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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Codice della strada, Circolare ministeriale sui test relativi alle sostanze stupefacenti
CODICE DELLA STRADA SOSTANZE STUPEFACENTI - La L. 25/11/2024, n. 177, tra le varie modifiche apportate al Codice della strada, ha novellato gli artt. 186 e 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285.
L’art. 186 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”) disciplina il divieto di guidare in stato di ebbrezza ed è stato novellato prevedendo, in determinati casi indicati dalla legge, l’apposizione di codici unionali volti a indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo detto alcolock. Inoltre, sono aumentate le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), b) e c).
La principale modifica sull’art. 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”) ha riguardato la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. Quindi viene meno la necessità di dimostrare lo stato di alterazione psicofisica alla guida, essendo sufficiente la positività al test. In caso di risultato positivo è previsto il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni.
La Circolare pubblicata dai Ministeri dell’interno e della salute, in data 11/04/2025, fornisce indicazioni sulle procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285.
In particolare, la Circolare chiarisce come occorre “provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. A tal fine, la presenza dei principi attivi di tali sostanze deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida.
Inoltre, viene chiarito che la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119, comma 4, del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285.
La Circolare comprende due allegati:
- l’Allegato 1 contiene la direttiva sulle modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 187, comma 2-bis, del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285. La direttiva prevede che, nel caso si proceda ai sensi di tale disposizione, gli organi di polizia effettuano un test salivare rapido; in caso di positività, procedono a prelevare due campioni di saliva e spedirli al laboratorio di tossicologia forense che dovrà verificare se ci sono dei metaboliti attivi;
- l’Allegato 2 contiene la direttiva sulle procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di incidente stradale.
In particolare, la Circolare chiarisce che:
- solo in presenza di sostanze psicoattive nel campione di sangue o di fluido del cavo orale si sancisce l’attualità d’uso al momento del prelievo (elemento oggettivo che caratterizza il reato di cui all’art. 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285);
- la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope non consente di attribuire al soggetto lo stato di intossicazione in atto e,pertanto, non è determinante ai fini della procedibilità per il reato di cui all’art. 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285;
- è sempre necessaria la valutazione, con relativa indicazione nel referto, dell’eventuale presenza nei campioni biologici del conducente di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le strutture ospedaliere di interesse, o da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato.
Si ricorda che, con ordinanza del 08/04/2025, il Tribunale di Pordenone ha sollevato dinnanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale di cui all’art. 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (così come modificato dalla L. 25/11/2024, n. 177 che ha eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”) sottolineando che la norma così riformulata violerebbe i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza (art. 3), ma anche quelli di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice (art. 25, comma 2), oltre a quello della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3).
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