Osservatorio sul contenzioso negli appalti privati del 03/06/2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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03/06/2025

Osservatorio sul contenzioso negli appalti privati del 03/06/2025

A cura dell’Avv. Maurizio Tarantino. Il direttore dei lavori responsabile dell’errata esecuzione della pendenza del terrazzo - Lo stato di avanzamento lavori errato e senza previa verifica della committenza - La perdita dei benefici fiscali senza colpa della ditta e della direzione lavori - Il direttore dei lavori responsabile dei vizi di progettazione anche se non ha realizzato il capitolato.

APPALTI PRIVATI VIZI DELL’OPERA RESPONSABILITÀ DIRETTORE LAVORI - Il presente osservatorio evidenzia le novità della giurisprudenza di merito. Uno strumento per comprendere le dinamiche del contratto di appalto privato, che evidenzia le insidie del contenzioso e le responsabilità delle imprese e dei professionisti coinvolti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI RESPONSABILE DELL’ERRATA ESECUZIONE DELLA PENDENZA DEL TERRAZZO

Il riconoscimento degli errori ed il successivo riposizionamento della guaina comportano ugualmente le responsabilità del direttore dei lavori?

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione straordinaria sul terrazzo di un appartamento

Fatti di causa

Il committente aveva chiesto al giudicante di accertare la responsabilità del convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento all’obbligazione assunta in qualità di direttore dei lavori, con conseguente presenza di gravi vizi nell’opera eseguita.

Procedimento

A causa dell’errata esecuzione della pendenza del terrazzo, nonché dell’inadeguata impermeabilizzazione del medesimo, non eseguita a regola d’arte, l’appartamento del committente era stato oggetto di gravi infiltrazioni. Il direttore dei lavori, a seguito di regolare denuncia, aveva riconosciuto i vizi, tanto che aveva chiesto all’impresa appaltatrice di riposizionare la guaina impermeabilizzante e di adeguare la pendenza del terrazzo. A seguito di vari tentativi risolutivi ma senza esito, l’attore era stato costretto a far eseguire i lavori da altra impresa di sua fiducia.

Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Decisione

A seguito dell’istruttoria di causa, dopo le contestazioni del committente, il direttore dei lavori era intervenuto attraverso l’appaltatore al fine di eliminarli, sebbene con esito negativo. Pertanto, dalle risultanze istruttorie esaminate emergeva come i difetti lamentati dall’attore rientravano certamente tra quelli di cui all’art. 1669 c.c. dal momento che i vizi incidevano sulla funzionalità del bene, con conseguente responsabilità del convenuto per “culpa in vigilando”, ovvero per la mancata sorveglianza durante le diverse fasi lavorative dell’attività dell’impresa appaltatrice. Quanto poi alla prova del danno subìto e del suo ammontare, il giudice ha ritenuto di quantificare il danno pari a circa 6 mila euro.

(Trib. Tempio Pausiana 28 maggio 2025, n. 340)

Precedenti

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto. Pertanto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può configurarsi anche in corso d’opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall’incarico, fino all’ultimazione dei lavori e al relativo collaudo (Cass. civ. 1 agosto 2022, n. 23858).

 

LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ERRATO E SENZA PREVIA VERIFICA DELLA COMMITTENZA

La mancata sottoscrizione del SAL, tra l’altro contenente errori, legittima il mancato pagamento del committente?

Oggetto del contratto

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio

Fatti di causa

Il condominio committente si era opposto all’ingiunzione proposta dall’appaltatore, sostenendo che il titolo era stato emesso in assenza dei presupposti di legge. Inoltre, il committente chiedeva la restituzione della somma, così come determinata all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, per i lavori eseguiti, e in ragione delle determinazioni del valore dei lavori edili effettivamente realizzati, dedotti i costi per l’eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.

Procedimento

Il condominio eccepiva l’infondatezza della pretesa economica avanzata poiché l’integrazione dell’acconto già versato con il pagamento di ulteriori “stati di avanzamento” prevedeva espressamente la previa verifica della corretta esecuzione delle opere e la necessaria sottoscrizione, anche da parte della committenza, della circostanza determinante al fine di legittimare la pretesa creditoria e che nello specifico non era avvenuta. Difatti, era stata emessa fattura in assenza di un valido SAL sottoscritto dall’amministratore del condominio e in spregio agli accordi assunti

L’appaltatore, invece, riteneva che a causa del mancato pagamento da parte del condominio di quanto pattuito con il contratto di appalto, la ditta aveva dovuto sospendere i lavori con i conseguenti danni per i quali si riservava di agire con separato giudizio. Difatti, con l’inadempimento del committente, l’azienda versava nell’impossibilità di pagare i propri dipendenti per il lavoro prestato nel cantiere. Quindi eccepiva di aver subìto un “danno da mancato guadagno”.

Decisione

I contrasti tra le parti erano sorti allorquando l’appaltatrice aveva richiesto l’ulteriore pagamento previsto dal contratto per il raggiungimento dell’esecuzioni di lavori pari al 30% di quelli complessivamente pattuiti. Nella specie, il SAL non era stato sottoscritto dalla committenza; inoltre, il medesimo conteneva evidenti errori. Premesso ciò, secondo il giudicante, l’appaltatrice aveva preteso il pagamento in una situazione di evidente incertezza sull’entità e sul valore dei lavori eseguiti. Infatti, se lo stato di avanzamento lavori fosse stato fedele al libretto delle misure, l’appaltatore avrebbe errato gravemente nel redigerlo. In ogni caso, anche emendati gli errori, le opere eseguite non raggiungevano il 30% dei lavori. In conclusione, la pretesa dell’appaltatrice di ottenere il pagamento della somma per cui è causa non poteva ritenersi fondata e, per queste ragioni, era giustificata la decisione della committenza di non provvedere al pagamento. Accolta la domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso.

(Trib. Cagliari 17 maggio 2025, n. 774)

Precedenti

La redazione dello stato d’avanzamento, infatti, fa piena prova del diritto di credito ivi attestato fino a che non ne venga contestato il contenuto (Cass. civ. 6 giugno 2023, n. 15925). Pertanto, in tema di appalto, nel caso in cui il contratto preveda il diritto dell’imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo, in caso di contestazione delle risultanze degli stati di avanzamento, l’appaltatore non è esonerato dal provare il fondamento del suo diritto al corrispettivo nella misura dallo stesso richiesta, potendo la prova della sussistenza del diritto in questione essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata (Cass. civ. 21 maggio 1999, n. 4955).

 

LA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI SENZA COLPA DELLA DITTA E DELLA DIREZIONE LAVORI

La sospensione dei lavori dovuta alla situazione di incertezza connessa all’esito dell’autorizzazione condominiale, legittima la responsabilità della ditta e del direttore dei lavori per il mancato ottenimento del Superbonus?

Oggetto del contratto

Contratto di appalto di efficientamento energetico e ristrutturazione di appartamento con il Superbonus

Fatti di causa

Il committente aveva chiesto la condanna della ditta e del tecnico al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento delle rispettive obbligazioni nascenti dai contratti di appalto e di affidamento della direzione dei lavori.

Procedimento

Il committente aveva affidato alla ditta l’esecuzione di una serie di lavori di efficientamento energetico e conseguenti lavori di ristrutturazione e modifica interni. Successivamente, l’appaltatore e il direttore dei lavori gli avevano comunicato l’impossibilità di poter attivare le agevolazioni fiscali denominate bonus 110%, poiché l’esecuzione del cappotto termico internamente alla struttura oggetto di intervento non consentiva l’accesso al bonus per il quale avrebbe dovuto essere prevista l’esecuzione del cappotto termico esterno alla struttura.

Il direttore dei lavori e la ditta, invece, sostenevano di non aver mai assunto alcun incarico con riguardo alla gestione della pratica eco-bonus. Inoltre, sostenevano che i committenti erano sin dal principio al corrente della impossibilità di accedere al c.d. Superbonus 110 in assenza di autorizzazione dell’assemblea dei condomini per la realizzazione del cappotto esterno. Infine, l’interruzione dei lavori era stata conseguente alla condotta del committente che, persa la possibilità di fruire del 110%, aveva omesso di dare all’impresa le indicazioni operative necessarie per la prosecuzione dei lavori.

Decisione

Il giudicante ha escluso ogni profilo di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice e al DL sulla non corretta informazione delle condizioni di accesso ai bonus o non corretta gestione della pratica. Difatti, dall’esame del contratto di appalto non emergeva l’assunzione di uno specifico obbligo riguardante la sussistenza delle condizioni di accesso al bonus né, soprattutto, che la nascita o il perdurare del vincolo fosse condizionato alla fruizione del beneficio fiscale. Dalle conversioni riscontrate nel giudizio, era emerso che le condizioni iniziali in cui era stato sottoscritto l’accordo erano mutate, e che la fattibilità della pratica 110% era caratterizzata da un elevato grado di incertezza sotto il profilo della cedibilità dei crediti alle banche. In conclusione, la sospensione dei lavori era da ricondursi alla situazione di incertezza connessa all’esito dell’autorizzazione condominiale e al conseguente conflitto venuto a crearsi tra le parti in ordine alla responsabilità per l’eventuale perdita dei bonus edilizi (responsabilità non ascrivibile ai convenuti) ed infine anche alla carenza di indicazioni operative da parte del committente. Accolta, invece, la risoluzione del contratto e, di conseguenza, la restituzione del corrispettivo corrisposto pari alla differenza tra la somma pagata e l’importo delle opere eseguite.

(Trib. Palermo 30 maggio 2025, n. 2375)

Precedenti

L’appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell’esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo (Cass. civ. 23 ottobre 2024, n. 27526). Dunque, l’agire dei contraenti va valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l’inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (Cass. 23 marzo 2023, n. 8282).

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI RESPONSABILE DEI VIZI DI PROGETTAZIONE ANCHE SE NON HA REALIZZATO IL CAPITOLATO

Il direttore dei lavori che non redige il capitolato può essere responsabile in caso di omissione della necessaria vigilanza sull’esecuzione delle opere?

Oggetto del contratto

Rifacimento della copertura dell’edificio

Fatti di causa

Il condominio accusava la società appaltatrice per i vizi e i difetti presenti nelle opere dalla stessa realizzate e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni.

Procedimento

Tra le parti era stato infatti stipulato un contratto di appalto avente a oggetto l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle coperture dell’edificio condominiale e altre opere di ristrutturazione, dalle quali, secondo il condominio, erano derivate copiose infiltrazioni alle coperture medesime. All’esito della CTU, il tecnico aveva accertato la responsabilità dell’impresa convenuta, adducendo quale causa principale delle infiltrazioni l’errata esecuzione dei lavori e l’errata progettazione di alcune delle opere.

Costituendosi in giudizio, la ditta, chiedeva la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori, per accertarne e dichiararne la responsabilità in relazione ai presunti danni subiti dal condominio. Il direttore de lavori precisava di non essere stato progettista delle opere e di non avere redatto il capitolato di appalto.

Decisione

La corresponsabilità del direttore dei lavori con l’impresa appaltatrice per i vizi delle opere si ricava dalla presenza stessa dei difetti lamentati dal committente. Non vi era agli atti alcuna prova del fatto che il direttore dei lavori si fosse attivato in tal senso, dovendosi quindi ritenere che lo stesso era venuto meno ai propri doveri contrattuali nei confronti del committente. Una parte dei vizi e dei difetti riscontrati era dovuta anche a errori di progettazione, oltre che a una responsabilità dell’impresa nella fase esecutiva. Poiché, non vi era prova che fosse stato il direttore a redigere il progetto né che il committente lo avesse incaricato anche di una verifica preliminare su di esso, lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile in solido di essi. Ma nella sua veste di direttore dei lavori, avendo omesso la necessaria vigilanza sull’esecuzione delle opere, doveva essere comunque considerato corresponsabile per i vizi e i difetti imputabili alla fase esecutiva di competenza dell’impresa appaltatrice. In conclusione, accertata la responsabilità solidale dei convenuti.

(Trib. Genova 27 maggio 2025, n. 1414)

Precedenti

Il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso. L’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa, invero, non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. civ. 24 settembre 2015, n. 18899).

 

Dalla redazione