Salva Casa Sardegna: recepimento selettivo e riordino normativa regionale | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8670

Flash news del
20/06/2025

Salva Casa Sardegna: recepimento selettivo e riordino normativa regionale

La L.R Sardegna 18/2025 recepisce il D.L. 69/2024 (Decreto Salva casa) in modo selettivo. In particolare, restano fuori alcune disposizioni sull'agibilità.

DECRETO SALVA CASA SARDEGNA - La L.R. Sardegna 17/06/2025, n. 18 è stata pubblicata nel B.U.R. 19/06/2025, n. 35 ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
L'aspetto centrale della norma è costituito dalle modifiche alla L.R. Sardegna 23/1985 (Testo unico edilizia della Regione Sardegna) al fine di pervenire ad un testo coordinato con le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001, innovate dal D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva Casa) convertito, con modificazioni, in L. 105/2024.
Il nuovo impianto normativo prevede la possibilità di regolarizzare con maggiore facilità le piccole difformità, aprendo così l’accesso ai bonus edilizi e favorendo la compravendita degli immobili.
Si tratta tuttavia di un recepimento ragionato e selettivo delle disposizioni nazionali in materia edilizia, con l’intento di valorizzare al contempo le specificità del territorio.
Infatti, la Regione ha scelto di non recepire alcune disposizioni sull’agibilità sancite dal Decreto Salva Casa al fine di scongiurare il pericolo di incentivare dinamiche speculative: il provvedimento mantiene inalterate le misure minime di abitabilità per i monolocali e non sono previsti né l’abbassamento della superficie minima degli alloggi da 28 a 20 mq, né la regolarizzazione automatica dei locali con altezza inferiore a 2,70 metri.
Per gli edifici già esistenti, la legge mantiene le tolleranze costruttive previste dalla normativa nazionale, introducendo così un equilibrio tra le esigenze di regolarizzazione e la tutela del decoro urbano e dell’integrità edilizia.
Sono stati recepiti, invece, tutti quegli istituti che permetteranno di sanare le piccole difformità edilizie. In particolare, con l’art. 20 della norma viene completamente recepito l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 sull’accertamento delle conformità, nel caso in cui ci siano delle ipotesi di parziali difformità e variazioni essenziali, specificando quali siano le sanzioni che debbano essere applicate, che possono variare da un minimo di 500 euro in caso di parziali difformità a 1.000 euro nel caso di quelle più gravi.

Dalla redazione