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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Compenso per servizi di ingegneria e architettura e accordi quadro
COMPENSO SIA CORRETTIVO E ACCORDI QUADRO - Nell'ambito di una procedura aperta per la sottoscrizione di accordi quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, sono stati sottoposti ad ANAC diversi quesiti relativi alla disciplina applicabile, a seguito delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) all'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023.
In particolare, la procedura di gara era stata indetta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della sola qualità, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, in applicazione delle disposizioni sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023. L’elemento relativo al costo aveva assunto la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici erano stati chiamati a competere solo sull’offerta tecnica, ciò a causa dell’incertezza sull’applicabilità o meno della L. 49/2023 sull’equo compenso alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria disciplinate dal Codice appalti.
A seguito delle modifiche apportate dal Correttivo al Codice appalti con riferimento ai corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, la stazione appaltante ha evidenziato la necessità di valutarne l’impatto sulla procedura di gara indetta precedentemente all'entrata in vigore del D. Leg.vo 209/2024.
Quesiti sottoposti ad ANAC
È stato dunque chiesto ad ANAC di chiarire come il principio del tempus regit actum si raccordi con la peculiarità dell’istituto dell’accordo quadro che, in quanto contratto normativo, necessita di una successiva manifestazione di volontà tra le parti. In particolare, si è chiesto:
1. se, ipotizzando, in fase negoziale dei contratti attuativi, l’applicabilità della sopravvenuta disciplina dei commi da 15-bis a 15-quater, dell'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 (i) sia ipotizzabile l’operatività del meccanismo dell’eterointegrazione della disciplina di gara, con conseguente sostituzione delle clausole contrastanti con il disposto normativo cogente (ii) ove ritenuta operante tale eterointegrazione, quale sia la modalità concreta per renderla efficace;
2. ove, al contrario, si ritenga che le nuove previsioni dell’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, si applichino alle sole procedure indette successivamente alla data di entrata in vigore del Correttivo, se la stazione appaltante abbia l’obbligo di valutare la revocabilità della procedura già avviata;
3. se la stazione appaltante, al fine di conseguire dei potenziali risparmi di spesa, possa utilizzare, una volta conclusa la procedura di gara e prima della sottoscrizione dei singoli accordi quadro, gli strumenti di cui agli artt. 9 e 120 del D. Leg.vo 36/2023.
Considerazioni ANAC
Con il parere del 16/04/2025, n. 16, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- precedentemente alla riforma recata dal D. Leg.vo 209/2024, l’ANAC era intervenuta con diverse pronunce in ordine ai rapporti intercorrenti tra la normativa sull’equo compenso per prestazioni professionali dettata dalla L. 49/2023 e la disciplina recata dal D. Leg.vo 36/2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, sollevando dubbi di compatibilità tra le due discipline (si veda Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria: ANAC sollecita chiarimenti e Servizi di architettura e ingegneria ed equo compenso: possibile il ribasso);
- le criticità e incertezze interpretative devono ritenersi attualmente superate per effetto del D. Leg.vo 209/2024 (si veda Correttivo al Codice appalti: modifiche in tema di compenso per SIA);
- poiché non sono previste specifiche previsioni in ordine all’applicazione delle novellate disposizioni dell’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 a gare già bandite prima dell'entrata in vigore del Correttivo, tali nuove disposizioni, secondo il principio del tempus regit actum, trovano applicazione esclusivamente alle gare d’appalto indette successivamente alla data del 31/12/2024 (data di entrata in vigore del Correttivo);
- tali considerazioni devono estendersi anche agli accordi quadro previsti e disciplinati dall’art. 59 del D. Leg.vo 36/2023.
Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha risposto ai quesiti come segue:
1. in assenza di specifiche disposizioni transitorie di senso contrario, è con riferimento alla pubblicazione dei documenti di gara a monte che occorre riferirsi per l’individuazione della disciplina normativa applicabile all’accordo quadro, e non al momento della stipula dei singoli accordi attuativi. Il contratto attuativo è stipulato avendo a riferimento la normativa in base alla quale è avvenuto l’affidamento dell’accordo quadro (si veda anche Accordi quadro e contratti attuativi tra vecchio e nuovo Codice appalti);
2. quanto invece all’impatto sulla gara in corso della sopravvenienza normativa recata dal Correttivo, che implichi un aggravio per la spesa pubblica, in assenza di profili di illegittimità della procedura di gara, il proseguimento della gara, in quanto indetta sulla base delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara (nella fattispecie in data antecedente all’entrata in vigore del D. Leg.vo 209/2024), tenuto anche conto dell’incerto contesto normativo di riferimento, può formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, nell’esercizio del potere discrezionale di competenza;
3. ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 36/2023, non appare consentito, in sede di stipula del contratto attuativo, procedere alla rinegoziazione delle condizioni di aggiudicazione fissate nel bando dell’accordo quadro, se non nei limiti stabiliti dal medesimo art. 59 del D. Leg.vo 36/2023.
Non sembrano invocabili neanche le disposizioni dell'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 (modifica dei contratti in corso di esecuzione), il quale trova applicazione in sede di esecuzione del contratto d’appalto, costituisce una norma di stretta interpretazione, contemplando delle ipotesi di deroga al principio dell’evidenza pubblica, e non consente, in ogni caso, di apportare modifiche sostanziali ai contratti pubblici in corso di esecuzione, ossia modifiche in grado di alterare in modo considerevole le caratteristiche essenziali del contratto stipulato a seguito di una procedura di gara.
Resta fermo in ogni caso, in via generale, che l’accertamento in concreto delle condizioni legittimanti il ricorso all’istituto delle variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, nei limiti del divieto di modifiche sostanziali, è attività rimessa all’esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante, senza che l’ANAC possa ad essa sostituirsi in tale delicato compito.
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