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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Partenariato pubblico privato (PPP) istituzionale: indicazioni ANAC su disciplina applicabile
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ISTITUZIONALE - È stato chiesto all'ANAC di chiarire i seguenti aspetti della disciplina del partenariato pubblico privato (PPP):
- se un soggetto privato può proporre la costituzione di un PPP di tipo istituzionale (costituzione di una società mista pubblico-privata) beneficiando delle regole previste nell’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, contemplanti il riconoscimento del diritto di prelazione in capo al proponente;
- se tale proposta possa ritenersi conforme alle previsioni dell’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023 che effettua, per il PPP di tipo istituzionale, un rinvio al D. Leg.vo 175/2016.
Contesto normativo
L’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, ha introdotto una nuova nozione generale di partenariato pubblico privato, comprensiva sia del partenariato pubblico privato “contrattuale”, sia del partenariato pubblico privato “istituzionale” (si veda Il partenariato pubblico privato nello schema del nuovo codice appalti).
L’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023, comma 3, individua la figura del PPP di tipo contrattuale, precisando che la stessa comprende:
- le figure della concessione (anche nelle forme della finanza di progetto), della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità;
- gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui all’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
L’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023, comma 4, introduce la definizione di PPP di tipo istituzionale, precisando che tale tipologia di PPP:
- si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica;
- è disciplinata dal D. Leg.vo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalle altre norme speciali di settore.
Osservazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 02/04/2025, n. 13, ha svolto le seguenti osservazioni:
- l'art. 174, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 opera un rinvio generale - da intendersi riferito a tutti profili relativi alla costituzione e alle modalità operative dell'ente partecipato - alla disciplina contenuta nel D. Leg.vo 175/2016, con la conseguenza che le disposizioni contenute nel Libro IV (relativo al partenariato pubblico privato e alle concessioni), di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II (artt. 182-195 del D. Leg.vo 36/2023), non sembrano trovare applicazione per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti;
- quindi, può affermarsi che nel PPP di tipo istituzionale, ai fini della selezione del socio privato, trova applicazione la specifica disciplina dettata dal D. Leg.vo 175/2016 e non quella dettata dal D. Leg.vo 36/2023 per il PPP di tipo contrattuale;
- inoltre, la particolare procedura prevista dall’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, che riconosce al privato promotore un diritto di prelazione nei termini ivi stabiliti, è limitata - per espressa previsione della norma - all’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto (la cui disciplina è stata modificata dal D. Leg.vo 209/2024, si veda Correttivo al Codice appalti: PPP e finanza di progetto);
- pertanto, non appare consentito procedere all’applicazione della suddetta procedura anche ai fini del ricorso al PPP di tipo istituzionale, consentendo ad un operatore privato di presentare una proposta per lo sviluppo e la gestione di un progetto mediante costituzione di apposita compagine societaria.
Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 e dell’art. 13, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, ai fini del ricorso al PPP di tipo istituzionale, occorre riferirsi alle specifiche disposizioni dettate dal D. Leg.vo 175/2016, in tema di costituzione della società mista pubblica- privata e di scelta del socio privato della stessa, senza possibilità di applicare, a tali fini, la procedura prevista e disciplinata dall’art. 193 del D. Leg.vo 36/2023, applicabile esclusivamente per l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto e, quindi, per il ricorso al PPP di tipo contrattuale.
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