Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 03/06/2025, n. 7
L. R. Friuli Venezia Giulia 03/06/2025, n. 7
L. R. Friuli Venezia Giulia 03/06/2025, n. 7
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Capo I - Omissis
|
|
Capo II - Disposizioni in materia di attività produttive e turismo |
|
Art. 5 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3/2015)1. Al comma 1-ter dell’articolo 6 della legge regionale 20 febb |
|
Art. 6 - (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 2/2022)1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regi |
|
Art. 7 - Art. 9 Omissis
|
|
Art. 10 - (Modifica all’articolo 5-bis della legge regionale 50/1993)1. Dopo il comma 4-octies dell’articolo 5-bis della legge r |
|
Art. 11 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11/2024)1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 dicembre |
|
Capo III - Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna |
|
Art. 12 - (Contributi alle imprese agricole per gli impianti fotovoltaici)1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità sottese alla disciplina dei contributi per gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023 |
|
Art. 13 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13/2023)1. L’alinea del comma 43 dell’articolo 3 della legge regional |
|
Art. 14 - Art. 15 Omissis
|
|
Art. 16 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 22/2022)1. All’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 202 |
|
Art. 17 - Art. 18 Omissis
|
|
Art. 19 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13/2024)1. Al comma 63 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembr |
|
Art. 20 - Omissis
|
|
Art. 21 - (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 28/2002)1. All’articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni r |
|
Art. 22 - (Modifiche all’articolo 28 ante-bis della legge regionale 28/2002) |
|
Art. 23 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7/2024)1. Al comma 90 dell’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2 |
|
Art. 24 - Omissis
|
|
Capo IV - Disposizioni in materia di difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile |
|
Art. 25 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 19/2012)1. All’articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione |
|
Art. 26 - (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 19/2012)1. Il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 27 - (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 19/2012)1. All’articolo 20 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 28 - (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 19/2012)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 19/20 |
|
Art. 29 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11/2015)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in mat |
|
Art. 30 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 11/2015)1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 11/2015 è aggiunta la seguente: |
|
Art. 31 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 11/2015)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge region |
|
Art. 32 - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 11/2015)1. All’articolo 11 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica “(Programmazione degli interventi)” è sostituita dalla seguente: “(Individuazione degli interventi)”; b) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che compren |
|
Art. 33 - (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 11/2015)1. Dopo la lettera m-bis) del comma 2 dell’articolo 14 della le |
|
Art. 34 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 11/2015)1. All’articolo 15 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 35 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 11/2015)1. All’articolo 16 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 1 dopo le parole “le seguenti funzioni” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle prescriz |
|
Art. 36 - (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 11/2015)1. All’articolo 34 della legge regionale 11/2015 sono appor |
|
Art. 37 - (Modifica all’articolo 48 della legge regionale 11/2015)1. Dopo il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 11/20 |
|
Art. 38 - (Modifica all’articolo 56 della legge regionale 11/2015)1. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 56 della legge regionale 11/2015 |
|
Art. 39 - (Modifica all’articolo 57 della legge regionale 11/2015)1. Al comma 5 dell’articolo 57 della legge regionale 11/2015 |
|
Art. 40 - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12/2016) |
|
Art. 41 - (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12/2016)1. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 12/2016 |
|
Art. 42 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 12/2016)1. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 12/2016 |
|
Art. 43 - (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 12/2016)1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 28 della legge |
|
Art. 44 - (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 12/2016)1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della legge reg |
|
Art. 45 - (Modifica all’articolo 35 della legge regionale 12/2016)1. Il comma 4-bis dell’articolo 35 della legge regionale 12/201 |
|
Art. 46 - (Modifica all’articolo 14-bis della legge regionale 4/2023)1. Al comma 6 dell’articolo 14-bis della legge regionale 17 |
|
Art. 47 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7/2024)1. Al comma 70 dell’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, |
|
Art. 48 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13/2024)1. All’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13 le parole “Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore della struttura competen |
|
Capo V - Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio |
|
Art. 50 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 66/1991)1. All’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5-bis. La torre dell’orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facent |
|
Art. 52 - (Modifica all’articolo 63 della legge regionale 14/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 63 della legge regionale 14/2002 |
|
Art. 53 - Art. 54 Omissis
|
|
Art. 55 - (Modifica all’articolo 63-sexies della legge regionale 5/2007)1. Al comma 1-ter dell’articolo 63-sexies della legge r |
|
Art. 56 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 23/2007)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge reg |
|
Art. 57 - (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 19/2009)1. La lettera k-bis) del comma 1 dell’articolo 16 della legge r |
|
Art. 58 - (Modifica all’articolo 16-bis della legge regionale 19/2009)1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16-bis del |
|
Art. 59 - (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 19/2009)1. All’articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 60 - (Modifica all’articolo 40 della legge regionale 19/2009)1. All’alinea del comma 1-bis dell’articolo 40 della legge re |
|
Art. 61 - Omissis
|
|
Art. 62 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2012)1. Al comma 9-bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 magg |
|
Art. 63 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6/2013)1. Dopo il comma 11-quinquies dell’articolo 4 della legge regio |
|
Art. 64 - (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 1/2016)1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 19 febbrai |
|
Art. 65 - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 1/2016)1. All’articolo 30 della legge regionale 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 66 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14/2016)1. Alla lettera j) del comma 7-quater dell’articolo 5 della leg |
|
Art. 67 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14/2021)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 |
|
Art. 68 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 22/2022)1. Il comma 89 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente: |
|
Art. 69 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14/2023)1. Al comma 24 dell’articolo 5 della legge regionale 27 ottobre |
|
Art. 70 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8/2024)1. Al comma 26 dell’articolo 5 della legge regionale 25 ottobre |
|
Art. 71 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 13/2024)1. All’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 73 - Omissis
|
|
Art. 74 - (Digitalizzazione archivio della ricostruzione post terremoto 1976)1. Al fine di valorizzare l’esperienza della ricostruzione delle zone colpite dal sisma nell’anno 1976 e il relativo patrimonio documentale, anche in occasione del cinquantesimo anniversario, l’Amministrazione regionale è autorizzata a |
|
Art. 75 - Art. 76 Omissis
|
|
Capo VI - Disposizioni in materia di cultura e sport |
|
Art. 77 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13/2019)1. All’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguent |
|
Art. 78 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 22/2022)1. Il comma 76 dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembr |
|
Art. 79 - (Disposizione transitoria in materia di sistemi bibliotecari)1. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliot |
|
Art. 80 - Art. 84 Omissis
|
|
Art. 85 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 19/2021)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 20 |
|
Art. 86 - Omissis
|
|
Art. 87 - (Modifiche alla legge regionale 16/2014)1. All’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “i teatri di rilevante interesse culturale” sono sostituite dalle seguenti: “i teatri delle Città di rilevante interesse culturale”; b) al comma 2 le parole “i teatri di rilevante interesse culturale” sono sostituite dalle seguenti: “i teatri delle Città di rilevante interesse culturale”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 bis, per l’ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l’eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.”; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l’attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.”; e) al comma 3-bis le parole “i teatri di rilevante interesse culturale” sono sostituite dalle seguenti: “i teatri delle Città di rilevante interesse culturale” e le parole: “, stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 2,” sono soppresse. 2. All’articolo 12 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 bis, per l’ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l’eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.”; b) dopo il comma 2.1 è inserito il seguente: “2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l’attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.”; c) al comma 2-bis le parole “teatri di rilevante interesse c |
|
Art. 88 - Omissis
|
|
Art. 89 - (Finanziamento domande di contributo per mutui impianti sportivi)1. Le domande presentante nel 2024 ai sensi dell’articolo 6, commi da 137 a 143, della legge regionale 28 |
|
Capo VII - Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia |
|
Art. 90 - Omissis
|
|
Art. 91 - (Modifica all’articolo 36-quinquies della legge regionale 13/2018)1. Prima del primo periodo del comma 10 dell’ar |
|
Art. 92 - Art. 98 Omissis
|
|
Art. 99 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 18/2005)1. Al numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 de |
|
Art. 100 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 18/2005)1. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2005 le parole “Consulta regionale delle associazio |
|
Art. 101 - (Modifica all’articolo 36 della legge regionale 18/2005)1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 18/2005 |
|
Art. 102 - (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 18/2005)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della legge reg |
|
Art. 103 - (Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 18/2005)1. All’articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 104 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7/2005)1. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 8 aprile 20 |
|
Art. 105 - Art. 116 Omissis
|
|
Art. 117 - (Modifica all’articolo 15-ter della legge regionale 20/2005)1. Dopo il comma 3-ter dell’articolo 15-ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 |
|
Art. 118 - (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 13/2018)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 30 ma |
|
Art. 119 - Omissis
|
|
Art. 120 - (Integrazione risorse per collaborazione con le Università per attività di programmazione)1. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 15, della legge regionale 2 |
|
Art. 121 - Art. 123 Omissis
|
|
Capo VIII - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità |
|
Art. 124 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 22/2019)1. Dopo il comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosan |
|
Art. 125 - (Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 22/2019)1. L’articolo 20 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Cure intermedie) 1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia |
|
Art. 126 - (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 22/2019)1. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 22/2019 |
|
Art. 127 - Art. 132 Omissis
|
|
Art. 133 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 20/2012)1. All’articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche: a |
|
Art. 134 - (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 20/2012)1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 20/2012 |
|
Art. 135 - (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 20/2012)1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 20/2012 son |
|
Art. 136 - (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 16/2022)1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 14 novembr |
|
Art. 137 - (Modifica all’articolo 162 della legge regionale 3/2024)1. Al comma 2 dell’articolo 162 della legge regionale 10 maggio |
|
Art. 138 - (Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a st |
|
Art. 139 - Omissis
|
|
Art. 140 - (Comunità socio educative specializzate all’accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale)1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità socio educative specializzate all’accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a ventuno anni in caso di prosieguo amministrativo per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione. 2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti requisiti: a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo per le strutture destinate a ospiti di sesso maschile un massimo di undici posti, di cui uno di pronta accoglienza, e per quelle destinate a ospiti di sesso femminile un massimo di tredi |
|
Art. 141 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 9/2023)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente: “5-bis. Con riferimento alle strutture di cui al comma 2, lettera a), il regolamento di cui agli |
|
Art. 142 - Art. 143 Omissis
|
|
Capo IX - Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza, tributi locali e funzione pubblica |
|
Art. 144 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16/2023)1. Al comma 156 dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicemb |
|
Art. 146 - (Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell’arti |
|
Art. 147 - Art. 150 Omissis
|
|
Art. 151 - (Incentivi tecnici)1. Per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativi ai quadri economici disposti in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e dell’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, che svolge le funzioni di cui all’allegato l.10 al |
|
Art. 152 - Omissis
|
|
Art. 153 - (Interpretazione autentica dell’articolo 24 della legge regionale 18/2016)1. Al comma 1-bis dell’articolo 24 della legge regionale 9 dice |
|
Art. 154 - Omissis
|
|
Capo X - Disposizioni in materia di patrimonio e di demanio |
|
Art. 155 - (Inserimento dell’articolo 4-ter della legge regionale 57/1971)1. Al capo II, dopo l’articolo 4-bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il s |
|
Art. 156 - (Inserimento dell’articolo 6-bis 1 della legge regionale 57/1971)1. Dopo l’articolo 6-bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente: “Art. 6-bis 1 - (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola) 1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell’Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro. |
|
Art. 157 - (Modifica all’articolo 6-ter della legge regionale 57/1971)1. Al comma 3 dell’articolo 6-ter della legge regionale 57/ |
|
Art. 158 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 57/1971)1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 57/1971 |
|
Art. 159 - (Modifica all’articolo 9-quater della legge regionale 57/1971)1. Al comma 1 dell’articolo 9-quater della legge region |
|
Art. 160 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 22/2006)1. Dopo il comma 7-ter dell’articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti: “7-quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative s |
|
Art. 161 - (Modifica all’articolo 45 della legge regionale 26/2014)1. Il comma 2-bis dell’articolo 45 della legge regionale 12 dic |
|
Art. 162 - (Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 26/2014)1. I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 46 della legge regionale |
|
Art. 163 - (Inserimento dell’articolo 46-bis della legge regionale 26/2014)1. Dopo l’articolo 46 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente: “Art. 46-bis - (Incentivi per funzioni tecniche) 1. L’Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è autorizzata a riconoscere gli incentivi per funzioni |
|
Art. 164 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7/2024)1. Al comma 17 dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2 |
|
Art. 165 - (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7/2024)1. All’articolo 11 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Capo XI - Disposizioni intersettoriali e contabili |
|
Art. 166 - Omissis
|
|
Art. 167 - (Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 7/2000)1. All’articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 168 - Omissis
|
|
Capo XII - Disposizioni finali |
|
Art. 169 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
|
Tabelle A e B - Allegato Omissis
|
Dalla redazione
- Protezione civile
Testo unico della ricostruzione post calamità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
Difformità, variazioni e varianti a procedimenti e titoli abilitativi edilizi
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
Linee guida MIT sul Decreto Salva Casa (lettura coordinata con norme e indicazioni pratiche redazionali)
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/06/2025
- Demanio, 4 mld verdi da Italia Oggi
- False partite Iva, blocchi Gdf da Italia Oggi
- Infortuni sul lavoro, c’è esenzione per ipoteca da Italia Oggi
- Contributo Anac regolarizzabile da Italia Oggi
- Limiti all’avvalimento solo se proporzionati da Italia Oggi
- Autocertificazione se il Fvoe non funziona da Italia Oggi
Certificazione parità di genere: come ottenerla, vantaggi e premialità
Contratti sottosoglia presso Ordini e Collegi professionali dopo il Nuovo Codice Appalti
Applicazione del Decreto Salva Casa dopo le linee guida MIT di gennaio 2025
Attestazione OIV 2025: istruzioni per PPAA, ordini professionali, enti controllati, associazioni e fondazioni
Come aggiornare la rendita catastale dopo il Superbonus

Strutture in alluminio

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento
