Appalti pubblici: sindaco di piccoli comuni responsabile area tecnica e RUP | Bollettino di Legislazione Tecnica
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05/06/2025

Appalti pubblici: sindaco di piccoli comuni responsabile area tecnica e RUP

In tema di appalti pubblici e con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il MIT si è espresso sulla possibilità di nominare RUP il sindaco responsabile dell'area tecnica.

INDIVIDUAZIONE RUP - Con il quesito del 03/04/2025, n. 3349, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito alla figura del RUP.
In particolare, in un ente in cui l'incarico di responsabile dell'area tecnica era ricoperto dal sindaco, in possesso di titolo di studio adeguato (ingegnere), è stato chiesto se fosse corretto, ai sensi dell'art. 15 del D.Leg.vo 36/2023, equiparare il sindaco stesso ad un dipendente e quindi egli potesse svolgere le mansioni di RUP dei lavori pubblici.

Parere del MIT
In risposta al quesito, il MIT ha indicato quanto segue:
- l’art. 15 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità;
- la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il D. Leg.vo 209/2024 (c.d. Correttivo al Codice appalti), la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura;
- l’art. 53, comma 23, della L. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale;
- tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici;
- pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg.vo 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo;
- a conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

Dalla redazione