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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Incentivi per funzioni tecniche e Correttivo: indicazioni operative ANAC
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CORRETTIVO - Con il Com. ANAC 07/05/2025, sono state fornite indicazioni operative in tema di incentivi per funzioni tecniche a seguito delle modifiche apportate dal D. Leg. 209/2025 all'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023.
In particolare, il Comunicato ANAC ha evidenziato quanto segue.
Inquadramento normativo e finalità dell'istituto
L’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice appalti.
La finalità dell’istituto quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Ambito oggettivo
Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice appalti.
L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo, in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
Ambito soggettivo
Anche se l’art. 16 del D. Leg.vo 209/2024 ha sostituito i riferimenti contenuti nell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 ai “dipendenti” (della stazione appaltante), con la parola “personale” (della stazione appaltante), i destinatari degli incentivi sono, comunque, i lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, con esclusione del personale esterno.
Avendo il Correttivo, inoltre, espunto l’ultimo capoverso dell’art. 45, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, contenuto nella precedente versione dello stesso, il quale escludeva il personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche, la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del personale proprio dell’amministrazione destinatario dell’incentivo (si veda Correttivo al Codice appalti: incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti).
Gli incentivi non possono invece essere riconosciuti ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo (si veda Incentivi funzioni tecniche esclusi per amministratore unico di società in house).
Modalità di corresponsione degli incentivi e criteri di riparto
Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.
Quanto alle modalità di ripartizione degli incentivi, si precisa che la norma attribuisce alle singole stazioni appaltanti/enti concedenti di stabilire, secondo i rispettivi ordinamenti, i criteri di riparto delle somme destinate agli stessi. Il nuovo quadro normativo, quindi, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale.
La lett. b) dell'’art. 1, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 precisa, inoltre, che il principio del risultato costituisce criterio prioritario (tra l’altro) per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
Il Comunicato richiama infine il parere ANAC del 09/04/2025, n. 14, già richiamato e qui sintetizzato Incentivi funzioni tecniche esclusi per amministratore unico di società in house.
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