Durata e prorogabilità dell'incarico di RPCT | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/06/2025

Durata e prorogabilità dell'incarico di RPCT

L'ANAC ha ribadito che, nel caso di esclusività della funzione di RPCT, è opportuno che la durata dell'incarico non sia inferiore a 3 anni e prorogabile una sola volta.

PROROGABILITÀ INCARICO RPCT - È stato chiesto all’ANAC di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di prorogare l’incarico di RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) al medesimo dipendente per un ulteriore triennio rispetto ai due mandati triennali già ricoperti.

L'ANAC, con il Parere anticorruzione del 03/06/2025 - fasc.2129.2025 - ha chiarito quanto segue:
- l'art. 1, comma 7, della L. 06/11/2012, n. 190, prevede che l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- l'ANAC ha fornito precisi indirizzi sulla scelta del RPCT nelle società a controllo pubblico, nonché sulla durata del relativo incarico, nell’Allegato 3 al Piano nazionale anticorruzione 2022 (di cui alla Delib. ANAC 17/01/2023, n. 7), sottolineando che, seppure la legge non individui la durata dell'incarico del RPCT, nel caso di esclusività della funzione di RPCT, la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a 3 anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT.

Posto quanto sopra, l'ANAC ha raccomandato alla società istante, laddove possibile, di conferire l’incarico di RPCT ad un nuovo soggetto.
Inoltre, l’ANAC ha ribadito che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze individuando anche forme di collaborazione fra i RPCT che si succedono, per assicurare la continuità dell’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione.
Nel caso in cui la società istante, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, decidesse invece di prorogare l’incarico di RPCT per un altro triennio al medesimo soggetto, nel provvedimento di nomina/proroga dovrà chiarire le motivazioni di tale scelta.

Dalla redazione