Ord. C. Cass. civ. 17/06/2024, n. 16745 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Cass. civ. 17/06/2024, n. 16745

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Edilizia e immobili - Appalti di lavori privati - Gravi difetti dell'opera - Direttore dei lavori - Poteri di controllo - Obbligo di vigilanza.

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, esercitando per conto del committente i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. Inoltre il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. 

Dalla redazione