAL CORRETTIVO

 

Requisiti di nuova introduzione

Norma

Denominazione

Punteggio massimo

 

Art. 11, comma 2, lett. a

Disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1;

1 punto

 

Art, 11, comma 2, lett. b.

Aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione

1 punto

 

Art. 11, comma 2, lett b. bis

Specializzazione

1 punto

 

Art 11, comma 2, lett. b. ter

Efficienza decisionale

7 punti

 

Tabelle A e B - Allegato II.4

Acquisizioni mediante ricorso a terzi” sotto determinate soglie di valore del CIG per i lavori e i servizi e le forniture;

5 punti

 

Requisiti già esistenti nel precedente modello di qualificazione ma oggetto di modifiche (in grassetto)

 

Tabelle A e B - Allegato II.4

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1

40 punti

 

Tabelle A e B - Allegato II.4

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC (si considerano i CIG di importo superiore a 150.000 euro)

5 punti

 

Tabella B - settore servizi e forniture

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC (si considerano i CIG di importo superiore a 150.000 euro)

5 punti (anziché 10)

 

Requisiti eliminati dal Correttivo

Tabella A - Allegato II.4 testo originale D. Lgs. 36/2023 pre-Correttivo - settore lavori

Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

5 punti

 

Tabella A e B - Allegato II.4 testo originale D. Lgs. 36/2023 pre-Correttivo

Disponibilità e utilizzo delle piattaforme telematiche

10 punti

 

 

Il presente documento è strutturato come segue:

- Il paragrafo 2 descrive il periodo di validità della qualificazione;

- Il paragrafo 3 presenta un prospetto di sintesi dei criteri previsti dal nuovo modello di qualificazione relativi alle gare, con indicazione dei relativi ambiti applicativi;

- Il paragrafo 4 descrive in dettaglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il calcolo del criterio della specializzazione;

- Il paragrafo 5 approfondisce il criterio dell’efficienza decisionale, illustrando i meccanismi correttivi adottati nei casi di mancata comunicazione della data di stipula. Il paragrafo include inoltre due prospetti di sintesi che riassumono tali meccanismi di aggiustamento;

- Il paragrafo 6 illustra puntualmente le modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio delle acquisizioni mediante ricorso a terzi.

 

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2. Il periodo di validità della qualificazione

La qualificazione avrà durata biennale, che decorrerà dal giorno di presentazione dell’istanza di qualificazione.

In tale prospettiva, le stazioni appaltanti potranno accedere al sistema informatico disponibile sul sito dell’Autorità, consultare il punteggio assegnato e, di conseguenza, conoscere l’esito dell’istanza prima di procedere con la richiesta formale di qualificazione o con l’eventuale aggiornamento della stessa.

Si evidenzia, tuttavia, che l’inoltro di una nuova istanza o l’aggiornamento di una domanda già presentata determina una modifica irreversibile all’interno del sistema: una volta effettuato l’invio o l’aggiornamento non sarà più possibile ripristinare o recuperare la domanda precedente né i relativi punteggi associati.

Si chiarisce che la disposizione normativa dell’articolo 11, comma 1, deve essere interpretata in senso sistematico e funzionale, coerentemente con le finalità del sistema di qualificazione di incentivare il miglioramento continuo e l'adeguamento tempestivo dei requisiti. Il biennio “mobile” (ossia decorrente dalla data di presentazione dell’istanza) consente infatti una verifica aggiornata e trasparente della qualificazione, senza pregiudicare la validità biennale che decorre dalla data di rilascio o aggiornamento.

 

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3. I criteri di qualificazione relativi alle gare

La seguente tabella riassume i criteri legati ai CIG nel nuovo modello di qualificazione modificato dal Correttivo, specificando i relativi punteggi massimi derivabili dalle Tabelle A e B del nuovo Allegato II.4 come modificato dal Correttivo e i perimetri di riferimento per lavori, servizi e forniture.

 

TABELLA 2 - PROSPETTO DI SINTESI DEI CRITERI LEGATI AI CIG CON RELATIVI PUNTEGGI E PERIMETRI PER IL NUOVO MODELLO DI QUALIFICAZIONE

 

Numero riga

Criterio

Punteggio Massimo

Perimetro CIG Lavori

Perimetro CIG Servizi e Forniture

1

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1

40 punti

CIG sopra 150.000 euro pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro)

CIG sopra 150.000 euro pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro)

2

Assolvimento obblighi di comunicazione dei dati

5 punti

CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione a 5 anni indietro

CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione a 5 anni indietro

3

Criterio della specializzazione art. 11 comma 2 lettera b-bis

1 punto

CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro per i quali risulti comunicata la categoria d’opera prevalente

CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro per i quali risulti comunicata la CPV prevalente

4

Efficienza decisionale art. 11 comma 2 lettera b-ter Formula dell’indicatore: media dei giorni intercorrenti tra data di stipula e data di scadenza delle offerte originaria

7 punti

CIG sopra 150.000 euro riferiti alle sole procedure aperte, al netto di accordi quadro e convenzioni, pubblicati a partire dal 1/1/2025 fino al giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza

CIG sopra 150.000 euro riferiti alle sole procedure aperte, al netto di accordi quadro e convenzioni, pubblicati a partire dal 1/1/2025 fino al giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza

5

Acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate

5 punti

CIG tra 40.000 (compreso) e 500.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro)

CIG tra 40.000 (compreso) e 140.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data presentazione istanza a 5 anni indietro)

 

I restanti ulteriori criteri introdotti dal Correttivo riguardano:

I. (art. 11 comma 2 lettera a) disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e svolgimento di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1 (massimo punteggio attribuibile: 1 punto);

II. (art. 11 comma 2 lettera b) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione (massimo punteggio attribuibile: 1 punto);

I requisiti di cui ai punti I. e II. saranno acquisiti a sistema con autodichiarazione. Il sottoparagrafo seguente riporta alcuni dettagli sui perimetri evidenziati nella tabella 2.

 

3.1. I perimetri dei CIG esposti nella tabella 2

- I criteri in riga 1 e 2 hanno come perimetro i CIG pubblicati sopra 150.000 euro sia per LAVORI che per SERVIZI E FORNITURE nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza;

- l’indicatore in riga 3 è calcolato su un sottoinsieme dei CIG considerati in riga 1 e 2 perché considera solo i CIG per i quali la CPV (per il settore di qualificazione SERVIZI-FORNITURE) o categoria d’opera (per il settore di qualificazione LAVORI) risulti comunicata;

- l’indicatore relativo all’efficienza decisionale in riga 4 è calcolato su un sottoinsieme dei CIG considerati in riga 1 e 2 poiché considera i CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 e, di questi, prende in considerazione solo quelli con procedura aperta come tipologia di scelta del contraente al netto della modalità di realizzazione accordo quadro oppure convenzioni;

- l’indicatore in riga 5 considera i CIG con importo tra 40.000 (compreso) e 500.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione per il settore di qualificazione dei LAVORI;

- l’indicatore in riga 5 considera i CIG con importo tra 40.000 (compreso) e 140.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione per il settore di qualificazione dei SERVIZI E FORNITURE.

 

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4. Il criterio della specializzazione (tabella 2 riga 3) e attribuzione del relativo punteggio

Per tale criterio, si utilizzano i codici CPV per il settore di qualificazione SERVIZI E FORNITURE e le categorie di opere per il settore di qualificazione LAVORI, ritenendoli, allo stato, i criteri oggettivi più affidabili per rappresentare la specializzazione.

Per il settore di qualificazione SERVIZI E FORNITURE l’indicatore è dato dal rapporto tra numero di CIG per la CPV prevalente più frequente (prendendo in considerazione solo le prime tre cifre della CPV stessa) e numero di CIG totali con CPV prevalente comunicata. Si considerano solo i CIG con oggetto principale del contratto uguale a "SERVIZI" oppure a "FORNITURE", escludendo i CPV con prime due cifre “45”, poiché non riconducibili né ad appalti di servizi né ad appalti di forniture. Per costruzione, il rapporto sarà un numero compreso tra 0 e 1. Riguardo al sistema di attribuzione del punteggio, i punti sono assegnati in base ad alcuni indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza osservata nei dati dal 2020 al 2025 in BDNCP. Gli indici di posizione di tale distribuzione sono 0,4 (mediana) e 0,125 (25° percentile). I punti sono assegnati come segue:

- Valore indicatore tra 0 e 0,125 (non compreso): 0 punti;

- Valore indicatore tra 0,125 (compreso) e 0,4 (non compreso): 0,5 punti;

- Valore indicatore maggiore o uguale a 0,4: 1 punto.

A un valore più alto dell’indicatore corrisponde una maggiore specializzazione e dunque un punteggio più alto.

Per il settore di qualificazione LAVORI, il criterio si basa sul rapporto tra il numero di contratti per la categoria opera prevalente più frequente e il numero totale di contratti con categoria opera prevalente comunicata. Si considerano solo i CIG con oggetto principale "LAVORI" e con categoria di opera prevalente comunicata. Per costruzione, il rapporto sarà un numero compreso tra 0 e 1.

Riguardo al sistema di attribuzione del punteggio, i punti sono assegnati in base ad alcuni indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza osservata nei dati dal 2020 al 2025 in BDNCP. Gli indici di posizione di tale distribuzione sono 0,33 (mediana) e 0,143 (25° percentile). I punti sono assegnati come segue:

- Valore indicatore tra 0 e 0,143 (non compreso): 0 punti;

- Valore indicatore tra 0,143 (compreso) e 0,33 (non compreso): 0,5 punti;

- Valore indicatore maggiore o uguale a 0,33: 1 punto.

A un valore più alto dell’indicatore corrisponde una maggiore specializzazione e dunque un punteggio più alto.

 

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5. Il criterio dell’efficienza decisionale (tabella 2 riga 4) e attribuzione del relativo punteggio

In linea con quanto stabilito nel parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “MIT”) n. 3309 del 3 aprile 2025 - che deve essere considerato, a tutti gli effetti, quale interpretazione autentica della norma di riferimento - saranno prese in considerazione esclusivamente le procedure aperte, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni, i cui bandi siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025, prendendo in considerazione i CIG relativi a gare stipulate, aggiudicate o che risultano ancora in corso (comprese, quindi, quelle per cui non è stato comunicato l’esito (2)).

In generale, l’efficienza decisionale è da intendersi come tempo di stipula del singolo contratto e sarà calcolata su ogni CIG facente parte del perimetro come la differenza in giorni tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte e la data di stipula. Il relativo indicatore sarà la media di queste differenze, vale a dire la media dei tempi di stipula.

Per quanto riguarda le gare su delega, esse verranno imputate alla stazione appaltante (di seguito “SA”) delegata come segue:

- Se le funzioni delegate riguardano aggiudicazione e stipula, non viene effettuato nessun aggiustamento e pertanto l’efficienza decisionale sarà calcolata come differenza tra la data di stipula e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte;

- Se le funzioni delegate riguardano la sola aggiudicazione, l’efficienza decisionale sarà calcolata come differenza tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte a cui saranno sommati 33 giorni, corrispondenti al termine dilatorio ossia ai giorni di stand still + 1 giorno (il primo utile per la stipula).

Dal calcolo dell’efficienza decisionale ANAC escluderà infine le procedure che si fermano alla proposta di aggiudicazione in quanto trattasi di prassi non corrette. In più occasioni ANAC ha infatti chiarito, anche attraverso proprie delibere (nn. 465, 466, 468/2024), che una stazione appaltante qualificata è tenuta a concludere il procedimento di affidamento almeno fino all’aggiudicazione definitiva. La responsabilità della fase decisoria non può infatti essere frammentata né interrotta arbitrariamente, pena lo svuotamento della logica stessa del sistema di qualificazione.

In generale, ai fini del calcolo dei tempi rilevanti per il criterio dell’efficienza decisionale, occorre tuttavia tenere conto di una particolare fattispecie: nella BDNCP risultano registrate, per motivi eterogenei, numerose procedure di gara che, pur ricadendo nel perimetro temporale individuato dal parere ministeriale, risultano prive della data di stipula del contratto. Questa circostanza assume particolare rilievo a seguito dell’adeguamento alle indicazioni del MIT, che comportano l’inclusione di bandi di recentissima pubblicazione, per i quali è del tutto plausibile che la stipula non sia ancora intervenuta.

A tal riguardo, l’introduzione del meccanismo di aggiustamento che sarà di seguito descritto si è reso necessario per garantire un’applicazione più equa, coerente ed efficace della misura, alla luce di valutazioni tecniche e operative emerse successivamente.

In primo luogo, tale meccanismo consente di ampliare il perimetro di applicazione del criterio dell’efficienza decisionale, evitando che, nella fase di prima attuazione, la misura risulti eccessivamente limitata e dunque poco rappresentativa della reale capacità operativa delle stazioni appaltanti. In secondo luogo, l’aggiustamento è finalizzato a prevenire comportamenti opportunistici nella trasmissione e gestione dei dati alla BDNCP, rafforzando l’affidabilità complessiva del sistema e assicurando condizioni di effettiva parità tra i soggetti valutati. Infine, va evidenziato che l’attuazione tempestiva di questo correttivo è funzionale e coerente al rispetto di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”).

Alla luce di quanto sopra, l’introduzione del meccanismo di aggiustamento rappresenta una misura necessaria, proporzionata e coerente con le finalità generali del nuovo sistema di qualificazione.

Nei prossimi due sottoparagrafi vengono pertanto enunciati i meccanismi di aggiustamento dei tempi di stipula dei CIG rientranti nel perimetro considerato per il calcolo dell’indicatore.

 

_______________

(2) Si veda in proposito il paragrafo 5.1 e 5.2 sui meccanismi di aggiustamento nei casi di gare senza esito.

 

 

5.1. Il meccanismo di aggiustamento per l’efficienza decisionale: gare per conto proprio

Tre sono le casistiche di aggiustamento necessario, basato sui giorni intercorrenti tra la data di presentazione dell’istanza e la data di scadenza originaria delle offerte:

a) CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 per i quali la differenza tra la data di presentazione dell’istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte ricade in un periodo inferiore a 116 giorni. In tal caso, non vengono considerati ai fini del calcolo dell’indicatore i CIG per i quali non risulta comunicata una data di stipula.

 

Riassumendo il caso a):

Se giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria <116:

- data stipula NON PRESENTE —> CIG non contribuisce al calcolo;

- data stipula PRESENTE —> efficienza decisionale (in giorni) = data stipula - data scadenza offerte originaria.

 

b) CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 per i quali la differenza tra la data di presentazione dell’istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte ricade in un periodo uguale o superiore a 116 giorni e inferiore o uguale a 730 giorni. In tal caso, se non risulta comunicata la data di stipula, la misura sarà calcolata come differenza tra la data di presentazione dell’istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte; se è presente la data di stipula, la misura è calcolata come differenza tra data di stipula e la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte.

 

Riassumendo il caso b):

Se 116 ≤ giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria ≤ 730:

- data stipula NON PRESENTE —> efficienza decisionale (in giorni) = data istanza

- data scadenza originaria offerte;

- data stipula PRESENTE —> efficienza decisionale (in giorni) = data stipula - data scadenza originaria offerte.

 

c) CIG pubblicati a partire dal 1/1/2025 per i quali la differenza tra la data di presentazione dell’istanza di qualificazione e data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte è superiore a 730 giorni. In tal caso, se non risulta comunicata la stipula, viene assegnato il valore di 730 giorni; lo stesso valore convenzionale di 730 giorni sarà assegnato anche alle gare per le quali la differenza tra data di stipula e data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte supera i 730 giorni.

 

Riassumendo il caso c):

Se giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria > 730:

- data stipula NON PRESENTE —> efficienza decisionale = 730 giorni;

- data stipula - data scadenza offerte originaria > 730 giorni —> efficienza decisionale = 730 giorni.

 

In Tabella 3, si riassumono tutte le casistiche possibili per stato del CIG e giorni tra la data di presentazione dell’istanza e la data di scadenza originaria delle offerte per le gare svolte per conto proprio.

 

 

TABELLA 3 - PROSPETTO DI SINTESI DELLE CASISTICHE PER AGGIUSTAMENTI RIGUARDANTI EFFICIENZA DECISIONALE. GARE CONTO PROPRIO

 

Stato del CIG per gare conto proprio

Giorni tra data di presentazione dell’istanza di qualificazione e data di scadenza originaria delle offerte

 

Inferiore a 116

Tra 116 e 730

Superiore a 730

CIG Stipulato entro 730 giorni dalla data di scadenza originaria offerte

Efficienza decisionale = Giorni tra data stipula e data scadenza originaria offerte

Efficienza decisionale = Giorni tra data stipula e data di scadenza originaria offerte

Efficienza decisionale = 730 giorni

CIG Stipulato 730 giorni dopo la data di scadenza originaria offerte

Non applicabile

Non applicabile

Efficienza decisionale = 730 giorni

CIG Non Stipulato

Eliminato dal calcolo

Efficienza decisionale = Giorni tra data di presentazione istanza di qualificazione e data di scadenza originaria offerte

Efficienza decisionale = 730 giorni

 

Si rappresenta che il meccanismo di aggiustamento è iterativo. Pertanto, in fase di ripresentazione dell’istanza di qualificazione, per un suo eventuale aggiornamento, le condizioni sopra esposte verranno verificate nuovamente ricalcolando le distanze tra le date indicate.

 

5.2. Il meccanismo di aggiustamento per l’efficienza decisionale: gare per conto terzi

Le gare delegate fino alla stipula seguono lo stesso processo di aggiustamento.

Tuttavia, esistono gare nelle quali le funzioni delegate arrivano alla aggiudicazione. In questo caso, per evitare complessità ulteriori, si applica la precedente correzione nel seguente modo:

a) Ai CIG di gare delegate pubblicati dopo il 1/1/2025 la cui differenza tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di presentazione della istanza della SA delegata è inferiore a 116 giorni, se il CIG ha una data di aggiudicazione, come valore dell’efficienza decisionale si applicherà alla stazione appaltante delegata la differenza tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria di presentazione offerte sommandoci i 33 giorni (giorni stand still +1).

Se la data di aggiudicazione invece non è stata comunicata tali CIG vengono esclusi dal calcolo.

 

Riassumendo il caso a):

Se giorni tra data istanza e data scadenza originaria offerte <116:

- data aggiudicazione NON PRESENTE —> CIG non contribuisce al calcolo;

- data aggiudicazione PRESENTE —> efficienza decisionale (in giorni) = data aggiudicazione - data scadenza originaria offerte + 33 giorni.

 

b) Ai CIG di gare delegate pubblicati dopo il 1/1/2025 la cui differenza tra la data scadenza originaria offerte e la data di presentazione della istanza della SA delegata è superiore a 115 giorni e inferiore o uguale a 730 giorni, alla stazione appaltante delegata si applicherà, se la gara non è aggiudicata, la data di invio dell’istanza come “data di aggiudicazione” e dunque si potrà calcolare l’efficienza decisionale come la differenza tra la data di scadenza delle offerte originaria e la data di aggiudicazione (in questo caso corrispondente alla data di presentazione istanza di qualificazione) sommandoci i 33 giorni. Se la gara è stata aggiudicata si riporta la data di aggiudicazione nel dato e si sommano i 33 giorni per calcolo dell’efficienza decisionale.

 

Riassumendo il caso b):

Se 116 ≤ giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria ≤ 730:

- data aggiudicazione NON PRESENTE —> efficienza decisionale (in giorni) = (data istanza - data scadenza offerte originaria + 33 giorni);

- data aggiudicazione PRESENTE —> efficienza decisionale (in giorni) = data aggiudicazione - data scadenza offerte originaria + 33 giorni.

 

c) Ai CIG di gare delegate pubblicati dopo il 1/1/2025 la cui differenza tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di presentazione della istanza per la SA delegata è superiore ai 730 giorni, verrà attribuito il valore di 730 giorni se il CIG non ha data di aggiudicazione o ha data di aggiudicazione maggiore di 730 giorni successiva a quella di scadenza originaria delle offerte. Si troncano dunque tempi elevati.

 

Riassumendo il caso c):

Se giorni tra data istanza e data scadenza offerte originaria > 730:

- data aggiudicazione NON PRESENTE —> efficienza decisionale = 730 giorni;

- data aggiudicazione - data scadenza offerte originaria > 730 giorni —> efficienza decisionale = 730 giorni.

 

In Tabella 4 si riassumono tutte le casistiche per stato del CIG e giorni tra la data di presentazione dell’istanza e la data di scadenza originaria delle offerte per le gare svolte per conto proprio.

 

TABELLA 4 - PROSPETTO DI SINTESI DELLE CASISTICHE PER AGGIUSTAMENTI RIGUARDANTI EFFICIENZA DECISIONALE. GARE CONTO TERZI

Stato CIG gare conto terzi

Giorni tra data di presentazione dell’istanza di qualificazione e data di scadenza originaria delle offerte

 

Inferiore a 116

Tra 116 e 730

Superiore a 730

CIG Aggiudicato entro 730 dalla data di scadenza originaria delle offerte

Efficienza decisionale = Giorni tra data aggiudicazione e data scadenza originaria offerte + 33 giorni

Efficienza decisionale = Giorni tra data aggiudicazione e data di scadenza originaria offerte + 33 giorni

Efficienza decisionale = 730 giorni

CIG Aggiudicato 730 giorni dopo data di scadenza originaria offerte

Non applicabile

Non applicabile

Efficienza decisionale = 730 giorni

CIG Non Aggiudicato

Eliminato dal calcolo

Efficienza decisionale = Giorni tra data di presentazione istanza di qualificazione e data di scadenza originaria offerte + 33 giorni

Efficienza decisionale = 730 giorni

 

13003764 13003943
6. Il criterio delle acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (tabella 2 riga 5)

Per l’attribuzione del punteggio per il criterio delle acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate (riga 5 della Tabella 2), si spiegano in dettaglio le soluzioni adottate. In primo luogo, si ribadisce che il perimetro è il seguente:

- LAVORI: CIG tra 40.000 (compreso) e 500.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data presentazione istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data presentazione istanza a 5 anni indietro);

- SERVIZI-FORNITURE: CIG tra 40.000 (compreso) e 140.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data presentazione istanza di qualificazione (ossia, dal giorno precedente alla data presentazione istanza a 5 anni indietro).

Per l’attribuzione del punteggio, è stato adottato un criterio proporzionale. Il numero di gare delegate della SA istante verrà infatti confrontato con alcuni indici di posizione della distribuzione della popolazione relativa al numero di gare delegate tra il 2020 e il 2025, calcolati sulla base dei dati presenti in BDNCP. Tali indici di posizione sono il 25° percentile (1 gara), la mediana (2 gare), il 75° percentile (3 gare). Pertanto, l’amministrazione istante otterrà:

- 0 punti per 0 gare delegate;

- 1,25 punti per 1 gara delegata;

- 2,5 punti per 2 gare delegate;

- 3,75 punti per 3 gare delegate;

- 5 punti per numeri di gare delegate superiori a 3.

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