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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: riduzione delle penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
RIDUZIONE PENALI PER RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - Con il quesito del 13/05/2025, n. 3430, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito all'ammissibilità della disapplicazione, totale o parziale, delle penali per ritardo nell'adempimento.
Quesito
L'istante, ha evidenziato che:
- l'art. 145, comma 7, del D. P.R. 05/10/2010, n. 207, prevedeva l'ammissibilità della disapplicazione, totale o parziale, delle penali per il ritardo nell'adempimiento, quando le penali fossero riconosciute manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante;
- a seguito dell'abrogazione del suddetto D.P.R. 207/2010, la nuova normativa non sembra fornire alcuna indicazione in merito.
L'istante ha chiesto dunque se è possibile e legittimo far riferimento a quanto previsto all'art. 1384 del Codice civile, che prevede lo stesso meccanismo (adeguata diminuzione della penale in funzione dell'effettivo interesse del creditore).
Parere MIT
In risposta al quesito, il MIT ha indicato quanto segue:
- l’abrogazione dell’art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010 ha eliminato la possibilità per l’esecutore di richiedere, con un’istanza motivata, la riduzione della penale qualora risultasse manifestamente sproporzionata,
- l'art. 126 del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti vigente) non prevede l’ipotesi della disapplicazione, totale o parziale, delle penali;
- l’art. 1384 del Codice civile rappresenta una disposizione non sovrapponibile alla disciplina delle penali nel Codice appalti, come anche evidenziato da ANAC nella Delibera 73/2024 (si veda Appalti pubblici e clausole penali per il ritardo nell'esecuzione). Infatti, nell’art. 1382 del Codice civile la penale è legata all’inadempimento o al ritardo dell’adempimento, mentre il Codice appalti ne dispone l’applicazione a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni;
- pertanto, la stazione appaltante - se ciò non è contemplato dalla lex specialis - non può procedere alla riduzione della penale. Diversamente, si tratterebbe di una disapplicazione di un atto amministrativo non ammessa dal nostro ordinamento. Qualora si volesse ricorrere a questa possibilità, dunque, sarebbe necessario un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico la possibilità di riduzione e le relative condizioni.
***
Sul tema, si ricorda che il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha aumentato l'importo delle penali e reso obbligatoria la previsione di premi di accelerazione per l'esecuzione dei lavori (si veda in proposito Correttivo al Codice appalti: penali e premi di accelerazione).
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