DPI: Norme armonizzate anticaduta, protezione dell’udito, indumenti e ginocchiere | Bollettino di Legislazione Tecnica
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16/05/2025

DPI: Norme armonizzate anticaduta, protezione dell’udito, indumenti e ginocchiere

Aggiornamento delle norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti.

DPI NORME ARMONIZZATE - Con la Decisione di esecuzione del 14/05/2025, n. 895 (GUUE 16/05/2025), la Commissione europea, modificando la  Decisione 02/05/2023, n. 941, ha pubblicato nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno del Regolam. 09/03/2016, n. 425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), oggetto di revisione da parte del CEN e del Cenelec.

In proposito si ricorda che, conformemente all’art. 14 del Regolamento 09/03/2016, n. 425, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto Regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

In particolare, la Decisione 895/2025 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):

EN 352-2:2020+A1:2024

Protettori dell’udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti

EN 353-2:2024

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute - parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile

EN 14404-2:2024

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)

EN 14404-3:2024

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 3: Requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2)

EN 14404-4:2024

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)

EN 14404-6:2024

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)

EN 17487:2024

Indumenti di protezione - Indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche

Inoltre, sono state riviste anche alcune norme per le attrezzature di alpinismo (EN 958:2024; EN 17109:2020+A1:2024).

Infine, è stata sostituita la norma armonizzata EN 50365:2023 relativa a:
- Lavori sotto tensione - Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.

I riferimenti delle norme sostituite sono soppressi a decorrere dal 16/11/2026.

La Decisione è in vigore dal 16/05/2025 (giorno di pubblicazione nella GUUE).

Dalla redazione