Sanatoria edilizia semplificata e autorizzazione paesaggistica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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19/05/2025

Sanatoria edilizia semplificata e autorizzazione paesaggistica

Il TAR Lazio fornisce chiarimenti sul procedimento di sanatoria ex art. 36-bis, D.P.R. 380/2001 per interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.

SANATORIA SALVA CASA VINCOLO PAESAGGISTICO - Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato un’istanza riferita all’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, disposizione introdotta dal D.L. 69/2024 (D.L. Salva casa). Il ricorrente contestava il provvedimento di diniego del Comune che aveva rilevato la mancata presentazione della domanda di accertamento paesaggistico ex art. 167 del D. Leg.vo 42/2004.  

TAR Lazio Roma 12/05/2025, n. 9066, nell’accogliere il ricorso, ha osservato che:
- mentre il rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 è subordinato, in caso di interventi eseguiti in area paesaggisticamente vincolata, alla previa presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, del D. Leg.vo 42/2004 e alla definizione positiva di tale procedimento,
- l’art. 36-bis, D.P.R. 380/2001, introdotto dal D.L. 69/2024, reca, al comma 4, una disciplina specifica.
Secondo tale nuova impostazione, il parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento viene richiesto all’autorità preposta alla gestione del vincolo (la quale deve a propria volta acquisire il parere vincolante della Soprintendenza), direttamente dal responsabile dell’ufficio in seno al procedimento di sanatoria edilizia (art. 36-bis, comma 4, D.P.R. 380/2001).
Pertanto, a fronte di un’istanza diretta a conseguire l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di cui all’art. 36-bis, D.P.R. 380/2001, il Comune che non abbia svolto adeguate motivazioni con riferimento a tale disposizione ha l'obbligo di rideterminarsi sull’istanza di sanatoria con riguardo al nuovo paradigma normativo.
Si veda anche la Nota: Sanatoria difformità parziali e variazioni essenziali in area con vincolo paesaggistico.

Il TAR ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni della difesa comunale volte ad evidenziare il difetto, nel caso di specie, dei presupposti per la presentazione dell’istanza ex art. 36-bis, trattandosi di intervento subordinato a permesso di costruire.
Sul punto è stato chiarito che, a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato (nel caso di specie l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di cui all’art. 36- bis del D.P.R. 380/2001), l’amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria coerente con il provvedimento richiesto e di rendere una motivazione parimenti coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali la stessa ritiene che non sussistano i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento.
Non può invece, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, omettere del tutto l’illustrazione di dette ragioni, riqualificare l’istanza (nel caso di specie come rientrante nella sanatoria ordinaria, anziché in quella semplificata introdotta dal Decreto Salva casa) e giungere a respingerla per come riqualificata.

Dalla redazione