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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
SCIA con progetto incompleto, esclusione del silenzio assenso
SCIA PROGETTO INCOMPLETO SILENZIO ASSENSO - Nel caso di specie la ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare posta ai piani terzo e quarto di un condomino, contestava il provvedimento con cui il Comune le aveva vietato la prosecuzione dell’attività di costruzione di un ascensore privato a uso esclusivo all’interno della corte condominiale, oggetto di segnalazione certificata di inizio attività. In particolare, il Comune aveva rilevato l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla strumentazione urbanistica perché potesse procedersi, mediante la SCIA, alla realizzazione dell’ascensore all’esterno dell’edificio condominiale.
La ricorrente lamentava che il divieto di prosecuzione dell’attività fosse stato emesso dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della SCIA, in violazione dell’art. 19, L. 241/1990, commi 3 e 6-bis.
In proposito, C. Stato 08/05/2025, n. 3925 ha rilevato che l’identificabilità ex ante dell’intervento da realizzare, nelle sue caratteristiche concrete, costituisce condizione per il controllo della conformità dell’opera al progetto, ragion per cui, alla stregua di un criterio teleologico e sistematico, il decorso del termine per il silenzio assenso è impedito dall’assenza delle informazioni che il privato deve fornire, dovendo l’amministrazione procedere alle verifiche, per l’appunto, consentite dal tenore degli allegati alla SCIA e alle eventuali integrazioni documentali.
Nel caso di specie, dalle tavole progettuali non emergevano sufficienti misure, quote, distanze, indicazioni di materiali di progetto e di ogni altro dettaglio utile ad una comprensibile rappresentazione dell’opera da realizzare, in violazione dell’art. 14, comma 1, L.R. Emilia Romagna 15/2013 e della Delib. Emilia Romagna 04/02/2010, n. 279 che fissa, tra l’altro, i requisiti minimi degli elaborati progettuali a corredo dei titoli abilitativi.
Di conseguenza, una volta esclusa la formazione del silenzio assenso, il divieto di prosecuzione dell’attività non risultava tardivo e poteva essere legittimamente adottato sulla base della rilevata assenza dei requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia di elaborati progettuali in edilizia, che costituisce motivo ostativo autonomo e di per sé sufficiente a reggere il provvedimento impugnato.
Per queste ragioni, in conclusione, il Consiglio ha respinto l’appello.
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