Osservatorio sul contenzioso negli appalti privati del 17/06/2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/06/2025

Osservatorio sul contenzioso negli appalti privati del 17/06/2025

A cura dell’Avv. Maurizio Tarantino. Responsabilità per difformità delle opere in presenza di precedente accordo tra committente e ditta - Le condizioni ostative del cantiere non legittimano la ditta all’abbandono dei lavori - Sconto in fattura: l’errato bonifico parlante comporta la responsabilità del committente nei confronti della ditta - Il direttore dei lavori non è responsabile del danneggiamento causato dai mezzi pesanti dell’appaltatrice.

APPALTI PRIVATI VIZI DELL’OPERA RESPONSABILITÀ DIRETTORE LAVORI - Il presente osservatorio evidenzia le novità della giurisprudenza di merito. Uno strumento per comprendere le dinamiche del contratto di appalto privato, che evidenzia le insidie del contenzioso e le responsabilità delle imprese e dei professionisti coinvolti.

RESPONSABILITÀ PER DIFFORMITÀ DELLE OPERE IN PRESENZA DI PRECEDENTE ACCORDO TRA COMMITTENTE E DITTA

Ai fini delle responsabilità dei tecnici, rileva l’asserita sussistenza di un vincolo fiduciario tra il committente e la ditta appaltatrice?

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione in un appartamento

Fatti di causa

Il committente aveva chiesto il risarcimento del danno consistente nei costi necessario per l’eliminazione dei vizi, nonché nei disagi derivanti dai medesimi.

Procedimento

Il committente aveva incaricato nel 2012 la ditta per alcuni lavori di manutenzione presso l’immobile di sua proprietà e, in tal circostanza, aveva nominato l’architetto quale progettista e direttore dei lavori. Dopo circa un anno dall’ultimazione, i lavori eseguiti avevano manifestato difformità e difetti, descritti sia dalla consulenza tecnica di parte, sia dalla CTU espletata nell’àmbito del giudizio intrapreso per l’ATP. Secondo il committente, i difetti e le difformità delle opere erano imputabili all’impresa esecutrice delle stesse e al progettista e direttore dei lavori.

La ditta appaltatrice non si costituiva, mentre il direttore dei Lavori eccepiva la mancanza di legittimazione passiva del convenuto, poiché la lite era stata transatta tra le parti a febbraio 2015, con esclusione di qualsiasi responsabilità del progettista e direttore dei lavori e nomina di un nuovo tecnico. Oltre ciò, riteneva di non essere responsabile dei difetti lamentati, in quanto tra il committente e la ditta appaltatrice sussisteva un rapporto fiduciario che aveva limitato il ruolo del progettista e direttore dei lavori. Con l’occasione, il direttore dei lavori chiedeva il pagamento del residuo compenso.

Decisione

A seguito dell’istruttoria di causa, tra i vari vizi, era emersa la presenza di macchie di umidità e presenza di muffe e i distacchi di intonaco. Secondo il CTU, i difetti in questione erano imputabili all’errata esecuzione dei lavori in questione e alla difformità degli stessi rispetto a quelli indicati all’interno della SCIA e al progetto allegato. In particolare, era stato apposto un manto di asfalto in luogo della guaina; l’asfalto, inoltre, era stato sovrapposto al preesistente manto di guaina, che avrebbe dovuto essere rimosso.

Premesso ciò, il direttore dei lavori era stato ritenuto inadempiente, in quanto non aveva dimostrato di aver vigilato sull’esecuzione delle opere per cui è causa, avendo omesso di verificare la conformità delle stesse al progetto redatto e il rispetto dalle regole dell’arte nell’esecuzione dei lavori. Non rilevava, quindi, l’asserita sussistenza di un vincolo fiduciario tra il committente e la ditta appaltatrice, poiché questo non elide le obbligazioni poste a carico del direttore dei lavori. Difatti, con la precedente transazione, la ditta si era soltanto obbligata alla rimozione dei difetti delle opere realizzate, con il controllo di un diverso direttore dei lavori. Era stata assunta, pertanto, una nuova obbligazione di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella prevista all’art. 1667 c.c.; obbligazione che si affianca a quella prevista dalla legge, ma non la estingue. In conclusione, il giudice ha condannato la ditta e il direttore dei lavori, in solido, al risarcimento del danno; con il medesimo provvedimento è stato riconosciuto il compenso parziale del direttore dei lavori.

(Trib. Nola 13 giugno 2025, n. 1845)

Precedenti

L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto (Cass. civ. 7 giugno 2018, n. 14815).

 

LE CONDIZIONI OSTATIVE DEL CANTIERE NON LEGITTIMANO LA DITTA ALL’ABBANDONO DEI LAVORI

In presenza di condizioni difficili di lavori, la ditta ha l’obbligo di richiedere formalmente la sospensione del contratto e indicare un termine per superare le criticità?

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio

Fatti di causa

Il condominio committente si era opposto all’ingiunzione proposta dall’appaltatore e, di conseguenza, chiedeva la condanna della ditta al risarcimento dei danni nonché al pagamento della penale contrattualmente prevista.

Procedimento

Il condominio aveva appaltato alla ditta l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale. Durante l’esecuzione dei lavori, la ditta aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere senza darne alcuna comunicazione. A seguito di ciò, il committente aveva contestato la cattiva esecuzione delle opere e chiesto una definizione bonaria della lite ma l’opposta, nel corso delle trattative, aveva depositato un ricorso monitorio senza tener conto degli acconti ricevuti e dei lavori eseguiti senza autorizzazione o non a regola d’arte. Tra gli altri aspetti, l’impresa era tenuta a risarcire i danni causati al condominio in quanto, prima della conclusione del contratto, aveva effettuato sopralluoghi e redatto un’offerta economica senza aver riscontrato quelle problematiche che avevano poi portato ad effettuare lavori extra.

L’appaltatore, invece, riteneva che per la realizzazione delle predette opere di ristrutturazione, aveva incontrato molti problemi nella realizzazione degli stessi a causa del comportamento inadempiente del committente. Difatti, i ponteggi necessari ai lavori furono smontati dopo diversi interventi della Polizia Municipale a causa della mancata autorizzazione ricevuta; inoltre, la società appaltatrice era costretta a lavorare solo negli orari di chiusura attività del ristorante posto al piano terra del condominio ed era impossibile utilizzare le utenze idriche ed elettriche del condominio; infine, lo stallo permanente di autovetture non autorizzate all’interno del cantiere ostacolavano i lavori.

Decisione

A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che il regolare svolgimento dei lavori era stato ostacolato da numerosi problemi, comportando l’abbandono del cantiere. Secondo il giudicante, tale abbandono (nonostante i problemi) era avvenuto “brutalmente”, senza ottemperare a quanto previsto dal contratto in ordine alla contestazione degli inadempimenti al committente e senza richiedere una sospensione dei lavori al direttore dei lavori. Invero, la ditta pur avendo inviato alcune note al direttore dei lavori, non aveva prodotto alcuna formale diffida all’amministratore; nonostante ciò, il condominio aveva invece invitato la ditta a proseguire i lavori. In conclusione, anche se le condizioni materiali di cantiere erano ostative, la ditta avrebbe dovuto richiedere formalmente la sospensione del contratto e indicare un termine per superare le criticità.

Pertanto, non avendo effettuato tale adempimento, la responsabilità per l’interruzione dei lavori non poteva essere attribuita in toto al committente. Accolta l’opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo.

(Trib. Napoli 13 giugno 2025, n. 5912)

Precedenti

Se l’impresa decide di interrompere temporaneamente i lavori, senza aver formalmente contestato all’amministratore condominiale le carenze che ostacolano l’esecuzione e senza avergli dato un termine per adempiere, può essere considerata inadempiente anche per quei giorni di fermo (Cass. 12 giugno 2024, n. 16346).

 

SCONTO IN FATTURA: L’ERRATO BONIFICO PARLANTE COMPORTA LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DELLA DITTA

Il bonifico ordinario può essere motivo di condanna del committente?

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione straordinaria del giardino del fabbricato di proprietà del committente

Fatti di causa

L’appaltatore aveva chiesto di dichiarare la risoluzione del negozio cessione del credito fiscale (sconto in fattura al 50% ex art. 121 D.L. 34/2020), intercorso tra la ditta e il committente, per il grave inadempimento negoziale di quest’ultimo, il quale effettuava il pagamento della quota del 50% allo stesso spettante, dell’importo della fattura suindicata mediante bonifico ordinario, in luogo del bonifico parlante. Ciò aveva causato il diniego dell’intermediario creditizio. L’appaltatore aveva chiesto di condannare il committente al pagamento della somma pari al 50% del corrispettivo dei lavori commissionati, eseguiti e fatturati.

Procedimento

Il committente aveva commissionato alla ditta i lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione dell’area di pertinenza (giardino) del fabbricato di sua proprietà. Il pagamento dei lavori doveva essere disciplinato con lo sconto in fattura. Nonostante la certificazione dei lavori, la cessionaria del credito fiscale comunicava alla ricorrente che il credito non poteva essere ceduto in quanto il pagamento della fattura era stato effettuato dal committente a mezzo bonifico ordinario, in luogo del bonifico parlante.

Costituendosi in giudizio, il committente eccepiva che, nonostante le innumerevoli sollecitazioni avanzate, i lavori commissionati erano stati eseguiti con notevole ritardo e non erano stati realizzati a regola d’arte. Inoltre, il committente, a seguito della richiesta avanzata dal commercialista della ditta, aveva effettuato nuovamente il bonifico della somma nella forma del c.d. bonifico parlante, salvo ricevere una ulteriore richiesta di ritirare il bonifico, in quanto la relativa procedura si sarebbe dovuta ultimare nell’anno solare in cui era stata eseguita la prestazione. Per tale ulteriore ragione, la ditta rifiutava il suindicato bonifico parlante.

Decisione

A seguito dell’istruttoria di causa, la pratica non risultava essere andata a buon fine per la ditta, atteso che il bonifico ordinario era privo dell’indicazione del codice fiscale/partita IVA del destinatario del bonifico e del codice fiscale del committente beneficiario della detrazione, sicché lo stesso era inidoneo, sulla base della normativa vigente, a far conseguire il bonus edilizio. Come rilevato anche dal CTU, non era stato rispettato l’iter amministrativo e contabile previsto dalla normativa e dalle linee guida dell’Agenzia delle Entrate. Invero, l’inadempimento, pur essendo possibile di sanatoria (Circolare n. 43 del 18/11/2016), tuttavia, secondo il giudicante, la nuova attestazione non era sufficiente dall’advisor incaricato dalla banca di esaminare la correttezza della documentazione a supporto del credito da acquistare.

In conclusione, la ditta non ha potuto beneficiare della cessione del credito di imposta a causa dell’erronea esecuzione del bonifico da parte del committente che aveva utilizzato la modalità ordinaria, anziché effettuare il c.d. bonifico parlante. Di conseguenza, era configurabile una risoluzione del contratto di cessione per condotta inadempiente imputabile al resistente e, quindi, la contestuale condanna pari al 50% del corrispettivo dei lavori dalla stessa eseguiti e non incassato, Esclusi, invece, i presunti vizi o difetti delle opere commissionate.

(Trib. Cosenza 13 giugno 2025)

Precedenti

In tema di diritto alla detrazione per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ritiene che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento del corrispettivo dei lavori, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle inclusa nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito  (Cass. 30 settembre 2020, n. 20786).

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI NON È RESPONSABILE DEL DANNEGGIAMENTO CAUSATO DAI MEZZI PESANTI DELL’APPALTATRICE

In assenza di direttive, la ditta risponde autonomamente dei danni causati al committente?

Oggetto del contratto

Demolizione di un fabbricato

Fatti di causa

Il committente chiedeva la condanna dell’appaltatore alla penale contrattuale per il ritardo e la condanna della medesima società, in solido con il direttore dei lavori al risarcimento dei danni, dando atto che l’assicuratrice aveva corrisposto un acconto.

Procedimento

Il committente aveva concluso con la società un contratto di appalto per l’esecuzione di opere edili (demolizione di un fabbricato di loro proprietà e allargamento della strada comunale prospiciente al fabbricato e realizzazione di un’area di manovra). Gli attori sostenevano che i lavori erano stati eseguiti con ritardo e che l’appaltatrice aveva danneggiato l’ingresso della loro proprietà e non rimosso una piattaforma in calcestruzzo realizzata per collocarvi la gru. Costituendosi in giudizio, sia la ditta che il direttore dei lavori eccepivano la regolarità delle opere e il riconoscimento del saldo lavori.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale riteneva che non fosse dovuta la penale, poiché il ritardo era dipeso dalla necessità, intervenuta in corso di esecuzione dell’appalto, di richiedere lo spostamento della linea elettrica, e delle opere di impermeabilizzazione del muro di contenimento (lavoro originariamente non contemplato). Inoltre, non erano stati provati i danni. Per queste ragioni, gli attori avevano proposto appello.

Decisione

A seguito dell’istruttoria di causa, a parere dei giudici, non era individuabile una responsabilità del direttore dei lavori, non trattandosi di danni cagionati dalle errate direttive o evitabili con la sorveglianza del predetto, bensì della conseguenza del transito di mezzi pesanti dell’impresa. A quest’ultima spettava (invece) l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi all’esito dell’appalto e, non avendolo fatto, era tenuta al risarcimento del danno. Difatti, i danni accertati dal CTU (ai pilastri, alla motorizzazione del portone scorrevole, alle componenti elettriche e alla pavimentazione) erano ascrivibili ai mezzi pesanti dell’appaltatrice.

(App. Venezia 12 giugno 2025, n. 2107)

Precedenti

Affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, è necessario che sussista in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Pertanto, in ipotesi di imputazione, rispetto ai direttori dei lavori, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti omissivi (Trib. Milano 4 ottobre 2023, n. 7569).

 

Dalla redazione