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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 12/06/2025, n. 81
D. Leg.vo 12/06/2025, n. 81
D. Leg.vo 12/06/2025, n. 81
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge; VISTI, altresì, gli articoli 11, 16, 17 e 19 della citata legge n. 111 del 2023; |
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CAPO I - Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari |
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Art. 1 - (Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari)1. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i so |
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Art. 2 - (Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali)1. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ot |
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Art. 3 - (Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici)1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolam |
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Art. 4 - (Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA)1. All’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5 - (Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie) |
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Art. 6 - (Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari)1. All’articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre 201 |
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CAPO II - Modifiche al concordato preventivo biennale |
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Art. 7 - (Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario)1. Al titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il c |
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Art. 8 - (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale)1. All’articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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Art. 9 - (Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale)1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una |
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Art. 10 - (Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale)1. Ai fini dell’applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, c |
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Art. 11 - (Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale) |
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Art. 12 - (Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale) |
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Art. 13 - (Deduzione del costo del lavoro incrementale)1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15: 1) al comma 1, dopo |
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Art. 14 - (Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale)1. All’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non può eccedere il corrispondente |
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Art. 15 - (Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale)1. All’articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le se |
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CAPO III - Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario |
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Art. 16 - (Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario)1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «all’originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»; b) all’articolo 35, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, |
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CAPO IV - Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario |
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Art. 17 - (Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché al sistema sanzionatorio doganale e delle accise)1. All’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 88: 1) al comma 2: 1.1.) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;»; 1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.». 2) il comma 3 è sostituito dal segu |
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Art. 18 - (Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87) |
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Art. 19 - (Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento)1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies)»; b) all’articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»; c) all’articolo 17-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto defini |
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Art. 20 - (Modifica all’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento)1. All’articolo 69, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate |
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CAPO V - Disposizioni in materia di accertamento |
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Art. 21 - (Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «non dipendente da un precedente accertamento,» sono soppresse; b) all’articolo 6, comma 2-quater, le parole: «al comma 2-bis, prim |
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Art. 23 - (Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 38-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 24 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all |
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Art. 25 - (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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