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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Procedura negoziata senza bando per opera d’arte o rappresentazione artistica unica
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - L'amministrazione istante intendeva realizzare alcune nuove opere d’arte e interventi di street art ed arte urbana, commissionando ad artisti di chiara fama la creazione delle stesse, anche utilizzando le risorse di cui alla L. 29/07/1949, n. 717, nel rispetto delle linee guida del MIT approvate con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 15/05/2017. Si trattava di lavori e forniture che potevano essere forniti unicamente dall’artista individuato in base al curriculum e alle precedenti esperienze in altri luoghi.
Quesiti
L'amministrazione ha chiesto all'ANAC di esprimere un parere in ordine alle disposizioni del n. 1), lett. b), dell’art. 76, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, chiarendo se:
- si era in presenza di un appalto di servizi, soggetto agli obblighi di digitalizzazione o se, invece, trattandosi di prestazione infungibile, si era in presenza di un contratto autonomo o d’opera intellettuale ed era, quindi, possibile, fermo restando l’obbligo di acquisire il CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari, concludere il contratto al di fuori di una piattaforma di approvvigionamento digitale;
- sussisteva l'obbligo di qualificazione per la stazione appaltante, anche per la fase di esecuzione.
Parere ANAC
Con il Parere del 28/05/2025, n. 23, l'ANAC ha espresso le seguenti considerazioni:
- la procedura negoziata senza bando può essere utilizzata, motivando, solo restrittivamente nei ridotti limiti dei suoi presupposti. Le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto derogatoria dell’evidenza pubblica, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza;
- il ricorso alla procedura di cui al n. 1), lett. b) dell’art. 76, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 è ammissibile solo quando lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica. Tale procedura, quindi, può essere utilizzata solo quando un unico operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e il valore unico dell’opera d’arte;
- l’affidamento ai sensi della citata disposizione rientra in ogni caso nel campo di applicazione del D. Leg.vo 36/2023, trattandosi di procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, specificamente prevista e disciplinata dallo stesso Codice appalti;
- ne consegue l’obbligo di rispettare, per tali appalti, le previsioni della L. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ratio è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale;
- inoltre, la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice appalti, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta quindi che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- quanto al quesito relativo alla qualificazione della stazione appaltante in relazione all’affidamento in questione, in via generale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie sopra indicate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate.
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